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PDL 5779

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5779



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Interventi per favorire l'assistenza familiare

Presentata il 13 aprile 2005


      

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Onorevoli Deputati! - L'attività di assistenza familiare in Italia, in questi ultimi anni, è stata caratterizzata da una diffusa presenza di persone extracomunitarie, in prevalenza donne, provenienti da Paesi dell'est europeo, in particolare dai Balcani e dai territori dell'ex Unione Sovietica.
      Si stima che le donne straniere presenti oggi in Italia per svolgere tale attività lavorativa siano circa 400.000. Si tratta quindi di un fenomeno con un significativo rilievo sociale e che assume particolare importanza se affrontato nell'ottica del sistema dei servizi e degli interventi sociali: le persone extracomunitarie infatti assicurano prestazioni lavorative che per caratteristiche e modalità di svolgimento temporale non registrano, in genere, analoga disponibilità da parte di personale italiano. Sono, pertanto, risorse umane importanti se non indispensabili per consentire di mantenere un livello di assistenza accettabile, in particolare per le persone non autosufficienti.
      Per tali motivi, numerose sono state le iniziative di regioni (Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche), province e comuni (Reggio Emilia, Parma, Arezzo, Roma, Siena) dirette ad assicurare un organico inserimento di tali attività nella rete locale dei servizi, con interventi finalizzati all'acquisizione delle necessarie capacità linguistiche e delle elementari abilità per un'assistenza continua alle persone.
      La stessa regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta in tal senso, approvando la legge 25 ottobre 2004, n. 24, recante «Interventi per la qualificazione e il sostegno dell' attività di assistenza familiare».
 

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      Tali iniziative rientrano appieno nell'ambito delle potestà di cui sono titolari le regioni e le autonomie locali e rispondono a un bisogno reale. Recano infatti sollievo alle famiglie, che possono continuare a mantenere presso di sé i propri congiunti, evitando ricoveri impropri nelle strutture residenziali di accoglienza, e concorrono a rendere più accettabile, nei soggetti bisognosi di tale assistenza, la propria condizione di disagio.
      È un fenomeno, quello in discorso, che sta assumendo dimensioni sempre più consistenti - anche se difficilmente quantificabili nell'esatta entità numerica - in cui la ricerca di risorse umane, in particolare se di origine extracomunitaria, avviene anche attraverso canali di ingresso nel nostro Paese non ufficiali, a volte con un ruolo di necessitata complicità da parte delle stesse famiglie.
      È una situazione che non può essere superata senza un adeguato intervento legislativo, che consenta anzitutto una regolarizzazione circoscritta e trasparente delle presenze clandestine, stimabile in qualche decina di migliaia di casi, sulla falsariga di quanto già previsto con l'articolo 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare) della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo».
      Si rende poi opportuno predisporre strumenti adeguati capaci di governare il fenomeno nell'ambito dei normali flussi di ingresso.
      Ma non basta. Un ulteriore elemento che non è possibile trascurare e che la presente proposta di legge ha voluto tenere nella dovuta evidenza riguarda il destinatario finale degli interventi in parola: la famiglia. È la famiglia infatti che si trova a svolgere un ruolo fondamentale nel gestire situazioni che spesso presentano aspetti di assoluto disagio. In tale direzione va la previsione di agevolazioni di carattere fiscale che possono consentire di rendere meno oneroso il peso economico dell'assistenza familiare, permettendo anche di favorire, indirettamente, l'emersione del lavoro irregolare.
      Tali finalità sono perseguibili soltanto con specifiche norme da adottare dal legislatore statale, come raccomandato con la presente proposta di legge nazionale, predisposta dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto speciale.
      Passando in rassegna il dettaglio degli interventi previsti:

          l'articolo 1 propone la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di cui al citato articolo 33 della legge n. 189 del 2002. Rispetto a tale disposizione, la norma in parola circoscrive i destinatari alle persone di origine extracomunitaria adibite ad attività di assistenza personale o di componenti della famiglia in situazioni di non autosufficienza;

          l'articolo 2 intende promuovere la modificazione dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individuando nel personale da impiegare in attività di assistenza familiare una ulteriore fattispecie di ingresso per lavoro al di fuori del sistema delle quote, sulla falsariga di quanto già previsto dall'articolo 22 della legge n. 189 del 2002 con riferimento agli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;

          l'articolo 3, infine, propone di introdurre la possibilità di detrarre interamente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese sostenute per il personale adibito all'attività di assistenza familiare, anche nel caso siano state sostenute nell'interesse delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile.

      Per quanto concerne l'andamento dei lavori consiliari, va segnalato che i contenuti della proposta di legge hanno trovato ampia condivisione tra le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale.
      L'iter legislativo è stato avviato su iniziativa dei consiglieri Molinaro (Gruppo

 

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Misto - Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di centro), Blasoni (Gruppo Forza Italia), Colussi (Gruppo Cittadini per il Presidente), Alzetta (Gruppo Democratici di Sinistra), Canciani (Gruppo Rifondazione Comunista), Di Natale (Gruppo Alleanza Nazionale), Fasan (Gruppo Misto - Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di centro), Lupieri (Gruppo Democrazia è Libertà - La Margherita), Menosso (Gruppo Democratici di Sinistra), Ritossa (Gruppo Alleanza Nazionale), Salvador (Gruppo Misto), Zorzini (Gruppo Misto - Partito dei Comunisti italiani).
      In sede di esame in Commissione la discussione si è svolta in termini collaborativi. I lavori si sono conclusi con il consenso di un'ampia maggioranza. Il solo gruppo di Alleanza Nazionale ha espresso voto di astensione.
      Il dibattito in Aula è proseguito sugli stessi toni, di sostanziale condivisione. La proposta di legge è stata approvata dal Consiglio regionale a maggioranza: 30 votanti, 25 voti favorevoli, 2 voti contrari, 3 astenuti. Ha espresso voto contrario la Lega Nord - Padania, si è astenuta Alleanza Nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Riapertura dei termini per la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

      1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze persone di origine extracomunitaria, adibendole ad attività di assistenza personale o di componenti della famiglia, in situazioni di non autosufficienza, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione di una dichiarazione di emersione di lavoro irregolare.
      2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni, in quanto compatibili. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione è allegata altresì una certificazione medica della situazione di non autosufficienza.

Art. 2.
(Ingresso per attività di assistenza familiare).

      1. All'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo la lettera r-bis, è aggiunta la seguente:

      «r-ter) personale da impiegare in attività di assistenza a favore di soggetti in situazione di non autosufficienza, accertata dalle autorità mediche competenti».

 

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Art. 3.
(Detrazione delle spese connesse all'attività di assistenza familiare).

      1. Possono essere interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese documentate sostenute dal contribuente per il personale addetto alla propria assistenza, nei casi di non autosufficienza, accertata dalle autorità mediche competenti. Le medesime spese possono essere detratte anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.


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