PDL 5616
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5616
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GALLO, CARRARA, BUONTEMPO, BELLOTTI, CATANOSO, CARDIELLO
Disposizioni in materia di sicurezza stradale per
i ciclomotoristi e i motociclisti
Presentata l'11 febbraio 2005
Onorevoli Colleghi! - La normativa proposta intende individuare strumenti atti a garantire una maggiore sicurezza per gli utilizzatori dei veicoli a due ruote.
L'entrata in vigore della legge 7 dicembre 1999, n. 472, estendendo l'obbligo di indossare il casco anche ai maggiorenni, ha fatto sì che centinaia di vite umane fossero salvate e che tantissimi cittadini non divenissero invalidi.
Tuttavia, il numero di vite umane sacrificate all'asfalto, tra i ciclomotoristi e i motociclisti, è ancora alto e non può essere ignorato che alcune vite non si sarebbero perse se, successivamente all'incidente, i conducenti dopo essere sbalzati lontano dai motoveicoli non fossero stati travolti da altri veicoli sopraggiungenti; tutto ciò a causa della loro invisibilità sull'asfalto.
Un problema (quello della invisibilità sull'asfalto) già noto al legislatore, che è intervenuto vietando al conducente di qualsivoglia autoveicolo di scendere da questi e di circolare sulla strada, senza avere indossato il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Un problema ancor più grande, quello della scarsa visibilità dei ciclomotori e dei motocicli, sia di giorno che di notte, perché dispongono di una minore superficie visiva e di uno scarso contrasto di
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colori, rispetto ad altri veicoli. Infatti, da studi effettuati per determinare la superficie visiva di tutti i veicoli è emerso che l'area visiva di un motociclo può essere di circa il 60-70 per cento inferiore rispetto a quella di un autoveicolo e che per aumentarne la visibilità sarebbe opportuno operare sul contrasto dei colori di giorno e sulla rifrangenza di notte.
Una esigenza altamente avvertita, quella di essere maggiormente visibili su motocicli e su ciclomotori, al punto che, pur in assenza di un obbligo legislativo, molti ciclomotoristi e motociclisti già da tempo utilizzano, per la propria sicurezza, prodotti rifrangenti da applicare ai caschi e ai giubbotti.
Alla luce di quanto esposto, la presente proposta di legge intende introdurre l'obbligo di aumentare la visibilità del ciclomotorista e del motociclista, con disposizioni che prevedono l'applicazione sul casco di porzioni adesive rifrangenti, conformi alle disposizioni contenute nel regolamento ECE/ONU n. 22/05 e regolamentate da un disciplinare tecnico, che preveda un minimo di superficie visibile, un elevato livello di rifrangenza e che indichi le aree per il posizionamento sul casco.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo a tutte le aziende produttrici e importatrici di bande adesive di evidenziazione rifrangenti commercializzate sul territorio nazionale di trasmettere ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive le specifiche dei prodotti commercializzati con riferimento alle specifiche tecniche di conformità contenute nel regolamento ECE/ONU n. 22/05, relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli.
2. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo a tutti i rivenditori di caschi e di accessori per ciclomotoristi e motociclisti di dotarsi di kit di bande adesive di evidenziazione rifrangenti, corredate di certificato attestante la conformità delle stesse alle disposizioni contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05, nonché delle relative istruzioni per l'applicazione sul casco protettivo.
3. È vietata la commercializzazione delle bande adesive di evidenziazione rifrangenti per caschi per ciclomotoristi e motociclisti che non sono conformi alle disposizioni contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05.
4. Chiunque importa o produce o commercializza sul territorio nazionale bande adesive di evidenziazione rifrangenti per caschi protettivi non conformi alle disposizioni contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 687,75 euro a 2.754,15 euro, al sequestro e alla relativa confisca.
Art. 2.
1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo a tutti i conducenti
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e i trasportati di ciclomotori e motocicli, di indossare durante la circolazione caschi di protezione dotati di bande adesive di evidenziazione rifrangenti, conformi alle specifiche tecniche di conformità contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05.
2. Il ciclomotorista e il motociclista che circola indossando un casco protettivo non dotato di bande adesive di evidenziazione rifrangenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 68,25 euro a 275,10 euro. Quando il mancato rispetto della presente disposizione riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa pecuniaria è aggravata del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
3. Il ciclomotorista e il motociclista che circola indossando un casco protettivo dotato di bande adesive di evidenziazione rifrangenti non conformi alle specifiche tecniche contenute nel citato regolamento ECE/ONU 22/05 è soggetto alla sanzione amministrativa da 33,60 euro a 137,55 euro e al sequestro del casco protettivo. Quando il mancato rispetto della presente disposizione riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa è aggravata del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
Art. 3.
1. È consentita l'applicazione delle bande adesive di evidenziazione rifrangenti sui caschi protettivi omologati per i quali non è trascorso il periodo di garanzia, purché conformi alle norme di omologazione contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.