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PDL 5780

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5780



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, AIRAGHI,
GIANNI MANCUSO, SAGLIA

Modifiche al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,
recante il codice delle comunicazioni elettroniche

Presentata il 13 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto nasce dall'esigenza di dettare una disciplina specifica per le attività di phone center, rispetto alle altre attività disciplinate nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o aprile 2003, n. 259.
      In primo luogo occorre introdurre nell'ordinamento legislativo italiano la disciplina relativa ai phone center, intesi come centri di telefonia privati che offrono al pubblico reti e servizi di telefonia e di comunicazione elettronica, consentendo l'effettuazione di chiamate nazionali e internazionali e l'accesso ai servizi di emergenza, che possono includere uno o più dei seguenti servizi: fax, fotocopiatrici, accesso alla rete informatica con la predisposizione di postazioni INTERNET, purché non siano utilizzate per effettuare trasferimenti di valuta.
      La proposta di legge, quindi, regolamenta la figura del phone center, fornendone una dettagliata descrizione, e introduce il concetto di autorizzazione individuale, in aggiunta all'autorizzazione generale, stabilendo che l'esercizio dell'attività di phone center è assoggettato a una autorizzazione individuale, rilasciata espressamente alla persona fisica titolare dell'attività, ovvero al legale rappresentante della persona giuridica, dal Ministero delle comunicazioni. Entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda, il Ministero, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, dispone con
 

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provvedimento da notificare agli interessati il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione individuale.
      Il proliferare negli ultimi anni delle attività di phone center, spesso balzate all'onore delle cronache perché in esse si effettuavano attività illecite (come i trasferimenti di denaro di dubbia provenienza), richiede l'introduzione di norme ad hoc per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di tali attività. Attualmente, infatti, per aprire un phone center è sufficiente un'autorizzazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base di una semplice denuncia di inizio attività, senza alcun tipo di controllo su chi intende intraprendere l'attività.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti lettere:

          «qq-bis) phone center: centri di telefonia privati che offrono al pubblico, reti e servizi di telefonia e di comunicazione elettronica, consentendo l'effettuazione di chiamate nazionali e internazionali e l'accesso ai servizi di emergenza, che possono includere uno o più dei seguenti servizi: fax, fotocopiatrici, accesso alla rete informatica con la predisposizione di postazioni INTERNET, purché non siano utilizzate per effettuare trasferimenti di valuta;

          qq-ter) autorizzazione individuale: autorizzazione rilasciata dal Ministero ad una impresa per l'esercizio dell'attività di phone center, la quale non può essere esercitata in assenza di previo provvedimento autorizzatorio del medesimo Ministero».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

      «Art. 25-bis. - (Autorizzazione individuale per l'apertura di phone center). - 1. L'esercizio dell'attività di phone center è assoggettato ad una autorizzazione individuale, rilasciata espressamente alla persona fisica titolare dell'attività ovvero al legale rappresentante della persona giuridica, dal Ministero. Entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda, il Ministero, verificata la sussistenza dei presupposti

 

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e dei requisiti richiesti, dispone con provvedimento da notificare agli interessati il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione individuale.
      2. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di intraprendere l'attività di phone center, allegando la documentazione prevista dall'articolo 25.
      3. L'impresa è abilitata a iniziare l'attività di phone center dal momento in cui riceve l'espressa autorizzazione del Ministero. L'attività di phone center può essere svolta unicamente dal titolare dell'autorizzazione, con la collaborazione di familiari o di terzi; è vietato l'affidamento della gestione a terzi.
      4. Le imprese titolari di autorizzazione individuale sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
      5. La cessazione dell'esercizio dell'attività di phone center può avere luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno tre mesi prima, informandone contestualmente il Ministero.
      6. L'autorizzazione individuale decorre dalla data apposta sul provvedimento di autorizzazione del Ministero. L'autorizzazione individuale non può essere ceduta a terzi.
      7. Le attività di phone center sono controllate semestralmente dagli ispettorati territoriali del Ministero, organi tecnici a livello regionale, che svolgono le funzioni stabilite in materia dal decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, ovvero dai comitati regionali per le comunicazioni attraverso appositi uffici dai medesimi costituiti.
      8. L'autorizzazione individuale può essere revocata qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 25.
 

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      9. L'autorizzazione individuale può essere altresì revocata nel caso in cui si accerti che nel locale adibito ad attività di phone center è stata utilizzata la rete informatica per effettuare trasferimenti di valuta. La revoca dell'autorizzazione individuale comporta la chiusura dell'attività di phone center.
      10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente Codice in materia di autorizzazione generale».


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