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PDL 5063

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5063



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, TURCO, RUZZANTE, MONTECCHI, LUCIDI, LUSETTI, LABATE, QUARTIANI, SPINI, MAGNOLFI, ZANOTTI, CENTO, CAZZARO, BUEMI, SERENI, BURTONE, BATTAGLIA, ANNUNZIATA, BOVA, CEREMIGNA, MARAN, NIGRA, FILIPPESCHI, TRUPIA, PIGLIONICA, CRISCI, SCIACCA, DI GIOIA, MASCIA, CARBONI, CENNAMO, ALBONETTI, CAMO, RANIERI, GIULIETTI, ROCCHI, DI SERIO D'ANTONA, MARIOTTI, CHIAROMONTE, BUFFO, PREDA, RAFFAELLA MARIANI, INTINI, SANDI, ROSSIELLO, ALBERTA DE SIMONE, PINOTTI, BONITO, FRIGATO, BIELLI, CIMA, DIANA, ADDUCE, ROSATO, PAOLA MARIANI, OLIVIERI, LUIGI PEPE, COLUCCINI, VERTONE, SQUEGLIA, CAPITELLI, MAURA COSSUTTA, BENVENUTO, DELBONO, CARBONELLA, LUMIA, SANTINO ADAMO LODDO, ANGIONI, ZUNINO, ABBONDANZIERI, OTTONE, DE BRASI, ALBERTINI, MELANDRI, PISTONE

Modifiche agli articoli 26 e 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità per adozioni e affidamenti internazionali

Presentata il 16 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di estendere la normativa vigente in materia di congedi di maternità per le donne lavoratrici, anche alle madri adottive e affidatarie. Attualmente, infatti, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», prevede per le madri adottive e affidatarie tre mesi di congedo di maternità a decorrere dal momento dell'entrata del bambino all'interno della famiglia. Per il periodo precedente, relativo alla permanenza all'estero, nel caso dell'adozione internazionale, la lavoratrice ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, mentre nel caso di adozione nazionale la lavoratrice ha diritto solo ai tre mesi successivi all'entrata del bambino nella famiglia.
      Si viene dunque a creare una evidente disparità di trattamento tra la madre adottiva e la madre naturale, nel caso in cui il testo unico consente a quest'ultima di usufruire di cinque mesi effettivi di congedo retribuito, di cui due precedenti al parto e tre successivi alla nascita del bambino, mentre la madre adottiva ha
 

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diritto, per il periodo di permanenza all'estero, solo di un periodo di congedo che «non comporta indennità né retribuzione». Una disparità di trattamento, invero penalizzante, che va ad aggiungersi ai costi delle spese relative all'iter dell'adozione internazionale, che costituiscono già di per sé un carico economico per la famiglia adottiva, aumentando, dunque, gli ostacoli sulla strada dell'adozione per la famiglia aspirante genitore. Posto che il testo unico attribuisce alla madre lavoratrice due mesi di congedo dal luogo di lavoro per agevolare la maternità, per sostenere e proteggere la donna e il suo bambino, non si comprende il motivo per il quale anche la madre adottiva, soprattutto nel periodo di abbinamento e di incontro con il bambino all'estero o in Italia, che è il periodo più delicato nella formazione della nuova famiglia, non debba essere adeguatamente sostenuta, aiutata e protetta.
      D'altra parte la giurisprudenza è intervenuta in maniera ripetuta sul tema della genitorialità adottiva nel senso di una equiparazione con quella naturale. Con una sentenza dello scorso anno, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 del testo unico laddove la norma, nei fatti, creava una disuguaglianza tra genitori adottivi e genitori naturali in materia di congedi e di riposi concessi, ai genitori adottivi, solo per i bambini di età inferiore a un anno. «I congedi ed i riposi - si legge nel dispositivo della sentenza - non hanno più l'originale collegamento con la maternità naturale, e non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna e il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore. Ma sono diretti ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino, per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità». Vi è dunque il riconoscimento pieno, con questa sentenza, della questione legata al primo anno di vita del bambino adottivo all'interno della nuova famiglia, che si presenta come un periodo cruciale per il suo inserimento nel nuovo contesto familiare e socio-culturale. Ma vi è anche il riconoscimento del principio secondo il quale il periodo di congedo non ha solo la funzione di tutelare la salute della donna, ma è anche momento cruciale per realizzare appieno il bisogno di relazione affettiva tra la madre e il bambino. Il riconoscimento di tale principio relativo ai permessi e ai congedi deve, allo stesso modo, essere inteso, forse ancora di più, per il congedo di maternità, momento cruciale di incontro tra il bambino e la sua futura famiglia. La presente proposta di legge si prefigge, dunque, di intervenire principalmente sull'articolo 26 del teso unico estendendo alla lavoratrice madre adottiva il diritto di usufruire dei due mesi di congedo antecedenti all'entrata del bambino nella famiglia, dandole la possibilità, per il periodo di permanenza all'estero, di percepire lo stipendio come tutte le lavoratrici madri. Allo stesso modo si equipara integralmente il computo dei due mesi di congedo alla maternità naturale laddove il periodo di permanenza all'estero risulti più breve, in modo tale che la madre, così come accade per le donne che partoriscono in data precedente a quella ipotizzata, possa usufruire dei giorni non goduti nel periodo successivo all'entrata del bambino nella famiglia, al fine di raggiungere comunque i cinque mesi di congedo previsti dal medesimo testo unico. Questo consentirebbe di estendere il congedo di maternità a cinque mesi anche per le lavoratrici che hanno avuto accesso a una adozione nazionale, senza il periodo di permanenza all'estero. Anche la madre naturale, infatti, può stabilire di usufruire di uno dei due mesi antecedenti al parto in data successiva alla nascita del bambino stesso; questo a sottolineare quanto particolare valore si debba attribuire, nell'ambito del congedo di maternità, al periodo di cui la mamma ha bisogno per stare accanto al suo bambino.
      Una equiparazione tra maternità naturale e maternità adottiva dal punto di vista giuridico che ci consentirebbe di avanzare sulla strada del sostegno a una genitorialità consapevole.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Congedo di maternità in caso di adozione e affidamento).

      1. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. - (Adozione e affidamento). - 1. Il congedo di maternità di cui all'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che ha adottato o che ha ottenuto in affidamento un bambino o una bambina.
      2. Nel caso di adozione e di affidamento internazionali il congedo di maternità deve essere fruito con le seguenti modalità:

          a) due mesi per il periodo di permanenza della lavoratrice nello Stato straniero, anche non consecutivo, secondo le richieste del Paese di provenienza del bambino certificate dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione;

          b) nei tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice adottiva o affidataria.

      3. I giorni non goduti dei due mesi di cui alla lettera a) del comma 2 sono aggiunti al periodo di congedo successivo all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
      4. Nel caso di adozione nazionale il congedo di maternità deve essere fruito durante i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice».

      2. Il comma 2 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

 

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      3. Il comma 3 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

          «3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 11.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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