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PDL 4925

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4925



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, TURCO, RUZZANTE, FRANCESCHINI, MONTECCHI, LUSETTI, MAGNOLFI, SORO, BATTAGLIA, MAURA COSSUTTA, LABATE, VERNETTI, CHITI, BORRELLI, SQUEGLIA, GIACCO, PISTONE, FANFANI, BUFFO, LUMIA, AMICI, VILLARI, MASCIA, VALPIANA, CHIAROMONTE, BOATO, SPINI, RUTA, CARBONELLA, PAPPATERRA, ZANOTTI, GIULIETTI, CIMA, GRIGNAFFINI, POLLASTRINI, ANNUNZIATA, ABBONDANZIERI, ANGIONI, CAMO, TANONI, BURTONE, FRANCI, BELLINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BONITO, BOVA, ROCCHI, CAZZARO, CENNAMO, ROSATO, CHIANALE, MOLINARI, COLUCCINI, MINNITI, CRISCI, BULGARELLI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, GRILLINI, LUCÀ, LUCIDI, MARIOTTI, MAZZARELLO, NANNICINI, NIGRA, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PINOTTI, TIDEI, TOCCI, TRUPIA, ZUNINO, PREDA, RAFFAELLA MARIANI, RANIERI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, SINISCALCHI, VIANELLO, TOLOTTI, SANDI, BUEMI, ALBERTINI

Istituzione del Fondo per il sostegno all'adozione internazionale

Presentata il 22 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il diritto del minore di crescere ed essere educato in una famiglia è oggi patrimonio della cultura del nostro Paese. Una politica attenta nei confronti dei diritti dell'infanzia è riuscita, infatti, a porre al centro della discussione il tema dei diritti dei bambini, dell'importanza di una politica dell'infanzia che consideri il bambino come portatore di diritti, soggetto da tutelare, ma anche da ascoltare e sostenere nel progetto di crescita. È indubbio che ogni bambino ha diritto di crescere e di vivere nella sua famiglia di origine, diritto tutelato dalla
 

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legislazione del nostro Paese, che all'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ne ha ribadito l'importanza e la centralità.
      L'aumento delle coppie che ogni anno ricorrono all'adozione testimonia un crescente livello di ricerca di una genitorialità consapevole che coniughi il diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia, con il desiderio delle coppie di diventare genitori.
      Tuttavia è indubbio che l'iter procedurale necessario per conseguire l'idoneità da parte degli organi preposti e i costi, con particolare riguardo all'adozione internazionale, che le coppie devono sostenere possono allontanare gli aspiranti genitori dall'istituto dell'adozione. La questione dei costi relativi alle procedure dell'adozione internazionale è stata, peraltro, oggetto di un intervento specifico della Commissione per le adozioni internazionali, che ha provveduto a stilare una direttiva sulla congruità dei costi relativi alle pratiche di adozione sia per le procedure in Italia che all'estero.
      Permangono, però, i problemi inerenti ad un vero e proprio «stanziamento finanziario» che le coppie in possesso dell'idoneità devono considerare come variabile necessaria per la conclusione dell'iter adottivo. Alle spese relative alle questioni procedurali nel Paese straniero (rappresentante dell'associazione nel Paese estero, traduzione dei documenti, costo delle procedure nel Paese straniero, eccetera) è necessario aggiungere le spese di viaggio e di permanenza all'estero, che riguardano spesso non solo la coppia di aspiranti genitori adottivi, ma anche gli eventuali altri figli di questi ultimi. Ad una media dunque, a seconda del Paese di provenienza del bambino, di circa 4.000-5.000 euro, che la citata Commissione ha certificato come costi massimi per le procedure di adozione, bisogna aggiungere la voce delle spese di viaggio e di permanenza che rappresentano una variabile cospicua del budget necessario. È da considerare, inoltre, che il soggiorno legato all'abbinamento e all'incontro con il bambino è tutt'altro che breve - in nessun Paese è inferiore alle due settimane - e che il periodo di permanenza all'estero, per i lavoratori dipendenti, non è computato nel previsto periodo di maternità, che per i genitori adottivi scatta il giorno di entrata del bambino nel territorio del nostro Paese, ma viene considerato come aspettativa non retribuita.
      Certamente importante, nel quadro di un sostegno economico agli aspiranti genitori adottivi, è la possibilità di dedurre il 50 per cento delle spese sostenute per l'adozione, certificate dall'ente a norma dell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
      È indubbio, però, che l'aspetto economico assume una rilevanza determinante nella scelta di accostarsi all'adozione internazionale e che molte coppie si trovano nell'impossibilità di prevedere uno stanziamento finanziario rilevante. Si rischia, allora, di operare un'involontaria discriminazione delle coppie che effettivamente possono pensare di accostarsi alla scelta di adottare un bambino. Di qui la necessità da parte della collettività e dunque dello Stato di sostenere la possibilità che una famiglia possa accogliere un bambino indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza, che possono costituire un ostacolo al sostenimento delle spese iniziali per intraprendere la strada dell'adozione internazionale.
      La presente proposta di legge è finalizzata a sostenere la scelta dell'adozione senza che la questione di carattere economico possa divenire dirimente nella scelta di una genitorialità consapevole, introducendo il principio che sia lo Stato a sostenere, nella misura del 50 per cento, le spese relative alla fase dell'abbinamento e dell'incontro all'estero della famiglia con il minore o i minori. Lo sforzo delle istituzioni, infatti, deve essere finalizzato ad offrire ad ogni bambino una famiglia nella quale crescere e sentirsi amato, superando anche le difficoltà di carattere economico che possono eventualmente
 

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impedire la fase dell'abbinamento.
      All'articolo 1 si ribadisce l'impegno dello Stato a garantire una famiglia ad ogni bambino sostenendo le coppie nell'adozione internazionale.
      L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 39 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, volte a definire le modalità del sostegno dello Stato all'adozione.
      L'articolo 3 istituisce un fondo finalizzato ad erogare un contributo, nella misura del 50 per cento, alle famiglie che hanno concluso l'iter adottivo, da cui la certezza delle spese sostenute, demandando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modalità di erogazione dello stesso.
      L'articolo 4 disciplina il finanziamento del fondo tramite la riduzione, pari a 10 milioni di euro annui, della quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni volte a sostenere gli aspiranti genitori adottivi al fine di garantire l'effettivo diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato in una famiglia.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 39
della legge 4 maggio 1983, n. 184).

      1. All'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «l-bis) individua le misure di sostegno agli aspiranti genitori adottivi al fine di rendere effettivo il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato in una famiglia»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa. La relazione dà altresì conto delle misure individuate dalla Commissione ai sensi del comma 1, lettera l-bis».

Art. 3.
(Fondo per il sostegno
all'adozione internazionale).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato

 

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«Fondo per il sostegno all'adozione internazionale», con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, finalizzato all'erogazione di un contributo ai costi relativi alle procedure per l'adozione internazionale.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'erogazione di un contributo a valere sul fondo di cui al comma 1 a favore dei genitori adottivi per un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione, certificate ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai fini del finanziamento del fondo di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
      2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la riduzione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


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