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PDL 5038

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5038



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, MONTECCHI, TURCO, FIORONI, TRUPIA, CHITI, BUFFO, CARBONI, LUSETTI, LABATE, BATTAGLIA, SASSO, LUMIA, ZANOTTI, SERENI, DELBONO, SCIACCA, FANFANI, RANIERI, COLUCCINI, OLIVERIO, SPINI, CARBONELLA, BIELLI, TOLOTTI, ADDUCE, AMICI, GIULIETTI, MANTINI, ROSSIELLO, DI GIOIA, FRIGATO, SGOBIO, TIDEI, DIANA, ROCCHI, MASCIA, SANDI, ANNUNZIATA, MAZZARELLO, DI SERIO D'ANTONA, QUARTIANI, PISTONE, CIMA, CRISCI, GROTTO, BOVA, FILIPPESCHI, CEREMIGNA, SANTINO ADAMO LODDO, SQUEGLIA, CAMO, CENNAMO, BURTONE, OLIVIERI, RAVA, CAZZARO, DUCA, MAURA COSSUTTA, SINISCALCHI, BENVENUTO

Modifiche all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di differenza di età tra adottanti e adottato

Presentata il 27 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di modificare parzialmente l'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, che disciplina l'adozione nazionale e internazionale, intervenendo sulla norma che regola la differenza di età tra adottante e adottato. La formulazione poco chiara del comma 6 dell'articolo 6, infatti, che consente la deroga al limite di età fissato a quarantacinque anni nel caso in cui uno dei due coniugi abbia un'età superiore di non più di dieci anni rispetto a quella stabilita, ha indotto i tribunali per i minorenni ad interpretazioni non sempre univoche. La formula prevalente, tuttavia, ripresa poi anche dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI), che tramite una recente circolare ha avanzato una interpretazione della norma analoga a quella contenuta nella presente proposta di legge, ha portato all'applicazione dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 184 del 1983 nel senso di consentire l'adozione di minori, per esempio di tre anni, anche alle coppie in cui uno dei coniugi rientri nel limite di età di quarantacinque e l'altro superi di tre anni il limite di
 

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cinquantacinque previsto dal comma 6 dell'articolo 6.
      La norma che regola la differenza di età tra adottante e adottato, dunque, già oggi non viene più applicata tenendo fermo solo il limite dei quarantacinque anni; ma nei casi in cui un coniuge sia più anziano dell'altro, i tribunali per i minorenni tendono a consentire l'adozione prendendo a riferimento l'età del coniuge più anziano quando questa non superi di dieci anni il limite di quarantacinque anni che la legge già prevede.
      La presente proposta di legge vuole, dunque, modificare la norma adeguandola alla prassi costante, a cui già la CAI ha aderito tramite la citata circolare esplicativa, vista anche la quasi uniforme interpretazione da parte degli uffici giudiziari minorili in tale senso.
      La questione del limite di età nelle adozioni nazionali e internazionali, peraltro, è stata già oggetto di modifica con l'innalzamento del limite da quaranta a quarantacinque anni operato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, con la quale il legislatore ha voluto adeguare anche l'istituto dell'adozione ad un fenomeno sociale che negli ultimi anni si è andato diffondendo e che ha visto sempre più coppie spostare «in avanti» l'età del primo figlio. Si rendeva necessario, infatti, conformare anche la scelta della genitorialità legata all'adozione ad una trasformazione già in atto nella società.
      La stessa Corte costituzionale, del resto, si è più volte pronunciata sull'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 in tema di differenza di età tra adottante ed adottato, segnalando quanto i bisogni dei minori e la necessità di dare a questi una famiglia sia prioritario rispetto a regole, quale la differenza di età, che talvolta possono essere derogate se dalla mancata adozione derivi un danno grave per il minore. Così la Corte è intervenuta sull'incostituzionalità dell'articolo 6 una prima volta nel 1992, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo in oggetto laddove non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, nel caso in cui per uno di essi l'età degli adottanti superasse di più di quarant'anni l'età dell'adottato e dalla separazione fosse derivato per i minori un danno grave; una seconda volta nel 1996, disponendo che nel caso in cui la differenza di età di uno solo degli adottanti superi il limite di quarant'anni il giudice, se dalla mancata adozione derivi un danno grave per il minore, deve disporre comunque l'adozione; un'ultima volta nel 1999, sempre in tema di superamento dei limiti di età per uno solo degli adottanti.
      Un tema, dunque, quello dei limiti di età che, se sicuramente potrebbe indurre molte coppie a preferire la ricerca del cosiddetto abbinamento con bambini più piccoli, certamente ha bisogno di una interpretazione univoca da parte degli uffici giudiziari, che la formulazione della norma in oggetto non ha favorito.
      Resta infatti il problema della presenza negli istituti italiani e stranieri di bambini in età prescolare e scolare e la necessità di promuovere azioni, cultura e preparazione delle famiglie e degli enti preposti all'adozione internazionale al fine di investire verso questo tipo di accoglienza, offrendo il necessario supporto alle famiglie che accolgono bambini di età superiore alla prima infanzia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. La differenza minima di età fra l'adottando e ciascuno degli adottanti non può essere inferiore ad anni diciotto. La differenza massima di età non può superare i quarantacinque anni per uno dei coniugi adottanti ed i cinquantacinque anni per l'altro»;

          b) al comma 6 le parole: «il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti».


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