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PDL 5795

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5795



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 aprile 2005 (v. stampato Senato n. 1278)

d'iniziativa dei senatori

IZZO, FAVARO, IERVOLINO, CALOGERO SODANO, GRILLOTTI, ZORZOLI, LAURO, TAROLLI, RIZZI, CICCANTI, PELLEGRINO, SAMBIN, PAGANO, EUFEMI, GRECO, GUZZANTI, SALINI, ARCHIUTTI, DATO, TOMMASO SODANO, AGOGLIATI, TREDESE, VANZO, MARANO, ASCIUTTI, DE RIGO, PASCARELLA, COSTA, MALAN, GIULIANO, MAINARDI, MANZIONE, SUDANO, FLAMMIA, SALZANO, DANZI, FASOLINO, CONTESTABILE, CICOLANI, MORRA, PASINATO, CHIRILLI, D'AMBROSIO, MINARDO, CANTONI, NOCCO, IANNUZZI, TREMATERRA, GENTILE, MAGRI, GIARETTA, BARATELLA, DEMASI, CUTRUFO, BOREA, BAIO DOSSI, GUBERT, BARELLI, CONSOLO, CENTARO, LUIGI BOBBIO, PIROVANO, ZICCONE, GUASTI, VALDITARA, ALBERTI CASELLATI, IOANNUCCI, VIZZINI, MANUNZA, NOVI, MEDURI, ZANOLETTI, RUVOLO, TOMASSINI, SEMERARO, SCALERA, SANZARELLO, PONZO, PETERLINI, PALOMBO, OGNIBENE, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, GIRFATTI, FORCIERI, FLORINO, FIRRARELLO, FILIPPELLI, DE PETRIS, BASILE, RONCONI

Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 aprile 2005

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del luogo elettivo di nascita).

      1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita congiuntamente ai genitori o, in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge.
      2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza dei genitori o, secondo quanto previsto al comma 1, di residenza del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare potrà essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
      3. L'ufficiale dello stato civile del luogo effettivo di nascita, o quello competente nei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40

 

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del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge, riceve la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette d'ufficio, entro tre giorni, all'ufficiale dello stato civile del luogo elettivo di nascita. Quest'ultimo provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato. In ogni caso, gli atti dello stato civile conservano l'annotazione del luogo di nascita effettivo e dell'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero.

Art. 2.
(Adeguamento delle norme regolamentari).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.
      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.


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