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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5731 |
1) introduzione della prelazione a favore del promotore;
2) revisione e liberalizzazione delle condizioni di concessione (prezzo, durata, appalti del concessionario);
3) possibilità del partner finanziario di uscire dalla compagine societaria in qualsiasi momento.
Lo stesso successo conseguito, e la conseguente diffusione dell'istituto, richiedono un nuovo più organico intervento, inteso a semplificare le norme, stratificate e di interpretazione non sempre agevole, risolvendo talune problematiche ancora aperte (come le contestazioni europee alla prelazione del promotore in mancanza di avviso), e a rendere più agevoli le procedure, più certi i tempi e meno aleatori i compensi.
Più in particolare, la presente proposta di legge formula in modo più organico la disciplina già prevista dagli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (cosiddetta «legge Merloni»), e introduce le seguenti innovazioni di particolare rilievo:
a) impone con maggiore chiarezza l'obbligo di pubblicità per tutti i programmi di opere pubbliche, regolando in dettaglio i contenuti dell'avviso, in conformità alle indicazioni della Commissione europea;
b) consente la presentazione di proposte per i lavori costituenti adempimento di obblighi di legge (ad esempio, lo smaltimento di rifiuti), anche ove l'amministrazione abbia omesso di programmarli;
c) introduce nella legislazione italiana il contratto di partenariato pubblico privato (PPP), oggetto specifico di un recente libro verde della Commissione europea; il PPP è, in sostanza, una concessione, dove però il corrispettivo del privato è un canone di disponibilità assicurato dal committente e non il diritto di gestire l'opera e di incassare le tariffe degli utenti. In questa ottica, la norma viene assimilata, quanto alle procedure di affidamento, alla concessione;
d) innova il contenuto della proposta del promotore, regolando il contenuto dell'asseverazione e imponendo, a maggiore garanzia di serietà, di ottenere l'impegno di un soggetto idoneo a rilasciare la garanzia di buona esecuzione dell'opera;
e) semplifica e chiarisce i criteri di valutazione delle proposte dei promotori, imponendo ai committenti di provvedere (accogliendo o respingendo la proposta) in un tempo predeterminato, decorso il quale è dovuto al promotore un indennizzo per le spese inutilmente sostenute;
f) semplifica la procedura concorsuale, eliminando la necessità della terza fase di gara in caso di esercizio della prelazione del promotore, eliminando la possibilità di prelazione in mancanza di avviso al pubblico, ma consentendo allo stesso promotore di ovviare all'inerzia del committente, pubblicando a sue spese l'avviso;
g) estende al promotore il regime di contenzioso previsto dalla legge obiettivo (i contratti stipulati non possono essere annullati). In mancanza di questa norma i contratti sottoposti a contenzioso - e sono molti - diventano di fatto ineseguibili, perché nessun concessionario trova finanziamenti;
h) agevola il pagamento del prezzo di concessione, consentendo la cessione o la delegazione di pagamento di tariffe e di introiti tributari per l'opera realizzata, e consente di avvalersi, per finanziare il contratto, di una congrua quota del valore residuo dell'opera restituita. In tale
i) estende la procedura di finanza di progetto alle concessioni di servizi o alle concessioni miste;
l) infine, recupera la delega legislativa già prevista dalla legge n. 166 del 2002, allo scopo di agevolare il finanziamento delle società di progetto costituite dai concessionari e dai contraenti generali, introducendo efficaci norme di garanzia a favore degli istituti finanziatori.
1. La presente legge disciplina la procedura di finanza di progetto, allo scopo di agevolare l'iniziativa privata per la realizzazione e la gestione di lavori pubblici a mezzo di concessione o di altra forma di partenariato pubblico-privato, come definiti ai sensi del comma 2, e di assicurare la tutela della concorrenza.
2. Ai fini di cui alla presente legge, si intende per:
a) «legge quadro», la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) «regolamento», il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
c) «procedura di finanza di progetto», la procedura, introdotta dagli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge quadro, che consente ai privati interessati di promuovere la realizzazione di lavori pubblici a mezzo di concessione o di altra forma di partenariato pubblico-privato;
d) «concessione», il contratto di cui all'articolo 19, comma 2, della legge quadro;
e) «partenariato pubblico-privato (PPP)», il contratto con il quale un soggetto aggiudicatore affida a un soggetto privato una concessione o un altro contratto che comunque comporta la partecipazione
f) «programmi», i programmi triennali dei lavori pubblici, di cui all'articolo 14 della legge quadro, nonché i diversi programmi di lavori pubblici previsti dalla normativa vigente statale e regionale, ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
g) «soggetti aggiudicatori», i committenti di lavori pubblici soggetti alle disposizioni di cui alle direttive 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;
h) «promotori», i soggetti che richiedono, con le modalità di cui alla presente legge, l'affidamento di una concessione o di un contratto di PPP.
1. I soggetti pubblici e privati possono collaborare alla programmazione dei lavori pubblici presentando ai soggetti aggiudicatori proposte di intervento e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo ai soggetti aggiudicatori, alcun obbligo di esame e di valutazione; ove questi ultimi adottino, nell'ambito dei propri programmi, proposte di intervento o studi presentati da soggetti pubblici o privati, tale adozione non determina alcun diritto del presentatore al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
2. I programmi di lavori pubblici devono essere resi noti mediante la pubblicazione di un avviso, con le modalità di
a) la lista dei lavori inseriti nel programma e l'ammontare presunto della spesa, ove individuato;
b) la facoltà dei soggetti interessati di presentare, per i lavori inseriti nel programma, proposta di concessione o altra forma di PPP, nei modi e nei termini di cui alla presente legge;
c) la eventuale lista dei lavori inseriti nel programma, per i quali la possibilità di cui alla lettera b) è esclusa dal soggetto aggiudicatore;
d) l'avvertenza che le proposte presentate sono valutate, anche comparativamente, con i criteri di cui all'articolo 4;
e) l'avvertenza che il promotore prescelto ha facoltà di avvalersi del diritto di cui all'articolo 5, comma 3.
1. Salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, i promotori possono presentare proposta di concessione o altra forma di PPP per tutti i lavori inseriti nei programmi di lavori pubblici nonché, indipendentemente dall'inserimento nei programmi, per tutti i lavori costituenti adempimento di obblighi di legge a carico del soggetto aggiudicatore competente.
2. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.
3. I requisiti dei promotori sono specificati dal regolamento; i requisiti degli affidatari di contratti di PPP sono conformi a quelli dei concessionari di lavori pubblici e sono anche essi specificati dal regolamento.
a) il progetto almeno preliminare del lavoro da eseguire, ove non già redatto dal soggetto aggiudicatore e fatto proprio in tutto o in parte dal promotore, nonché la specificazione dettagliata delle modalità tecniche ed economiche della gestione proposta;
b) lo schema di contratto proposto;
c) il piano economico-finanziario, asseverato ai sensi del comma 5;
d) l'impegno di un soggetto abilitato a rilasciare la cauzione definitiva di buon adempimento ove la proposta di concessione o di PPP sia accolta alle condizioni proposte dal promotore;
e) l'elenco delle spese sostenute e degli impegni di spesa assunti per la presentazione della proposta, e la relativa documentazione.
5. Il piano economico-finanziario può essere asseverato da un istituto di credito, da una società di servizi costituita da un istituto di credito e iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. L'asseverazione del piano economico-finanziario non costituisce impegno del soggetto asseverante a finanziare la realizzazione dell'opera. L'asseverazione attesta che il piano economico-finanziario è correttamente redatto, sulla scorta dei dati di base, con particolare riferimento al costo delle opere e della gestione e ai ricavi della gestione, dichiarati dal promotore e non soggetti al controllo dell'asseverante; attesta altresì che, sulla base delle condizioni del mercato al momento della presentazione della proposta e subordinatamente al riscontro dei dati di base, l'iniziativa proposta è idonea ad acquisire i necessari finanziamenti.
1. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta ai sensi dell'articolo 3, i soggetti aggiudicatori provvedono:
a) alla nomina del responsabile del procedimento e alla sua comunicazione al promotore;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e all'eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
2. I soggetti aggiudicatori valutano le proposte sulla base dei seguenti criteri:
a) la qualità tecnica dell'opera proposta e il pubblico interesse alla realizzazione della stessa;
b) le condizioni economiche della proposta, sotto il profilo del costo per il soggetto aggiudicatore e dell'eventuale costo per gli utenti;
c) il tempo proposto per la realizzazione dell'opera e per la successiva partecipazione tecnica o economica alla gestione;
d) la convenienza della proposta a fronte della possibilità di realizzare l'opera senza ricorso a PPP;
e) la qualificazione tecnica ed economica del promotore.
3. I soggetti aggiudicatori possono dialogare con i promotori, assicurando la parità di trattamento degli stessi, e possono chiedere, ove necessario, l'integrazione o l'adeguamento delle proposte presentate e dei documenti tecnici e contrattuali proposti. I promotori che ne fanno richiesta devono essere sentiti.
4. Le proposte ritenute non di pubblico interesse sono rigettate con provvedimento debitamente motivato con riferimento ai criteri di cui al comma 2.
5. Le proposte ritenute di pubblico interesse sono adottate dai soggetti aggiudicatori,
1. Entro tre mesi dall'adozione della proposta, i soggetti aggiudicatori bandiscono una gara, da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui alla legge quadro, ponendo a base di gara il progetto e le condizioni economiche e contrattuali della proposta adottata. I partecipanti alla gara prestano, oltre alla cauzione di cui al citato articolo 30, comma 1, della legge quadro, una cauzione supplementare pari a quella richiesta al promotore.
2. Ove non siano state presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo.
3. Ove sia stata presentata una offerta economicamente più vantaggiosa, il promotore può, entro quarantacinque giorni
1. Nei giudizi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa che riguardano interventi oggetto della proposta di un promotore si applicano le norme di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
1. Per le società cooperative e per le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il requisito previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 del regolamento, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, deve essere rispettato con riferimento al patrimonio netto.
2. I soggetti aggiudicatori non possono destinare ad altre finalità i proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata e dal servizio gestito, se non è prioritariamente liquidato il debito verso il concessionario o affidatario di contratto di PPP. Sono ammesse, in favore del concessionario dell'affidatario di contratto di PPP, la delegazione di pagamento e la cessione dei proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata e dal servizio gestito.
3. Il piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell'opera al soggetto aggiudicatore, per la quota non ammortizzabile nel periodo di gestione. In tale caso, il piano economico-finanziario stima altresì il valore residuo dell'opera al momento della restituzione; i soggetti aggiudicatori possono avvalersi di una quota non superiore ai due terzi del
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle società di progetto, concessionarie o affidatarie di altro contratto di PPP o contraenti generali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di agevolarne il finanziamento da parte di banche o di altri soggetti finanziatori.
2. Ai fini del presente capo, per «finanziamento» si intende qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ivi inclusi le linee di credito, le emissioni obbligazionarie, nominative o al portatore, o altri strumenti finanziari, nonché i contratti di copertura dei rischi di tasso e di valuta stipulati dalla società di progetto in relazione al finanziamento del progetto stesso.
1. Tutti i crediti della società di progetto, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore e altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla società a banche o ad altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.
1. I crediti dei soggetti che finanziano una società di progetto hanno privilegio generale su tutti i beni mobili, materiali e immateriali, presenti e futuri, anche a consistenza variabile, e sui crediti della società, presenti e futuri.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente identificati la società di progetto, i creditori privilegiati, il loro rappresentante comune, l'ammontare in linea capitale del finanziamento, la sua durata e i documenti costitutivi del credito. Una copia originale dell'atto, con allegata copia, a seconda del caso, del contratto di finanziamento o della delibera di emissione e di regolamento del prestito obbligazionario o di altro atto costitutivo del credito, deve essere depositata presso il registro delle imprese dove è registrata la società di progetto. Il privilegio è efficace dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. A margine della iscrizione devono essere annotate: le eventuali cessioni del credito privilegiato, con l'identificazione dei nuovi creditori privilegiati; le modifiche delle condizioni del finanziamento; le sostituzioni del rappresentante comune; la eventuale cristallizzazione del vincolo, di cui al comma 5. Dalla data dell'iscrizione decorrono i termini di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e all'articolo 2903 del codice
1. In deroga agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, quando risulta che il capitale di una società di progetto è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea solamente nel caso in cui non sia stato rispettato il piano economico-finanziario concordato con le banche finanziatrici all'epoca del finanziamento.
2. Fintanto che esista un finanziamento garantito dal privilegio generale o la società versi nella situazione di cui al comma 1, la denominazione sociale della società di progetto deve contenere l'indicazione: «Società di progetto». Al mutamento della denominazione sociale provvedono gli amministratori.
1. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai programmi approvati dopo
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