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PDL 5716

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5716



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSATO, DAMIANI, MARAN

Modifiche all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di minori affidati al compimento della maggiore età

Presentata l'11 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Italia conosce ormai da anni il fenomeno dell'immigrazione di cittadini extracomunitari che lasciano il loro Paese d'origine in fuga da condizioni sociali, politiche ed economiche incapaci di garantire alla persona lo sviluppo di sé e della propria famiglia. I nostri confini e le nostre terre vedono affacciarsi a volte intere famiglie, più spesso padri o madri o giovani ragazzi alla ricerca di un lavoro che garantisca il proprio mantenimento e quello della famiglia rimasta nella terra d'origine. E una parte ancora importante di questi flussi migratori è costituita dai minori non accompagnati che, dopo aver affrontato, spesso da soli e privi di alcun sostegno, viaggi di fortuna, entrano nel nostro territorio.
      L'impianto della presente proposta di legge nasce anche grazie alla fattiva collaborazione con il Centro servizi per i cittadini immigrati extracomunitari di Trieste, gestito dalla Caritas di Trieste e dalle ACLI provinciali in convenzione con il comune, attivo da oltre dieci anni nell'ambito della consulenza e dell'assistenza in materia di immigrazione, e che è interessato direttamente e quotidianamente dalle esperienze di centinaia di stranieri arrivati in Italia dalle diverse aree di immigrazione, con particolare attenzione e professionalità acquisita proprio sulle situazioni inerenti i minori stranieri non accompagnati.
      L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è regolata nel nostro ordinamento
 

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giuridico sulla base dei princìpi internazionali riconosciuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991; per cui fino alla maggiore età è il comune nel cui territorio i minori sono stati rintracciati che diventa competente a prendersi carico dei servizi essenziali quali sussistenza, sanità e istruzione. Il minore viene quindi affidato a strutture convenzionate e inserito in programmi volti a favorire la sua integrazione nel tessuto sociale e la sua formazione professionale.
      Sulla base delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta «Bossi-Fini», il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce le condizioni che permettono al minore, al compimento della maggiore età, di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Le modifiche apportate dalla legge del 2002 seguivano una logica di programmazione e di riordino dei flussi migratori, come riconosciuto necessario a fronte degli elevati arrivi. L'articolo 32 del citato testo unico, ai commi 1-bis e 1-ter, introdotti dall'articolo 25 della legge n.   189 del 2002, stabilisce che il permesso può essere rilasciato solo ai minori che abbiano soggiornato da almeno tre anni nel territorio italiano e siano stati ammessi per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile. L'articolo 32 inoltre, al comma 1-quater, anch'esso introdotto dal citato articolo 25 della legge n. 189 del 2002 prevede che i permessi di soggiorno concessi ai minori stranieri non accompagnati siano portati in detrazione dal totale annualmente definito attraverso le quote di ingresso.
      Alla normativa va riconosciuto il merito di avere contribuito a ridurre quello che era il pericolo maggiore per i minori stranieri, ovvero quello della «tratta». Le condizioni richieste al minore per potere permanere sul territorio italiano anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età sono però troppo restrittive e in contrasto con lo sforzo di inserimento sociale e professionale compiuto dal minore e dalle strutture di accoglienza prima della maggiore età. Di fatto questo vuol dire limitare ai soli minori che siano giunti in Italia entro il quindicesimo anno di età la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno, e quindi che ragazzi ormai integrati, che hanno acquisito una professionalità richiesta in molti settori dalle nostre imprese e che cercano manodopera, devono venire espulsi o più spesso restare nella clandestinità. È anche una sconfitta per enti locali e comunità di accoglienza che hanno investito in termini finanziari e umani. Restringere, inoltre, ulteriormente le possibilità di ottenere il permesso facendo concorrere le quote con quelle degli altri richiedenti, vuol dire limitare in maniera ancora più evidente il senso e i frutti dell'accoglienza sancita dai princìpi internazionali e dalla nostra stessa legislazione e il cammino percorso dal minore fino al compimento del diciottesimo anno di età.
      Al fine di non stravolgere l'impianto della legislazione vigente, per intervenire in maniera selettiva unicamente su questo aspetto e allo stesso tempo andando incontro alle aspettative descritte, la proposta di legge modifica l'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, riducendo a due anni la durata minima di soggiorno nel territorio italiano richiesta al minore, e stabilisce che i permessi concessi ai minori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età non vengono portati in detrazione dal totale delle quote annualmente stabilite.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-ter, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;

          b) al comma 1-quater, dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «comma 1 del»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-quinquies. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo non è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4».


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