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PDL 5542

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5542



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, DIDONÈ

Disciplina delle attività professionali grafiche e fotografiche

Presentata il 19 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge mira ad introdurre nell'ordinamento una disciplina di principio per lo svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche, in armonia con l'assetto delle potestà legislative e amministrative dello Stato e delle regioni previste dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile e in conformità al principio di libertà di iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione).
      L'obiettivo sostanziale consiste nel riconoscere una tutela organica per l'esercizio di attività professionali grafiche e fotografiche che, in un'epoca storica caratterizzata dalla straordinaria espansione e diffusione degli strumenti della comunicazione e dall'avvento della civiltà dell'immagine, assumono un'importanza decisiva nella sfera dell'informazione e degli scambi culturali, nonché nei processi di formazione del senso comune e della mentalità collettiva.
      Funzioni tanto complesse richiedono certamente la garanzia di una comprovata qualificazione professionale degli operatori, sia come strumento indispensabile per valorizzare la capacità e la serietà del lavoro svolto, sia per offrire al pubblico una concreta garanzia a vedere salvaguardato il proprio diritto a un'immagine e a una comunicazione corretta.
      In tale ottica il progetto di legge che si propone risulta mirato a prevedere alcune misure volte ad innalzare il livello di preparazione professionale, culturale e tecnica degli operatori che avviano l'esercizio delle attività in esame, soprattutto in rapporto alle rilevanti responsabilità che essi devono assumersi in funzione della tutela di valori e di beni immateriali che in una società culturalmente e tecnologicamente
 

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evoluta devono essere salvaguardati. Pertanto, la «filosofia» che ispira la nuova disciplina riposa sul riconoscimento del ruolo professionalmente qualificato delle categorie stesse quale presupposto essenziale per la salvaguardia di superiori esigenze proprie della collettività: la valorizzazione della cultura, la corretta diffusione delle conoscenze e la tutela dell'immagine.
      Il progetto legislativo, valorizzando la professionalità degli operatori del settore, è teso anche a metterli in grado di competere meglio con i loro colleghi degli altri Paesi europei, per i quali, in varie misure, sono quasi ovunque previsti percorsi formativi specifici e sono richiesti - da una legislazione attenta, comunque, alle esigenze del mercato - sistemi di qualificazione professionale, quale presupposto per accedere all'esercizio dell'attività, proprio in funzione della salvaguardia delle esigenze della collettività attinenti alla tutela della cultura e dell'immagine.
      L'adozione di un tale provvedimento risulta urgente anche alla luce di diversi incontri e confronti professionali, organizzati tra le associazioni rappresentative dei settori interessati dei Paesi dell'Unione europea: è emersa l'esistenza di un gap formativo (e conseguentemente culturale) di base tra gli operatori italiani ed i loro colleghi europei dell'area della comunicazione, il che significa minori opportunità economiche e, soprattutto, insufficienti garanzie per i consumatori, privati o commerciali.
      Queste istanze sono tanto più pressanti, se si considera che nella dimensione comunitaria sono intervenute anche apposite normative che hanno fissato condizioni stringenti per la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi negli Stati membri. In senso coerente va osservato che l'introduzione di una disciplina, come quella in esame, nel nostro ordinamento sarebbe utile a creare i migliori presupposti per applicare agli operatori professionali dell'area delle attività grafiche e fotografiche i princìpi vigenti in materia di libertà di circolazione, di libertà di stabilimento e di reciproco riconoscimento nell'Unione europea. A tale riguardo, infatti, va evidenziato che, con apposita direttiva (75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975), già recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, più volte modificata e da ultimo confluita nella direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, recepita dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 - che ha riformato e disciplinato un «meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione» al fine di completare «il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche» e di «assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi» nella Unione europea - si fa riferimento a diverse attività (fra cui quelle degli studi fotografici e della stampa tipografica) per le quali è stato disciplinato l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento prevedendo a tale fine l'obbligo di certificare l'effettivo esercizio dell'attività nel Paese di provenienza per determinati periodi provando il possesso di conoscenze e attitudini professionali.
      Proprio in virtù di tale quadro normativo e tenendo conto della realtà esistente negli altri Paesi dell'Unione europea risulta necessario prevedere nel nostro ordinamento l'approvazione di un provvedimento di legge-quadro sulle arti grafiche e fotografiche.
      Pertanto, anche al fine di tenere conto delle condizioni previste dalla citata direttiva 1999/42/CE, l'articolo 3 del presente progetto di legge stabilisce un apposito regime di abilitazione professionale, che potrebbe rendere meno complesso e lungo il periodo di pratica imprenditoriale o professionale dell'attività per gli imprenditori che intendano stabilirsi o esercitare l'attività in un altro Paese dell'Unione europea.
      Nella prospettiva esposta sarebbe possibile dare risposta, anche, a numerose problematiche di natura giuridica che coinvolgono il settore della comunicazione. Si pensi alla tutela dei diritti di autore, ai
 

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diritti connessi alla diffusione, all'utilizzo e allo sfruttamento dell'immagine, alla tutela del diritto alla riservatezza, alla proprietà del documento grafico e fotografico, ai rapporti fra immagine e libertà di espressione individuale; e tutto ciò in un contesto di sviluppo di sistemi tecnologicamente avanzati nel quale la riproduzione di immagini va acquisendo sempre più rilevanza come mezzo di informazione, documentazione, comunicazione e ricerca, anche in una prospettiva internazionale.
      La sostanziale assenza di una disciplina dell'esercizio dell'attività alimenta, inoltre, un mercato nel quale agiscono indisturbati operatori del tutto irregolari e in cui si evidenziano cospicue sacche di abusivismo e di evasione, sotto il profilo professionale, contributivo e fiscale.
      Tale situazione produce danni non solo alla clientela, che riceve servizi non qualificati, ma anche agli operatori professionali più seri, costretti a confrontarsi con un mercato viziato dalla presenza di operatori abusivi che svolgono concorrenza sleale e che portano danno all'erario.
      In effetti, la realtà imprenditoriale in cui si muove la categoria va ad inserirsi in un quadro economico settoriale particolarmente pesante, caratterizzato sovente da una caduta della domanda e da pesanti forme di concorrenza sleale e di abuso da parte di operatori irregolari, che sono provocate sia da una regolamentazione comunale disorganica e discontinua, del tutto inefficace sul piano delle procedure di avvio dell'attività e sul fronte della vigilanza e del controllo, sia dalla carenza di iniziative formative e professionali da parte degli organi competenti mirate a innalzare il livello imprenditoriale del comparto.
      In tale stato di incertezza e di difficoltà la categoria stessa si è assunta responsabilmente il compito di realizzare un continuo processo spontaneo di riqualificazione e di aggiornamento professionale in modo da affrontare con maggiore competenza le nuove tecnologie e l'utilizzazione delle strumentazioni informatiche, impegnandosi, altresì, a svolgere un insostituibile ruolo didattico e formativo sul luogo di lavoro. In tale ottica, l'impegno professionale della categoria, nonostante le molte difficoltà, contribuisce a diffondere un'attività di servizio essenziale sul territorio, offrendo risposte adeguate alla domanda sempre più esigente della clientela, in un quadro tecnologico che continua a incidere profondamente sulla connotazione di tali attività.
      Ma a fronte dell'impegno spontaneo e responsabile delle imprese del comparto continua a sussistere una situazione normativa frammentaria e contraddittoria non solo, come già evidenziato, nella regolamentazione comunale, ma anche nella legislazione di competenza regionale, cui si accompagna la totale assenza di una legislazione nazionale di principio che possa conferire certezza e legittimità alla sfera operativa del comparto.
      La disciplina che si propone è rivolta, altresì, a introdurre diverse misure piuttosto penetranti di semplificazione in conformità ai recenti princìpi e criteri previsti per semplificare e razionalizzare le procedure attinenti al regime autorizzatorio o concessorio per l'avvio e per l'esercizio delle attività in esame.
      Sul piano del princìpi ispiratori si deve ulteriormente evidenziare come la discliplina prevista dal presente progetto di legge si ponga in piena armonia con i princìpi di liberalizzazione, di deregolamentazione e di tutela dei consumatori che ispirano il nostro ordinamento nel quadro delle norme sul mercato e sulla concorrenza, e venga a porsi a pieno titolo nel nuovo assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, in materia di disciplina giuridica delle attività economiche, imprenditoriali e professionali. Proprio in questa visuale, il progetto di legge è mirato a riconoscere alle regioni, anche per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ruolo di carattere imprescindibile ai fini dell'applicazione organica e coerente della nuova disciplina e per il
 

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perseguimento dei princìpi essenziali che la ispirano.
      Si passa rapidamente a indicare i contenuti del progetto di legge.
      L'articolo 1 illustra i princìpi generali del progetto di legge riconducendo la disciplina delle attività professionali grafiche e fotografiche nell'ambito della legislazione statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, di cui all'articolo 117 della Costituzione, come modificato ai sensi della recente revisione del titolo V della parte seconda della Carta costituzionale (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001).
      In senso coerente, la norma in esame configura l'esercizio delle attività professionali grafiche e fotografiche come espressione del principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere definiti programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. In modo conforme la norma è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. In senso coerente l'impostazione di principio che ispira il nuovo provvedimento risulta orientata alla salvaguardia dei princìpi di libertà delle espressioni artistiche o di libera manifestazione del pensiero in armonia con i supremi princìpi costituzionali.
      Sulla base di quanto esposto appare indubbio come il presente progetto di legge si ponga in un'ottica conforme alle intenzioni del Costituente il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 117 citato, ha inteso mantenere ferma, in capo allo Stato, una competenza ordinamentale unitaria attinente ai princìpi che sovrintendono l'accesso professionale e l'esercizio delle diverse attività economiche in forma imprenditoriale o autonoma sull'intero territorio nazionale, introducendo, innanzitutto, il riferimento generalizzato alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, e mantenendo ferma a livello statale la competenza di stabilire quelle condizioni minime, ma indispensabili, di omogeneità e di parità di trattamento delle imprese e degli operatori professionali nell'accesso al mercato, che costituiscono i presupposti stessi della libera e leale concorrenza.
      L'articolo 2 definisce, in un'ottica moderna e innovativa, le attività soggette alla nuova disciplina per quanto concerne sia le attività professionali grafiche, nelle varie tipologie, sia quelle fotografiche e legate all'immagine anche in movimento (foto-video-cinematografiche), tenendo conto delle diverse articolazioni che tali categorie hanno sviluppato nella loro realtà operativa e delle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e dalle più recenti strumentazioni di elaborazione elettronica.
      In conformità al quadro generale così tracciato l'articolo 3 definisce il cardine fondamentale della disciplina stabilendo i requisiti di abilitazione professionale ed i percorsi formativi basati, nelle diverse alternative indicate, sul conseguimento di attestati di formazione e di qualifica professionale e di diplomi di studio, nonché sullo svolgimento di periodi di esperienza lavorativa per ciascuna delle attività indicate.
      In particolare, al fine di garantire che lo svolgimento dei periodi di inserimento nelle aziende del comparto sia realizzato in modo da assicurare un reale apprendimento delle mansioni tecniche e delle conoscenze professionali, la norma prevede che tali periodi consistano nello svolgimento di un'attività qualificata di collaborazione continuativa qualificata, riconducibile a quella ordinariamente definita dalla contrattazione collettiva, che sia prestata, secondo i casi, da parte di lavoratori dipendenti o di soggetti impegnati in forme di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero da parte dei titolari, soci o loro collaboratori familiari nell'ambito di un'impresa abilitata del comparto nella quale, pertanto, sia possibile realizzare l'«affiancamento» continuo dei soggetti
 

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citati rispetto ad un responsabile tecnico abilitato.
      All'articolo 4 sono indicati i soggetti che, in possesso dei relativi requisiti di abilitazione professionale, intendono esercitare l'attività in forma di impresa o di lavoro professionale autonomo.
      La norma, con riguardo alle modalità di esercizio dell'attività professionale, al fine di garantire che l'esercizio dell'attività sia svolto nel pieno rispetto dei requisiti di abilitazione professionale, prevede che presso ogni sede dell'impresa (principale, secondaria o locale) o del laboratorio professionale dove vengono esercitate le attività grafiche e fotografiche, deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che sia direttamente impegnato nello svolgimento dell'attività.
      L'articolo 5 pone in prima evidenza il ruolo catalizzante e di traino che le regioni sono chiamate a svolgere per programmare le linee di sviluppo economico e professionale del settore a livello territoriale, nel rispetto degli equilibri istituzionali sanciti dalla Costituzione e delle funzioni amministrative delle autonomie locali.
      Le funzioni essenziali attribuite alle regioni ai sensi del presente progetto di legge consistono dunque:

          a) nella definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'organizzazione degli esami, nella identificazione dei diplomi inerenti le attività e nella individuazione degli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale secondo criteri di uniformità sul territorio nazionale;

          b) nell'adozione di norme volte a favorire lo sviluppo equilibrato del settore garantendo condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività e assicurando la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche mediante la promozione di condizioni di trasparenza nella pubblicità e nell'informazione sulle modalità di svolgimento dei servizi, in armonia con i princìpi della tutela della concorrenza;

          c) nella definizione dei criteri direttivi concernenti il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio e di esercizio delle attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi, che sono stati assunti come cardini fondamentali dell'azione amministrativa.

      Con l'articolo 6 si precisano espressamente alcune norme da modificare al fine di semplificare e di snellire gli adempimenti necessari all'avvio e all'esercizio dell'attività. In particolare, viene prevista una limitata, ma importante, modifica alla recente legge 15 aprile 2004, n. 106, concernente il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, precisando che l'estensione degli obblighi e delle responsabilità di legge sugli operatori del settore tipografico avvenga non solo nel caso in cui manchi l'editore, ma anche qualora manchi un soggetto responsabile della pubblicazione, in modo da evitare di sottoporre la categoria ad onerosi quanto ingiustificati adempimenti anche in presenza di soggetti che siano responsabili delle pubblicazioni.
      L'articolo 7 definisce il sistema sanzionatorio da applicare nei confronti di coloro che esercitano l'attività senza essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale ovvero dei titoli e dei requisiti previsti ai sensi della nuova disciplina. Tale sistema viene delineato tenendo conto anche del modello già previsto nella precedente disciplina del settore del trasporto di passeggeri su strada mediante noleggio di bus con conducente (legge n. 218 del 2003), nel pieno rispetto delle competenze delle regioni e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è mirato a reprimere le forme di abuso che incidono pesantemente sul regime di concorrenza in cui operano le imprese abilitate e gli operatori professionali della categoria.

 

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      Infine, l'articolo 8 stabilisce le disposizioni transitorie per la fase di prima attuazione della legge, riconoscendo l'abilitazione a esercitare le attività grafiche e fotografiche a tutti i soggetti che possono comunque dimostrare di avere svolto professionalmente tali attività alla data di entrata in vigore della legge stessa, in modo da tutelare il patrimonio professionale esistente. In senso coerente la norma attribuisce alle regioni la funzione di regolare, nel periodo transitorio, i termini per gli adempimenti necessari ad adeguarsi agli obblighi di designazione dei responsabili tecnici in possesso dei nuovi requisiti di abilitazione professionale.
      In conclusione, si ricorda che il presente progetto di legge raccoglie il risultato di un ampio lavoro di approfondimento che si era già svolto nella X Commissione del Senato della Repubblica a partire dalla seduta del 5 maggio 1998. Tali approfondimenti, compiuti anche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni delle organizzazioni rappresentative delle categorie professionali interessate, avevano condotto alla elaborazione di un primo testo unificato presentato nella medesima Commissione nella seduta del 14 gennaio 1999 (testo unificato dei disegni di legge nn. 388, 962, 2358 e 2800). Sul testo unificato si era poi realizzata un'ulteriore ampia discussione, nella quale erano intervenuti i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, consentendo di delineare apposite modifiche e di formulare un nuovo testo unificato presentato in Commissione il 15 settembre 1999. Quel testo è stato ulteriormente emendato anche per tenere conto dei pareri formulati dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, dalla Commissione per le questioni regionali e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e, una volta esaurito il suo esame, è stato adottato con la relazione della X Commissione comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 4 luglio 2000, ma non ha potuto essere approvato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
      Si esprime, pertanto, l'auspicio per l'approvazione urgente della nuova disciplina organica prevista dal presente progetto di legge al fine di costituire i presupposti giuridici per realizzare una dimensione di certezza operativa per le imprese e per gli operatori della categoria, riconoscendone e tutelandone il livello di qualificazione professionale. In tale ottica il progetto di legge assume un carattere snello e agile, ma di grande e decisivo impatto nella realtà imprenditoriale e professionale delle attività grafiche e fotografiche, e risulta orientato, in modo coerente, a realizzare le condizioni di una effettiva valorizzazione della cultura, di una corretta diffusione delle conoscenze e di un'adeguata tutela dell'immagine e della proprietà intellettuale, definendo, altresì, i rapporti con il consumatore in una dimensione di rinnovata fiducia, nel quadro di una libera e leale concorrenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge reca i princìpi di disciplina delle attività professionali grafiche e fotografiche ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e stabilisce, altresì, disposizioni a tutela della concorrenza e in materia di ordinamento civile relative all'esercizio di tali attività.
      2. L'esercizio delle attività professionali grafiche e fotografiche rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. A tale fine la presente legge assicura condizioni di trasparenza della concorrenza, di omogeneità dei requisiti professionali e di libertà di accesso delle imprese e degli operatori del settore al mercato, in funzione della valorizzazione della cultura, della corretta diffusione delle conoscenze e della tutela dell'immagine e della proprietà intellettuale, tutelando l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti che esercitano professionalmente, in forma di impresa singola o associata ovvero in forma autonoma, le attività professionali grafiche e fotografiche, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato.
      4. La presente legge disciplina, inoltre, con norme cedevoli l'esercizio delle attività professionali grafiche e fotografiche, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Art. 2.
(Definizione delle attività).

      1. Le attività professionali grafiche comprendono lo svolgimento, con qualsiasi mezzo e tecnologia, di operazioni di prestampa, disegno tecnico, grafica pubblicitaria, grafica informatica, stampa tradizionale e digitale, serigrafia, cartotecnica, legatoria.
      2. Le attività professionali fotografiche comprendono tutte le attività foto-video-cinematografiche consistenti nello svolgimento di qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa, elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.

Art. 3.
(Abilitazione professionale).

      1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) attestato relativo al superamento di un corso di qualificazione tecnico-professionale di durata triennale, ovvero di durata biennale qualora successivo al conseguimento di un diploma di maturità non specialistico;

          b) attestato di qualifica in materia tecnica attinente l'attività conseguito ai sensi delle norme vigenti in materia di istruzione tecnica o di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento di un anno, nell'arco di trentasei mesi, presso un'impresa del settore;

          c) diploma di maturità tecnica, professionale o di arte applicata o diplomi di livello post-secondario superiore o universitari, inerenti l'attività;

          d) diploma di scuola dell'obbligo e svolgimento di un periodo di inserimento

 

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presso un'impresa del settore per la durata di tre anni, nell'arco di sei anni, riducibile a due anni, nell'arco di quattro anni, se preceduto da un periodo di apprendistato svolto ai sensi della contrattazione collettiva.

      2. Per le attività di grafica pubblicitaria e di grafica informatica, di cui all'articolo 2, comma 1, e foto-video-cinematografiche di cui al medesimo articolo 2, comma 2, è richiesto, altresì, il superamento di un esame teorico-pratico di abilitazione professionale.
      3. Per periodo di inserimento presso un'impresa del settore, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, si intende un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o di socio partecipante al lavoro, di dipendente, di familiare coadiuvante o di collaboratore coordinato e continuativo, equivalente, come mansioni e monte ore, a quella ordinariamente prevista dalla contrattazione collettiva.
      4. I corsi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 possono essere frequentati anche in costanza di un rapporto di lavoro.
      5. Non costituiscono titolo per il riconoscimento dell'idoneità professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
      6. Le attività professionali grafiche e fotografiche possono essere esercitate dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 4.
(Esercizio delle attività).

      1. Per ogni sede dell'impresa o del laboratorio dove vengono esercitate le attività professionali grafiche e fotografiche

 

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deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente, almeno un responsabile tecnico, direttamente impegnato nello svolgimento dell'attività, che sia in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3.
      2. I soggetti che intendono esercitare una delle attività disciplinate dalla presente legge senza avvalersi di un'organizzazione aziendale in forma di impresa, possono svolgerla in forma di lavoro autonomo previa iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dimostrando il possesso dell'idoneità professionale cui all'articolo 3 della presente legge.
      3. I soggetti indicati ai commi 1 e 2, al momento della richiesta di iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o al REA, indicano i nominativi dei responsabili tecnici di cui al citato comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Competenze delle regioni).

      1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano le attività professionali grafiche e fotografiche e, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate:

          a) definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami per il conseguimento degli attestati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3, identificano

 

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i diplomi inerenti l'attività di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 3, e regolano l'organizzazione dell'esame teorico-pratico di cui al comma 2 del predetto articolo, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale;

          b) adottano norme volte a favorire lo sviluppo equilibrato del settore garantendo condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività e assicurando la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche mediante la promozione di condizioni di trasparenza nella pubblicità e nell'informazione sulle modalità di svolgimento dei servizi;

          c) definiscono i criteri direttivi concernenti il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio e di esercizio delle attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

      2. Nell'ambito dei criteri di cui alla lettera c) del comma 1, le regioni stabiliscono le modalità per il rilascio ai soggetti esercenti le attività fotografiche, in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, di un apposito documento autorizzativo di identificazione, da esibire su richiesta delle autorità competenti. A tale fine gli addetti dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 4, o i collaboratori dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, che, essendo incaricati di operazioni di ripresa all'esterno dei locali della sede dove viene svolta l'attività, non sono in possesso del suddetto documento, devono munirsi di apposita autorizzazione scritta rilasciata di volta in volta dal titolare dell'impresa o dai soggetti di cui ai predetti commi 1 e 2, da esibire su richiesta delle autorità competenti, in sostituzione del citato documento.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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Art. 6.
(Modificazione di norme).

      1. All'articolo 164, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: «fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza» sono soppresse.
      2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 11) del primo comma è abrogato;

          b) ai commi quarto e quinto, la parola: «11),» è soppressa.

      3. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 15 aprile 2004, n. 106, sono aggiunte le seguenti parole: «o, comunque, il responsabile della pubblicazione;».

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti per la omessa iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, o al registro delle imprese, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è inflitta:

          a) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 2 senza i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 3, o in assenza delle iscrizioni di cui all'articolo 4, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro e, in caso di recidiva, il sequestro delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività;

          b) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 2 senza il documento identificativo o l'autorizzazione

 

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scritta di cui al comma 2 dell'articolo 5, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 50 euro a un massimo di 200 euro; l'obbligo di esibire il predetto documento all'autorità competente deve essere adempiuto entro quindici giorni dalla data del verbale di contestazione; in mancanza di tale adempimento si applicano le sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a).

      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

          a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

          b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione dell'attività o alla revoca del titolo autorizzativo;

          c) degli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni.

      3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. In fase di prima attuazione della presente legge i soggetti che dimostrano di avere svolto professionalmente le attività disciplinate dalla medesima legge prima della data della sua entrata in vigore in qualità di titolari, collaboratori familiari o soci, direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività, in imprese del settore, ovvero in forma di lavoro autonomo, si considerano in possesso dei requisiti di abilitazione professionale

 

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previsti per l'esercizio delle attività indicati all'articolo 3.
      2. Le regioni definiscono i termini entro i quali le imprese operanti alla data di entrata in vigore della presento legge effettuano la designazione dei responsabili tecnici di cui all'articolo 4, e il termine oltre il quale le medesime imprese sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 7.
      3. I lavoratori autonomi esercenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, le attività grafiche e fotografiche, entro sei mesi dalla medesima data, presentano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ricade la loro residenza domanda di iscrizione al REA, nella quale dichiarano di aver esercitato in precedenza l'attività e indicano il numero di partita IVA, ovvero le preesistenti posizioni assicurative ai fini previdenziali, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative o licenze rilasciate per l'esercizio dell'attività.
      4. I compiti di accertamento sono effettuati, ai fini delle nuove iscrizioni, da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché ai fini dell'iscrizione al REA.



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