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PDL 5505

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5505



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLLEDRI

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 20 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La recente legge 11 agosto 2003, n. 234, approvata in sede deliberante dalle Commissioni parlamentari di merito con il consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari, ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni di reversibilità spettanti alle vedove e agli orfani dalla seconda alla quinta categoria della tabella N allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e a quelli di cui alla tabella G allegata al medesimo testo unico. Ciò anche in considerazione del fatto che, nella scorsa legislatura, la legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) aveva previsto un apposito accantonamento per adeguare i trattamenti pensionistici di guerra indiretti pari a 20 miliardi di lire per l'anno 2002 e a 40 miliardi di lire per l'anno 2003, risorse non utilizzate in quanto il progetto di legge n. 4677 approvato dal Senato della Repubblica era decaduto per la fine della legislatura.
      Purtroppo l'aumento di cui alla citata legge n. 234 del 2003 risulta essere irrisorio rispetto alle difficoltà economiche in cui si trovano le vedove di guerra, essendo le stesse prive sia di un proprio reddito di lavoro sia di una pensione ordinaria di reversibilità, con l'aggravio di non poter accedere ad alcun impiego data l'età avanzata.
      Per questi motivi, la presente proposta di legge prevede un ulteriore incremento di 300 euro sull'importo del trattamento come fissato ai sensi della citata legge n. 234 del 2003, prevedendo altresì che, per l'anno 2005, non si applica agli aumenti introdotti l'adeguamento automatico di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di 300 euro a decorrere dal 1o gennaio 2005.
      2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'allegato alla legge 11 agosto 2003, n. 234, sono aumentati, limitatamente alle categorie dalla 2a alla 6a, di 300 euro a decorrere dal 1o gennaio 2005.
      3. Per l'anno 2005, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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