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PDL 5683

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5683



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

RUZZANTE, FASSINO, VIOLANTE, PENNACCHI, BENVENUTO, BOATO, GASPERONI, GRILLINI, COLUCCINI, FILIPPESCHI, LUCIDI, LUMIA, MANCINI, MARAN, RAFFAELLA MARIANI, MARTELLA, MELANDRI, NIGRA, PINOTTI, SERENI, AGOSTINI, CALZOLAIO, INNOCENTI, MAGNOLFI, MONTECCHI, NICOLA ROSSI, SGOBIO, FRIGATO, MAZZUCA, DI GIOIA, GROTTO, DETOMAS, ADDUCE, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANDOLI, ROBERTO BARBIERI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUEMI, BULGARELLI, CALDAROLA, CAMO, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIMA, CRISCI, CRUCIANELLI, DAMERI, DAMIANI, DE BRASI, DE LUCA, DIANA, FINOCCHIARO, FRANCI, GALEAZZI, GAMBALE, GAMBINI, GIACCO, GUERZONI, LABATE, LADU, LEONI, TONINO LODDO, LOLLI, LUCÀ, LULLI, LUSETTI, MANZINI, MARIOTTI, MASCIA, MAZZARELLO, MINNITI, MOTTA, MUSSI, NIEDDU, OLIVERIO, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PETRELLA, PETTINARI, PIGLIONICA, PISTONE, POLLASTRINI, PREDA, QUARTIANI, RAFFALDINI, RANIERI, RAVA, RIA, ROGNONI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGHIA, RUGGIERI, SABATTINI, SANDRI, SASSO, SCIACCA, SEDIOLI, SINISCALCHI, SODA, SUSINI, TEDESCHI, TIDEI, TOCCI, TRUPIA, TURCO, MICHELE VENTURA, VIANELLO, WIDMANN, ZANOTTI, ZARA, ZUNINO

Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo dei giovani

Presentata il 2 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il mutato quadro sociale e culturale rispetto alla fase storica in cui i Padri costituenti delinearono il sistema di partecipazione dei giovani alla vita democratica e alle istituzioni ha visto una profonda evoluzione che ha registrato una crescente consapevolezza, formazione e maturità delle giovani generazioni che giustificano una profonda revisione e un aggiornamento dell'intera disciplina.
 

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      Rispetto al periodo in cui si addivenne all'importante rideterminazione della maggiore età al compimento del diciottesimo anno e, conseguentemente, alla possibilità di esercitare l'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della Costituzione, sono trascorsi trenta anni. Un trentennio in cui le giovani generazioni hanno potuto incrementare il loro bagaglio di conoscenze e di responsabilità, grazie anche a un accresciuto tasso di scolarizzazione e di accesso alle molteplici forme di apprendimento e di informazione offerte dalla rivoluzione tecnologica che ha caratterizzato l'ultimo decennio.
      L'ordinamento giuridico non può non tenere conto di tali trasformazioni del tessuto sociale e non riconoscere ai nuovi cittadini forme sempre più ampie di coinvolgimento e di corresponsabilizzazione nella vita democratica e nelle istituzioni che la rappresentano.
      A tale fine, la presente proposta di legge costituzionale prevede un triplice intervento di revisione costituzionale volto, in primo luogo, a consentire la partecipazione anche dei cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età al voto per i rinnovi dei consigli comunali. Tali giovani sono sicuramente fruitori degli spazi e dei servizi gestiti dalle amministrazioni comunali, per cui si ritiene opportuno ampliare la facoltà di partecipare al voto di quelle istituzioni che, pur non titolari di competenze in materia di determinazione dei diritti della cittadinanza, svolgono una funzione amministrativa che si riflette in maniera diretta sulla cittadinanza tutta.
      Con l'articolo 2 si intende superare una previsione che, oltre alle ragioni sopra sommariamente esposte, risulta in contraddizione con la mancata previsione di analoghi limiti di età per cariche politiche di prima importanza, quali quelle di presidente della giunta regionale, sindaco di aree metropolitane o addirittura Ministro della Repubblica e Presidente del Consiglio dei ministri, portando a diciotto anni il limite di età per l'elezione a membro della Camera dei deputati mentre, corrispondentemente, l'articolo 3 dispone in venticinque anni il limite di età per l'elezione a membro del Senato della Repubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 48, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali è riconosciuto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».

Art. 2.

      1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «hanno compiuto i diciotto anni di età entro il giorno di indizione dei comizi elettorali».

Art. 3.

      1. All'articolo 58, secondo comma, della Costituzione, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «venticinquesimo».


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