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PDL 5723

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5723



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

LENNA, MORETTI

Nuovo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia

Presentata il 16 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Com'è noto gli Statuti delle regioni speciali, tra cui quello del Friuli Venezia Giulia, non possiedono lo stesso rango degli Statuti delle regioni ordinarie, posto che l'articolo 116 della Costituzione prescrive per la loro approvazione e modificazione il ricorso al procedimento aggravato di formazione delle leggi costituzionali.
      La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata sullo scorcio della precedente legislatura, pur non investendo direttamente l'autonomia delle regioni speciali, ha introdotto una importante disposizione transitoria a salvaguardia delle cinque regioni speciali e delle due province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). Più precisamente la suddetta disposizione transitoria ha disposto che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per la parte in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Utilizzando le parole della Corte costituzionale, è giusto affermare che «l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 configura un particolare rapporto tra norme degli Statuti speciali e norme del titolo V della seconda parte della Costituzione, un rapporto di preferenza, nel momento della loro "applicazione", in favore delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia "più ampie" di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie» (sentenza n. 314 del 2003).
      Nel concreto, l'applicazione di siffatta clausola ha comportato in Friuli Venezia Giulia, così come in altre regioni speciali, l'accantonamento di intere parti dello Statuto che allo stato attuale non trovano più applicazione. L'impressione che si ha oggi nel leggere lo Statuto della regione Friuli
 

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Venezia Giulia è quella di avere di fronte un involucro semivuoto, in cui gran parte del contenuto appare trasfuso altrove (in particolare nelle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione).
      Ancora una volta, quindi, le regioni speciali si vedono costrette, loro malgrado, a «rincorrere» quelle ordinarie (come già era accaduto con la legge costituzionale n. 2 del 2001), scongiurando il rischio di una vera e propria specialità in negativo.
      È evidente allora come il rilancio dell'autonomia della regione Friuli Venezia Giulia possa passare solo attraverso la riscrittura dello Statuto. Riscrittura tanto più avvertita quanto si consideri che l'utilizzazione della clausola contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 appare spesso foriera di incognite e di incertezze ermeneutiche (non è sempre agevole distinguere le disposizioni dello Statuto superate da quelle vigenti), sicché solo l'approvazione del nuovo Statuto potrà porre fine all'attuale regime transitorio. Attraverso il varo del nuovo Statuto possono così non solo essere formalizzate, e quindi rese certe, quelle forme di autonomia più ampie oggi applicate in virtù dell'adattamento automatico, ma soprattutto essere ricercati con il contributo di tutte le forze politiche regionali nuovi e ulteriori spazi per l'autonomia del Friuli Venezia Giulia.
      Le speranze di chi avrebbe voluto un clima bipartisan e di collaborazione nella predisposizione da parte del consiglio regionale friulano del testo da sottoporre al Parlamento sono, tuttavia, ben presto naufragate. Il consiglio regionale (rectius: la sua maggioranza) è giunto all'approvazione di un testo largamente insoddisfacente, frutto delle incomprensibili forzature imposte dalla maggioranza di centro sinistra. Il risultato: un documento politico di parte, colpevole di numerose insufficienze e distante dal vero sentire della comunità regionale.
      La presente proposta di legge costituzionale di revisione statutaria di iniziativa parlamentare ha l'obbiettivo di supplire a tali carenze, proponendo un testo alternativo e più confacente alle esigenze della comunità regionale friulana.
      Tra i punti che maggiormente qualificano il presente progetto di legge costituzionale vanno segnalati:

          1) una più compiuta articolazione del principio di sussidiarietà. A nulla vale enunciare un principio come quello della sussidiarietà istituzionale (articolo 10) se non lo si accompagna ad altre disposizioni che ne garantiscano la sua compiuta attuazione. Le disposizioni contenute nel titolo IV dello Statuto svolgono una funzione di implementazione del principio di sussidiarietà, circondando di garanzie l'esercizio delle funzioni amministrative al livello più basso possibile. In particolare gli articoli 21, 22 e 23 hanno l'obbiettivo di operare una più spinta devoluzione delle funzioni amministrative nei confronti di comuni, province e città metropolitane, sottraendole alle future e arbitrarie decisioni del legislatore regionale;

          2) una sistemazione certa delle attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali, in modo da rendere tale organo un importante snodo nei rapporti tra regione ed enti locali. A tale fine si è deciso di valorizzare il ruolo del Consiglio delle autonomie locali quale interlocutore dell'esecutivo regionale, vero dominus delle attività amministrative (articolo 28);

          3) la chiara opzione a livello statutario per l'elezione diretta del Presidente della regione. Anziché demandare la scelta al legislatore regionale, e quindi alle mutevoli maggioranze politiche del Consiglio, si è preferito optare direttamente nello Statuto per l'elezione diretta del Presidente; unica via realmente percorribile (articolo 42). Si tratta di una chiara assunzione di responsabilità nei confronti degli elettori che ha il pregio della chiarezza e della trasparenza. Sul punto esiste una chiara indicazione popolare emersa dal referendum con cui è stata bocciata la «legge statutaria» approvata nell'ottava legislatura regionale. Inoltre si è provveduto ad attenuare l'attuale rigido meccanismo del simul stabunt, simul cadent: secondo il nuovo articolo 42 dello Statuto, infatti, solo la

 

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rottura esplicita del rapporto fiduciario provoca lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale. In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa regionale procederà ad eleggere un nuovo Presidente su indicazione della maggioranza;

          4) l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di emanare decreti-legge (articolo 51). Lo Statuto speciale, essendo fonte di rango costituzionale, ben può creare a livello regionale nuove fonti di rango primario, sicché non esistono dubbi sulla legittimità di tale previsione. I decreti-legge, se circondati da una serie di garanzie, mostrano tutta la loro utilità qualora sia necessario fare fronte a situazioni di straordinaria emergenza. L'articolo 51 dello Statuto ha il pregio di imporre una serie di «paletti» all'uso dei decreti-legge, scongiurando così il rischio dei sempre possibili abusi legati a tale fonte. Vanno segnalati la circoscrizione delle materie entro cui la Giunta può, sotto la sua responsabilità, adottare decreti con valore di legge (disastro ambientale, sanitario o calamità naturale) e il divieto espresso di reiterare i decreti-legge non convertiti dall'Assemblea legislativa regionale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1.
(Friuli Venezia Giulia).

      1. Il Friuli Venezia Giulia è regione autonoma retta da uno Statuto speciale, nell'unità e nell'indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea; esercita propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.
      2. Il Friuli Venezia Giulia attua princìpi di sussidiarietà istituzionale e sociale.
      3. È compito inderogabile dei comuni, delle province, delle città metropolitane e della regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche proprie del territorio regionale.

Art. 2.
(Territorio e ordinamento regionale).

      1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine ed è ordinato in comuni, province, città metropolitane e regione autonoma.
      2. Con legge della Repubblica possono essere modificati i confini della regione autonoma, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
      3. La legge regionale statutaria disciplina forme differenziate di autonomia amministrativa e coordinamento delle province.

 

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      4. La regione autonoma ha per capoluogo Trieste; la legge regionale statutaria ne disciplina particolari forme di autonomia.

Art. 3.
(Stemma, gonfalone e bandiera).

      1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione autonoma ha uno stemma, un gonfalone e una bandiera, stabiliti con legge regionale, che riportano in sintesi grafica un'aquila d'oro al volo spiegato afferrante con gli artigli una corona turrita d'argento.
      2. La legge regionale disciplina l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici della regione autonoma.

TITOLO II
PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 4.
(Parità e pluralismo).

      1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e riconosce e garantisce parità di diritti e di trattamento ai cittadini.
      2. È compito della regione autonoma, delle città metropolitane, delle province e dei comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che di fatto impedisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.
      3. La regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni tutelano il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economica e politica e in particolare nell'accesso alle cariche elettive.
      4. La regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni valorizzano il ruolo delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi al fine di perseguire il bene della comunità.

 

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Art. 5.
(Proprietà privata).

      1. La proprietà privata è riconosciuta e garantita e può essere limitata solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

Art. 6.
(Tutela delle lingue, delle culture
e dei corregionali all'estero).

      1. La regione autonoma riconosce e tutela con proprie leggi le lingue e le culture friulana, slovena e tedesca storicamente proprie del suo territorio.
      2. La regione autonoma promuove iniziative a favore delle comunità italiane autoctone della Slovenia e della Croazia. Può estendere agli italiani ivi residenti i benefìci previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.
      3. La regione autonoma riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere i legami linguistici, culturali, sociali ed economici con gli stessi.

Art. 7.
(Tutela delle tradizioni storiche e culturali).

      1. Il Friuli Venezia Giulia promuove la tutela delle tradizioni storiche e culturali delle popolazioni di origine istriana, fiumana e dalmata e delle altre popolazioni residenti nel territorio regionale.

Art. 8.
(Tutela dell'ambiente).

      1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente, quale patrimonio della comunità, e persegue il miglioramento del patrimonio naturalistico e ambientale anche a favore delle generazioni future.

 

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Art. 9.
(Garanzie e sussidiarietà sociale).

      1. La regione autonoma assicura le garanzie sociali e persegue l'obiettivo di creare condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva.
      2. La regione autonoma riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tale fine incentiva l'associazionismo e favorisce in particolare la diffusione delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo familiare.

Art. 10.
(Sussidiarietà istituzionale).

      1. La regione autonoma impronta la sua attività ai princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di responsabilità.

Art. 11.
(Autonomie funzionali).

      1. La regione autonoma valorizza le autonomie funzionali.

Art. 12.
(Informazione e partecipazione).

      1. La regione autonoma promuove il pluralismo dell'informazione e della comunicazione e assicura la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.
      2. La regione autonoma attua appropriate forme di consultazione, di rappresentanza

 

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e di concertazione con le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi.
      3. Chiunque possa ricevere pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

Art. 13.
(Istituti di garanzia).

      1. La regione autonoma persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.
      2. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano la tutela dei diritti dei minori, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle famiglie.

TITOLO III
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
ED ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO

Capo I
Rapporti con l'Unione europea

Art. 14.
(Relazioni con l'Unione europea).

      1. La regione autonoma partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.
      2. Il Presidente della regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea con il rango di Ministro abilitato a

 

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rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che hanno un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.
      3. La regione autonoma è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionali; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla regione autonoma, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

Art. 15.
(Attuazione degli obblighi comunitari).

      1. La regione autonoma provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

Art. 16.
(Ricorsi).

      1. La regione autonoma, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

          a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;

          b) di presentare ricorso dinanzi al tribunale di primo grado avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;

          c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del tribunale di primo grado davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

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Capo II
Potere estero

Art. 17.
(Attività internazionale).

      1. La regione autonoma può concludere accordi con Stati, a esclusione dei trattati di natura politica, nelle materie in cui ha competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
      2. La regione autonoma partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza e nel rispetto delle procedure prescritte dalla legge regionale statutaria, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.
      3. La regione autonoma può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva al medesimo Stato. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
      4. Le ulteriori modalità per l'esercizio del potere estero della regione autonoma sono stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

Art. 18.
(Organismi ed enti di rilievo internazionale).

      1. La regione autonoma, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi e di enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le realtà regionali interne di altro Stato prossime al suo territorio.

 

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      2. La regione autonoma promuove, coadiuva e sostiene, ferme restando le loro prerogative, le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e le espressioni della comunità locale con le collettività o con le autorità territoriali interne di altri Stati.

TITOLO IV
AUTONOMIE LOCALI

Capo I
Ordinamento delle autonomie locali

Art. 19.
(Autonomia dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

      1. I comuni, le province e le città metropolitane sono enti autonomi secondo la previsione della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2. Essi sono dotati di autonomia statutaria, normativa, impositiva e finanziaria.
      2. La legge regionale statutaria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria istitutiva, disciplina le elezioni dirette dei presidenti di provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali, fissa il limite massimo dei mandati consecutivi e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, agli strumenti di bilancio, di programmazione finanziaria e di governo del territorio, nonché ai controlli interni, ai diritti dei cittadini e alla tutela delle minoranze.
      3. La legge regionale di cui al comma 2 promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive degli enti locali.

 

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      4. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
      5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla regione autonoma con legge o regolamento.
      6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.

Art. 20.
(Istituzione, modifica degli enti locali
e forme di collaborazione).

      1. Con legge regionale statutaria, consultati mediante referendum i cittadini appartenenti ai territori degli enti locali interessati, possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei comuni e delle province, possono essere fusi due o più comuni, può essere istituito un nuovo comune, una nuova provincia e la città metropolitana.
      2. La regione autonoma favorisce ogni forma di aggregazione tra comuni e tra province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i comuni minori.

Capo II
Funzioni delle autonomie locali

Art. 21.
(Funzioni dei comuni).

      1. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale in particolare nei settori organici dei servizi alla

 

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persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo che tali funzioni non siano attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
      2. I comuni nell'esercizio delle loro funzioni si ispirano a criteri di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
      3. I comuni esercitano altresì le funzioni a essi attribuite dalla regione autonoma e dallo Stato.

Art. 22.
(Funzioni delle province).

      1. Le province sono gli enti locali intermedi tra comune e regione autonoma che rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne programmano e coordinano lo sviluppo.
      2. Le province esercitano le funzioni regolamentari e amministrative che riguardano aree vaste di dimensione sovracomunale o l'intero territorio provinciale nelle seguenti materie:

          a) difesa del suolo;

          b) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

          c) protezione della fauna e della flora e delle altre risorse naturalistiche;

          d) riserve naturali;

          e) prevenzione delle calamità;

          f) tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

          g) tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;

          h) infrastrutture viarie;

          i) motorizzazione civile;

          l) trasporti pubblici locali;

          m) programmazione, organizzazione e controllo delle emissioni solide, liquide, atmosferiche e sonore;

          n) lavoro e collocamento;

 

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          o) formazione professionale;

          p) istruzione secondaria superiore, ivi compresa l'edilizia scolastica;

          q) orientamento all'istruzione e al lavoro;

          r) tutela, promozione e valorizzazione delle lingue e delle culture regionali;

          s) valorizzazione dei beni culturali;

          t) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;

          u) artigianato;

          v) agricoltura e foreste;

          z) montagna;

          aa) raccolta, elaborazione e diffusione di dati;

          bb) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

          cc) altre materie attribuite dalle leggi dello Stato o della regione autonoma.

      3. Nelle materie di cui al comma 2 alla regione autonoma competono solo compiti di legislazione e di alta programmazione diretti a garantire uguali livelli di trattamento ai cittadini dei vari territori o interventi di riequilibrio sociale e territoriale.
      4. Le province esercitano altresì funzioni di:

          a) raccolta e coordinamento delle proposte degli enti locali ai fini della programmazione economica, sociale, territoriale e ambientale della regione autonoma;

          b) definizione e attuazione di propri programmi pluriennali di sviluppo sia di carattere generale che settoriale;

          c) definizione di piani territoriali di coordinamento sia generali che di settore.

      5. Il presidente della provincia prende parte alle riunioni della Giunta regionale quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia provinciali.

 

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Art. 23.
(Funzioni delle città metropolitane).

      1. Le città metropolitane esercitano le funzioni stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 24.

Art. 24.
(Conferimento di funzioni agli enti locali).

      1. La regione autonoma conferisce le funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane con legge regionale approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria.

Art. 25.
(Potere sostitutivo della regione autonoma).

      1. La regione autonoma esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi è un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò è lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.
      2. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

Capo III
Finanza locale

Art. 26.
(Sistema di finanziamento

delle autonomie locali).

      1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria

 

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di entrata e di spesa. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, individua le risorse da devolvere agli enti locali con l'obiettivo di dare certezza di entrata e di spesa. Allo scopo di adeguare le finanze al raggiungimento delle finalità perseguite nell'esercizio delle loro competenze, la regione autonoma assegna annualmente agli enti locali, senza vincolo di destinazione sulla base di negoziazione triennale, quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali in proporzione dell'ammontare del gettito dei tributi erariali riferibili ai rispettivi territori.
      2. Con legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, è istituito un fondo perequativo, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
      3. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la regione autonoma assegna con legge ai comuni, alle province e alle città metropolitane contributi speciali.

Capo IV
Consiglio delle autonomie locali

Art. 27.
(Consiglio delle autonomie locali).

      1. Con legge regionale statutaria è istituito il Consiglio delle autonomie locali. La legge regionale statutaria assicura la partecipazione di rappresentanti delle assemblee elettive e determina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio.
      2. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra la regione autonoma e gli enti locali. È altresì organo di rappresentanza del sistema degli enti locali del Friuli Venezia Giulia con funzioni consultive in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali.

 

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Art. 28.
(Funzioni del Consiglio
delle autonomie locali).

      1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dal presente Statuto e dalla legge regionale statutaria.
      2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul bilancio regionale, sugli atti di programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
      3. Una rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali, preventivamente informata, partecipa, con facoltà d'intervento, alle sedute della Giunta regionale che hanno in discussione questioni di cui al comma 2.
      4. Il Consiglio delle autonomie locali può sollecitare il Presidente della regione a ricorrere alla Corte costituzionale sia contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato o di altre regioni, sia per conflitto di attribuzione.

TITOLO V
ORGANI DELLA REGIONE

Capo I
Organi della regione

Art. 29.
(Organi della regione autonoma).

      1. Sono organi della regione autonoma: l'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della regione e la Giunta regionale.
      2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della regione autonoma.

 

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Capo II
Assemblea legislativa regionale

Art. 30.
(Assemblea legislativa regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale del Friuli Venezia Giulia.
      2. L'Assemblea legislativa regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione autonoma, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e di controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea.
      3. L'Assemblea legislativa regionale può presentare alle Camere proposte di legge. Può altresì presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Art. 31.
(Elezione dell'Assemblea
legislativa regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.
      2. L'Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni, Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
      3. Le elezioni della nuova Assemblea legislativa regionale sono indette dal Presidente della regione e possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
      4. La nuova Assemblea legislativa regionale si riunisce entro i venti giorni dalla

 

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proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della regione in carica.
      5. Il numero dei deputati regionali è di sessanta.
      6. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.

Art. 32.
(Deputati regionali).

      1. I deputati regionali rappresentano l'intera regione autonoma del Friuli Venezia Giulia senza vincolo di mandato.
      2. I deputati regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o per i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
      3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato regionale presta giuramento secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia».
      4. I deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute possono prestare giuramento nella propria lingua.
      5. Ai deputati regionali è attribuita, con legge regionale, una indennità per l'espletamento del loro mandato.
      6. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alla carica di deputato regionale.

Art. 33.
(Elettorato attivo).

      1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e altresì i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali che

 

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risiedono in un comune della regione autonoma da oltre cinque anni.
      2. La legge regionale disciplina l'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini dell'Unione europea residenti in uno dei comuni della regione autonoma.

Art. 34.
(Elettorato passivo).

      1. Sono eleggibili all'Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e che sono residenti in un comune del Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni.
      2. La legge regionale stabilisce il limite massimo dei mandati consecutivi.

Art. 35.
(Rappresentanza della minoranza slovena).

      1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione nell'Assemblea legislativa regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.

Art. 36.
(Rappresentanza di genere).

      1. La legge regionale statutaria promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche pubbliche.

Art. 37.
(Presidente dell'Assemblea
legislativa regionale).

      1. Il presidente dell'Assemblea legislativa regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio

 

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il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.
      2. Al presidente dell'Assemblea legislativa regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Art. 38.
(Regolamento dell'Assemblea
legislativa regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 39.
(Statuto dell'opposizione).

      1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze consiliari.
      2. Il regolamento dell'Assemblea legislativa regionale disciplina le prerogative dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 40.
(Commissioni di inchiesta).

      1. L'Assemblea legislativa regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Assemblea stessa.

Art. 41.
(Approvazione del bilancio
e del conto consuntivo).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
      2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall'Assemblea legislativa regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

 

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      3. L'esercizio finanziario decorre dal 1o gennaio e termina al 31 dicembre.
      4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.

Capo III
Presidente della regione
e giunta regionale

Art. 42.
(Presidente della regione).

      1. Il Presidente della regione rappresenta la regione autonoma, interpreta gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente Statuto e dalla legge.
      2. Il Presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto, per il quale non è ammesso voto disgiunto, ed è membro dell'Assemblea legislativa regionale.
      3. Ad esclusione del caso di decadenza per voto di sfiducia, l'Assemblea legislativa regionale, entro trenta giorni, può eleggere un nuovo Presidente della regione su indicazione della maggioranza che lo ha espresso.
      4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità di elezione e di surroga del Presidente della regione.

Art. 43.
(Governo regionale).

      1. La Giunta regionale, composta dal Presidente della regione e dagli assessori, costituisce il governo regionale.
      2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale, che può essere composta anche da membri esterni all'Assemblea legislativa regionale in numero non superiore a tre.
      3. Le cariche di Presidente della regione e di assessore sono incompatibili

 

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secondo quanto stabilito dalla legge statutaria. L'accettazione della nomina ad assessore determina l'automatica sospensione dalla carica di deputato regionale, che viene sostituito da un deputato supplente, secondo le modalità previste dalla legge regionale statutaria.
      4. Ulteriori casi di incompatibilità sono stabiliti con legge regionale statutaria.
      5. Al Presidente della regione e agli assessori è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Capo IV
Disposizioni comuni sugli organi
della regione

Art. 44.
(Rapporti tra gli organi della regione
autonoma).

      1. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.
      2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della regione comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea.
      3. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di uno o più assessori regionali, su mozione motivata, sottoscritta da almeno un sesto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.

 

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Art. 45.
(Controllo dello Stato sugli organi
della regione autonoma).

      1. L'Assemblea legislativa regionale è sciolta quando ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non ha corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della regione, se eletto dall'Assemblea legislativa regionale, che hanno compiuto analoghi atti o violazioni.
      2. Il Presidente della regione che ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge è rimosso.
      3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.
      4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
      5. Con il decreto di scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuare entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova Assemblea legislativa regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 46.
(Proroga dei poteri degli organi
della regione autonoma).

      1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono prorogati i poteri della precedente Assemblea

 

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legislativa e fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria.
      2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della regione in carica indìce le nuove elezioni da tenere entro sei mesi da tali eventi.
      3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VI
FONTI REGIONALI

Art. 47.
(Fonti regionali).

      1. Sono fonti regionali:

          a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;

          b) la legge regionale statutaria;

          c) la legge regionale;

          d) il decreto-legge regionale;

          e) il testo unico regionale;

          f) il referendum regionale;

          g) il regolamento regionale.

Art. 48.
(Leggi di revisione statutaria).

      1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

 

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      2. L'iniziativa per le modificazioni di cui al comma 1 appartiene anche all'Assemblea legislativa regionale.
      3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea legislativa regionale per il raggiungimento dell'intesa.
      4. Nel caso in cui l'intesa prevista dal comma 3 non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
      5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare confermativo regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione autonoma o un terzo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum confermativo non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare confermativo.
      7. Le disposizioni contenute nell'articolo 72, comma 4, possono essere modificate con legge della Repubblica, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e dell'Assemblea legislativa regionale e, in ogni caso, previa intesa con la regione autonoma da esprimere in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 78.

Art. 49.
(Legge regionale statutaria).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dal presente Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto.

 

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      2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
      3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum confermativo regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione autonoma o un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum confermativo non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
      4. Se la legge regionale statutaria è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a referendum confermativo soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della regione autonoma.

Art. 50.
(Legge regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli 56, 57, 58 e 59, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

Art. 51.
(Decreto-legge regionale).

      1. La Giunta regionale, in casi straordinari e imprevedibili di disastro ambientale, sanitario o di calamità naturale, può

 

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adottare sotto la sua responsabilità decreti con valore di legge nelle materie di competenza esclusiva della regione autonoma. I decreti sono presentati il giorno stesso all'Assemblea legislativa regionale per la conversione in legge.
      2. L'Assemblea legislativa regionale converte il decreto-legge in legge entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, a pena di decadenza.
      3. La Giunta regionale non può reiterare gli atti non convertiti in legge dall'Assemblea legislativa regionale, a meno che il nuovo decreto-legge risulti fondato su autonomi e diversi presupposti.
      4. I decreti-legge regionali sono emanati dal Presidente della regione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione ed entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
      5. L'Assemblea legislativa regionale può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.

Art. 52.
(Testo unico regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale autorizza con legge la Giunta regionale a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.
      2. Nel termine assegnato dalla legge di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto, previo esame delle commissioni competenti, è sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea legislativa regionale con sole dichiarazioni di voto.
      3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono

 

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discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.
      4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; l'approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.
      5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di riordino e di semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.

Art. 53.
(Referendum regionali).

      1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.
      2. Il referendum propositivo e abrogativo sono approvati se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
      3. Le iniziative referendarie consultive si intendono approvate se a favore si esprime la maggioranza dei votanti e questa è maggiore di un quarto degli aventi diritto.
      4. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

          a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi del presente Statuto;

          b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;

          c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto è reso obbligatorio da norme del presente Statuto.

 

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Art. 54.
(Regolamenti regionali).

      1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.

Art. 55.
(Qualità delle fonti normative).

      1. La regione autonoma provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.
      2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a tale scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

TITOLO VII
POTESTÀ LEGISLATIVA
E REGOLAMENTARE

Capo I
Potestà legislativa e regolamentare

Art. 56.
(Potestà legislativa esclusiva dello Stato).

      1. È riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, salvo modifiche che intervengano a restringere l'elencazione delle materie stesse, di seguito indicate:

          a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato

 

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con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

          b) immigrazione;

          c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

          d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

          e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutano; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

          f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

          g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

          h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

          i) cittadinanza stato civile e anagrafi;

          l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

          m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

          n) norme generali sull'istruzione;

          o) previdenza sociale;

          p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

          q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

          r) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

      2. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di immigrazione,

 

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relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti dai Paesi in procinto di aderire all'Unione europea o extra-comunitari. Le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico.
      3. La regione autonoma può emanare norme generali in materia di istruzione relative all'insegnamento delle lingue minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti dai Paesi di recente adesione all'Unione europea, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale.
      4. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di ambiente, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e di valorizzazione ambientale con i Paesi limitrofi.
      5. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di beni culturali per migliorarne il livello di tutela e di conservazione e coordinare gli interventi ad essi rivolti.
      6. In materia economica la regione autonoma può emanare norme legislative volte a ristabilire la competitività con aree confinanti.

Art. 57.
(Potestà legislativa concorrente).

      1. La legge dello Stato può determinare i princìpi fondamentali cui la regione autonoma deve conformarsi nelle seguenti materie:

          a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;

          b) promozione dell'occupazione, tutela e sicurezza del lavoro;

          c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionali;

 

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          d) professioni;

          e) ricerca scientifica e tecnologica; sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

          f) alimentazione e tutela dei consumatori;

          g) ordinamento sportivo;

          h) servizi di protezione civile;

          i) governo del territorio, con esclusione dell'urbanistica e dell'edilizia; tutela del paesaggio;

          l) ordinamento e organizzazione dei porti e degli aeroporti civili, fatta salva la particolare disciplina del porto di Trieste discendente da accordi internazionali e da specifiche leggi nazionali;

          m) grandi reti di trasporto e di navigazione;

          n) ordinamento della comunicazione;

          o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

          p) previdenza complementare e integrativa;

          q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

          r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali;

          s) enti di credito e fondazioni bancarie;

          t) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

          u) tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.

Art. 58.
(Potestà legislativa esclusiva
della regione autonoma).

      1. In tutte le materie non elencate negli articoli 56 e 57 la potestà legislativa è

 

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attribuita alla regione autonoma. In particolare, spetta alla regione autonoma disciplinare le seguenti materie:

          a) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

          b) toponomastica e uso delle denominazioni bilingui o plurilingui;

          c) interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e al loro insegnamento;

          d) urbanistica e disciplina edilizia;

          e) edilizia residenziale pubblica;

          f) edilizia scolastica;

          g) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;

          h) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e del funzionamento dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

          i) usi civici;

          l) impianto e tenuta dei libri fondiari;

          m) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

          n) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

          o) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;

          p) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

          q) porti e aeroporti turistici;

          r) mercato del lavoro, servizi all'impiego, collocamento, apprendistato;

          s) formazione professionale;

          t) asili nido e scuola materna;

 

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          u) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          v) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione autonoma diversi da quelli previsti dall'articolo 56, comma 3;

          z) igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitarie e ospedaliere;

          aa) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

          bb) polizia amministrativa locale.

      2. Nel rispetto dei princìpi della legislazione dello Stato, la regione autonoma può promuovere le iniziative e adottare i provvedimenti anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti nel territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la regione autonoma deve attenersi nella nuova approvazione della legge.
      3. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione autonoma ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 56.

Art. 59.
(Potestà legislativa attuativa e integrativa).

      1. La regione autonoma ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla stessa regione questa facoltà. A tale fine la regione autonoma emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

 

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Art. 60.
(Potestà regolamentare).

      1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla regione autonoma ai sensi dell'articolo 58, comma 3. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia.
      2. Nelle materie di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 56, qualora la regione autonoma eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

Art. 61.
(Principio di continuità).

      1. Nelle materie attribuite alla competenza della regione autonoma, fino a quando la regione autonoma non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 62.
(Adeguamento della legge regionale ai princìpi della legislazione statale).

      1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai princìpi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.
      2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla regione autonoma a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le norme che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.
      3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la regione autonoma non

 

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ha già legiferato o la disciplina regionale è stata dichiarata illegittima.

Art. 63.
(Funzioni amministrative).

      1. La regione autonoma esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai comuni e alle province, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 24, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.
      2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la regione autonoma, secondo le modalità previste dall'articolo 78, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Capo II
Formazione delle leggi regionali

Art. 64.
(Iniziativa delle leggi regionali).

      1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta regionale, a ciascun membro dell'Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila. Con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.

Art. 65.
(Esame dei progetti di legge).

      1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una commissione, e approvato dall'Assemblea legislativa regionale articolo per articolo e con votazione finale.

 

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Art. 66.
(Promulgazione e pubblicazione
della legge regionale).

      1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della regione con la formula: «L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma».
      2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
      3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 67.
(Controllo sulle leggi e sugli atti aventi
valore di legge).

      1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della regione autonoma invada la propria sfera di competenza ovvero violi i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della regione.
      2. La regione autonoma, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato invada la propria sfera di competenza, promuove, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di

 

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pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 68.
(Princìpi dell'attività amministrativa).

      1. L'attività amministrativa della regione autonoma è esercitata secondo i princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.

Art. 69.
(Princìpi dell'organizzazione
amministrativa).

      1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regolamento sulla base dei princìpi del presente Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.
      2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul princìpio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e di gestione.
      3. Agli impieghi nell'amministrazione regionale si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge regionale.

Art. 70.
(Forme di partecipazione).

      1. Il Presidente della regione, previe adeguate forme di informazione dell'Assemblea legislativa regionale, che approva specifici atti di indirizzo, può promuovere fasi formali di consultazione, concertazione, negoziazione con rappresentanze

 

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istituzionali, economiche e sociali, per raggiungere intese, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.
      2. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
      3. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS), quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale. Esso costituisce anche la sede permanente di confronto, di collaborazione e di scambio informativo del sistema economico-sociale locale, con le plurali realtà dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore e della economia no-profit. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.

Art. 71.
(Controlli).

      1. La gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. Con legge regionale si stabiliscono forme e modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.
      2. L'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

 

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TITOLO IX
FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 72.
(Autonomia finanziaria).

      1. Alla regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base del presente Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.
      2. La regione autonoma dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.
      3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali e dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
      4. Sono devolute alla regione autonoma le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

          a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito;

          b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle società;

          c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

          e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nel Friuli Venezia Giulia;

 

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          f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

          g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

      5. La devoluzione alla regione autonoma delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.
      6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla regione autonoma per provvedere a scopi determinati e per sostenere la regione nel processo di integrazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale.
      7. La regione autonoma può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.
      8. La regione autonoma può determinare, con legge regionale e nell'ambito della disciplina legislativa nazionale e comunitaria, la modifica delle aliquote fiscali e delle relative deduzioni, detrazioni, esenzioni e dei criteri di applicazione e di controllo dei proventi spettanti allo Stato ai sensi del comma 4. Le eventuali modifiche apportate ai sensi del presente comma non comportano variazione alcuna sulla quantità dei proventi stessi spettanti allo Stato. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione autonoma, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione del presente Statuto, sono complessivamente ridotti in corrispondenza dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati effettivamente nel territorio della regione autonoma. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con regolamenti dei Ministri competenti di intesa con la regione autonoma.

 

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Art. 73.
(Accertamento delle imposte).

      1. La regione autonoma collabora all'accertamento delle imposte erariali in compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

Art. 74.
(Demanio regionale).

      1. Costituiscono il demanio regionale:

          a) il lido del mare, la spiaggia e le lagune;

          b) le rade e i porti;

          c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalla legislazione vigente in materia.

      2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni dichiarati connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.
      3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla regione autonoma:

          a) le strade;

          b) gli aerodromi;

          c) gli acquedotti;

          d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

          e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

          f) tutti gli altri beni che la legislazione vigente assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

 

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      4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla regione autonoma su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1, 2 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
      5. Sono trasferiti alla regione autonoma tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, con decreti legislativi di attuazione dello stesso, possono essere individuati i beni appartenenti al demanio dello Stato i quali vanno a costituire il demanio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
      7. La regione autonoma con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, ai fini della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.
      8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della regione autonoma, i canoni di concessione sono determinati con appositi accordi di programma.

Art. 75.
(Patrimonio regionale).

      1. I beni appartenenti alla regione autonoma non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 74 costituiscono il patrimonio della regione autonoma.
      2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione autonoma:

          a) le foreste;

          b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;

          c) le acque minerali e termali;

          d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

 

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      3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, sono trasferiti alla regione autonoma tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO X
RAPPORTI CON LO STATO
E LE ALTRE REGIONI

Art. 76.
(Rapporti con lo Stato
e le altre regioni).

      1. Lo Stato e la regione autonoma, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.
      2. La regione autonoma partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.
      3. Il Presidente della regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione autonoma.
      4. La regione autonoma può coordinare la propria azione con quella delle altre regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.
      5. La legge regionale statutaria disciplina le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.

 

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Art. 77.
(Decreti legislativi di attuazione).

      1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 78, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

Art. 78.
(Commissione paritetica).

      1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e regione autonoma, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal Presidente della regione.
      3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.
      4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità di nomina di competenza regionale, nonché le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.
      5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la regione autonoma per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli Venezia Giulia e in particolare esercita le seguenti competenze:

          a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;

          b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla regione autonoma;

          c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla regione autonoma;

          d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la regione

 

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autonoma e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

Art. 79.
(Organi periferici dello Stato
nel Friuli Venezia Giulia).

      1. Le nomine dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel Friuli Venezia Giulia sono disposte sentita la regione autonoma, nei casi e con le modalità stabiliti con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

Art. 80.
(Potere sostitutivo).

      1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea, sono disciplinati da decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

TITOLO XI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 81.
(Commissario del Governo).

      1. È soppresso il Commissario del Governo nella regione autonoma.
      2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

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Art. 82.
(Legge di riordino degli enti
e delle aziende regionali).

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, la regione autonoma adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai comuni, alle province e agli enti locali funzionali, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 83.
(Norme transitorie).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, le relazioni con l'Unione europea della regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle regioni ordinarie.
      2. Le norme di cui agli articoli 77 e 78 si applicano a decorrere dal rinnovo della Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
      3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
      4. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
      5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo 77, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
      6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 27, comma 1, è ap

 

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provata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.
      7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

Art. 84.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) lo Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni;

          b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

      2. All'atto del trasferimento in capo alla regione autonoma dei beni del demanio di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), cessa di avere applicazione l'articolo 72, comma 4, lettera f), restando attribuito alla regione autonoma l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.

Art. 85.
(Redazione del testo dello Statuto nelle lingue storicamente proprie del territorio del Friuli Venezia Giulia).

      1. Il presente Statuto è redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca. La versione in lingua italiana è quella ufficiale.


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