PDL 5770
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5770
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SANTORI
Disposizioni per facilitare le procedure relative
all'accertamento dell'handicap
Presentata il 7 aprile 2005
Onorevoli Colleghi! - Oggi le domande relative all'accertamento dell'
handicap subiscono notevoli intralci burocratici e ritardi a tutto svantaggio dei cittadini. La procedura in vigore prevede, infatti, che, in seguito alla visita per l'accertamento dell'
handicap, la commissione medica dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente trasmetta alla Commissione di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze la convalida o meno. La Commissione di verifica, poi, effettua esclusivamente un controllo sulla correttezza formale della domanda.
L'avere aggiunto questo passaggio procedurale con la trasmissione del verbale della commissione della ASL alla Commissione di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze comporta una notevole dilatazione dei tempi della procedura istruttoria, con conseguenti disagi a carico degli utenti che, sebbene già sottoposti alla visita medica da parte della ASL, restano per mesi in attesa del risultato definitivo.
Con la presente proposta di legge si vuole attuare un utile decentramento con l'istituzione di Commissioni di verifica presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale decentrate. Alle Commissioni di verifica saranno inviate esclusivamente le pratiche provenienti dal distretto sanitario di riferimento, consentendo, così, un equo riparto delle pratiche secondo competenze territoriali e distribuendo il relativo carico di lavoro secondo la logica del distretto socio-sanitario, quale ambito ottimale di riferimento per gli interventi socio-sanitari integrati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini dell'accertamento dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la commissione medica dell'azienda sanitaria locale competente trasmette il proprio giudizio alle Commissioni di verifica istituite presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le Commissioni di verifica istituite in attuazione del comma 1 hanno sessanta giorni di tempo per richiedere una eventuale sospensione del giudizio trasmesso ai sensi del citato comma 1, decorrenti dalla data di ricevimento del giudizio stesso.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, si applica la regola del silenzio-assenso.
Art. 2.
1. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di verifica di cui all'articolo 1.