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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5753 |
1. L'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli notarili e le corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola a ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 8.000 abitanti e un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 60.000 euro per onorari professionali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, sentiti le corti d'appello e i consigli notarili, deve essere rivista ogni dieci anni, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, comunque non inferiore a cinque anni, quando ne è dimostrata l'opportunità».
1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale e che hanno esercitato per almeno dieci anni possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente».
1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è prevista la necessità dell'autenticazione, essa può essere effettuata da un avvocato abilitato ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come da ultimo modificato dalla presente legge.
1. L'avvocato, nel compimento degli atti di cui all'articolo 3, acquista a tutti gli effetti la qualità di pubblico ufficiale.
2. L'avvocato che procede agli atti di cui all'articolo 3 deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
1. Il repertorio di cui al comma 2 dell'articolo 4 è tenuto, e le relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme previste con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia.
1. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per gli atti di cui all'articolo 3 sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia.
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