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PDL 5753

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5753



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni in materia di numero delle sedi notarili e di funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

Presentata il 1o aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende spunto dal progressivo e crescente aumento dei compiti assegnati ai notai. Sono, infatti, molti i compiti assegnati al notaio e, a titolo meramente esemplificativo, se ne citano solo alcuni: ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, conservare gli atti da egli stesso rogati e quelli ricevuti in deposito, rilasciare copie conformi, certificati ed estratti e svolgere tutte le altre funzioni attribuite dalla legge e dalla consuetudine, rivestendo sempre, nell'esercizio di tali funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale. Il notaio svolge inoltre attività di consulenza e di assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in ogni branca del diritto e può assumere ogni altro incarico giudiziale rientrante nelle sue competenze.
      Il notaio, nell'esercizio delle proprie funzioni deve mantenere, costantemente, la propria indipendenza e autonomia e deve adempiere al proprio ministero con la massima diligenza.
      A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 e della legge n. 340 del 2000, ai notai spetta anche la delegabilità delle vendite con incanto degli immobili e dei beni registrati.
 

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      Come si può ben vedere i compiti dei notai vanno aumentando ma alla crescita degli stessi non corrisponde, purtroppo, un considerevole aumento del loro numero.

      Il problema che ne consegue è che il cittadino rischia di imbattersi in situazioni di inefficienza e talvolta di scarsa affidabilità perché il notaio è sobbarcato di una tale mole di lavoro da non essere in grado di svolgere al meglio la propria attività. A tutto ciò occorre aggiungere la lungaggine delle procedure.
      Quindi la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di intervenire su due fronti: aumentare il numero dei notai e intervenire sui compiti che sono loro affidati, estendendo agli avvocati, iscritti nell'albo professionale e con almeno dieci anni di esercizio, la funzione relativa all'autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli notarili e le corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola a ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 8.000 abitanti e un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 60.000 euro per onorari professionali.
      2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, sentiti le corti d'appello e i consigli notarili, deve essere rivista ogni dieci anni, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, comunque non inferiore a cinque anni, quando ne è dimostrata l'opportunità».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale e che hanno esercitato per almeno dieci anni possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente».

 

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Art. 3.

      1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è prevista la necessità dell'autenticazione, essa può essere effettuata da un avvocato abilitato ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come da ultimo modificato dalla presente legge.

Art. 4.

      1. L'avvocato, nel compimento degli atti di cui all'articolo 3, acquista a tutti gli effetti la qualità di pubblico ufficiale.
      2. L'avvocato che procede agli atti di cui all'articolo 3 deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.

Art. 5.

      1. Il repertorio di cui al comma 2 dell'articolo 4 è tenuto, e le relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme previste con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 6.

      1. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per gli atti di cui all'articolo 3 sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia.


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