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PDL 5687

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5687



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARDIELLO, COLA

Disposizioni in materia di personale addetto ai centri
di prima accoglienza per i minorenni

Presentata il 3 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tende a risolvere un problema che da molti anni affligge il Dipartimento per la giustizia minorile, cioè quel particolare settore del Ministero della giustizia che, tra l'altro, deve gestire anche i centri di prima accoglienza maschili e femminili, nonché le comunità costituite da minorenni.
      I predetti centri devono istituzionalmente assicurare la permanenza dei minori nelle proprie strutture senza assumere le connotazioni specifiche degli apparati carcerari; pertanto, in questa ottica, non possono essere situati all'interno di istituti penitenziari per minori e, ai sensi dell'articolo 9 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono istituiti ove possibile presso i tribunali per i minorenni.
      Tali centri ospitano i minorenni arrestati o fermati fino all'udienza di convalida e ospitano, altresì, i giovani che vi sono stati condotti ai sensi del comma 4 dell'articolo 18-bis delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448.
      Sinora per la conduzione dei centri di prima accoglienza e delle comunità, a causa della mancanza di personale specializzato, il Dipartimento per la giustizia minorile ha stipulato convenzioni con comunità pubbliche o private nonché con associazioni e cooperative operanti nel campo del disagio adolescenziale, purché riconosciute o autorizzate dalla regione competente.
      Solo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270
 

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del 18 novembre 2000, di rideterminazione delle dotazioni organiche del citato Dipartimento, sono state introdotte le figure professionali dell'assistente di vigilanza - VI qualifica funzionale - posizione economica B3 e dell'operatore di vigilanza - V qualifica funzionale - posizione economica B2.
      Si pone, dunque, la questione relativa alla copertura dei posti di nuova istituzione, in particolare per quelli di assistente di vigilanza, atteso che l'eventuale espletamento dei concorsi pubblici non prenderebbe in considerazione l'elevata professionalità acquisita sul campo da quegli operatori che da anni lavorano nei centri di prima accoglienza in attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione.
      Al fine di salvaguardare tale professionalità, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'immissione in ruolo del personale che ha svolto, sia pure in regime di convezione, le attività menzionate nei centri di prima accoglienza e nelle comunità della giustizia minorile, di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 10 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
      L'articolo 2 contiene la riserva del 20 per cento dei posti in favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, addetto a istituti e a servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, previo superamento di un apposito corso di formazione.
      L'articolo 3 definisce il meccanismo per l'assunzione e rinvia a un apposito decreto del Ministro della giustizia la fissazione delle modalità di espletamento della indispensabile prova teorica-pratica nonché del corso di formazione di cui all'articolo 2.
      L'articolo 4 regola l'inquadramento nella qualifica in oggetto, l'articolo 5 provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari, l'articolo 6, infine, fissa i termini per la cessazione delle convenzioni in atto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assistente di vigilanza).

      1. Al fine di assicurare la conduzione dei centri di prima accoglienza previsti dall'articolo 9 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, e delle comunità di cui all'articolo 10 delle medesime norme, il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere alla immediata copertura di ottanta posti di assistente di vigilanza - VI qualifica funzionale, posizione economica B3, mediante immissione in ruolo del personale che ha svolto, nelle predette strutture, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione sia diurna che notturna.

Art. 2.
(Riserva di posti per il personale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Il 20 per cento dei posti del profilo professionale di assistente di vigilanza - VI qualifica funzionale, posizione economica B3 di cui all'articolo 1 è riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, previo superamento di un apposito corso di formazione.

Art. 3.
(Assunzione).

      1. L'inquadramento del personale di cui agli articoli 1 e 2 avviene previa domanda dell'interessato da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      2. L'assunzione è subordinata al superamento di una prova di esame teorico-pratica, da espletare a livello centrale, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relativi alle funzioni da espletare.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio regolamento, le modalità per l'espletamento della prova di cui al comma 2 del presente articolo e del corso di formazione di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Inquadramento).

      1. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2004, ha prestato servizio continuativamente per almeno cinque anni nei centri di prima accoglienza o nelle comunità di cui all'articolo 1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, è inquadrato, dopo il superamento della prova teorico-pratica di cui al comma 2 dell'articolo 3, nel profilo professionale di assistente di vigilanza - VI qualifica funzionale, posizione economica B3.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 1.295.555 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

 

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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Cessazione delle convenzioni).

      1. All'atto dell'immissione in ruolo del personale di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, il dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia provvede alla cessazione delle convenzioni in atto con le comunità pubbliche e private e con le associazioni e le cooperative stipulate ai sensi dell'articolo 10 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.


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