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PDL 5754

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5754



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla vendita degli immobili degli enti previdenziali

Presentata il 2 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi mesi abbiamo letto sulle principali testate giornalistiche che gli immobili degli enti previdenziali sarebbero stati posti in vendita sul mercato, cosa che, tra l'altro, sta già accadendo. Addirittura si parla di migliaia di stabili che negli anni addietro sono stati dati in affitto a inquilini privilegiati a prezzi stracciati e che ora hanno la possibilità di riscattarli a prezzi sicuramente inferiori rispetto al loro valore di mercato.
      Fin qui nulla da obiettare! Il problema è sorto quando è stato scoperto sia che diversi contratti di locazione erano stati sottoscritti appena prima dell'entrata in vigore della legge regionale che aveva dato il via alle cartolarizzazioni degli stessi appartamenti con il diritto di prelazione per gli affittuari e con lo sconto del 30 per cento o del 40 per cento, a seconda che l'operazione di vendita avvenisse come singola, in blocco o in cooperativa, sia che molte abitazioni erano state prese in affitto da alti dirigenti, funzionari, eccetera. La lista non si ferma certamente qui. Poi c'è da tenere presente che oltre ai contratti di locazione conclusi in concomitanza con l'entrata in vigore della legge regionale, ve ne sono altri stipulati in precedenza, anch'essi a prezzi irrisori.
      In passato ci sono stati molti errori e abusi nel settore degli immobili dati in affitto. Ormai, quasi regolarmente, ogni due o tre anni ci troviamo di fronte al fenomeno di «affittopoli», ovvero dello scandalo dei canoni di affitto certamente bassi che, dopo la «sfuriata» giornalistica e dei mass-media, torna nel dimenticatoio con il risultato che l'«esercito dei privilegiati»,
 

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continua a godere del suo «bel tornaconto».
      Con la presente proposta di legge si istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta per indagare, in modo rapido ed efficiente, su chi siano i beneficiari di tale situazione e fare luce intorno a una «manovra» che per vari aspetti non risulta affatto trasparente. La trasparenza è invece necessaria per capire come sia avvenuta l'assegnazione degli immobili degli enti previdenziali e se siano state rispettate le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia.
      Sappiamo che negli ultimi anni si è consolidato tra le famiglie il desiderio di acquistare un'abitazione, anche per effetto del cosiddetto «miglioramento abitativo». Questo desiderio, che in alcuni casi si presenta come una vera e propria emergenza, sarebbe in buona parte risolto se gli immobili degli enti previdenziali, in particolare, fossero effettivamente assegnati alle famiglie che ne hanno bisogno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita degli immobili degli enti previdenziali, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

          a) svolgere indagini atte a fare luce sulle reali condizioni di vendita degli immobili;

          b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e interessi stranieri e non;

          c) proporre soluzioni legislative e amministrative per consentire la fruizione degli immobili da parte dei soggetti indigenti;

          d) stabilire chi siano effettivamente gli inquilini che occupano gli immobili e che hanno già usufruito della possibilità di acquistare abitazioni a prezzi considerevolmente convenienti.

      2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti

 

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rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e ad inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere alla Commissione quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

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      3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio e di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vieta la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
      3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

 

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      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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