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PDL 5768

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5768



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei vini

Presentato il 7 aprile 2005


      

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Onorevoli Deputati! - La legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha costituito un efficace strumento di valorizzazione della produzione vitivinicola di qualità e tipica italiana, tant'è che, in oltre un decennio dalla sua entrata in vigore, si è andato sempre più affermando il ruolo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, sia in numero puro [oggi si contano complessivamente 337 denominazioni di origine controllata (DOC) e denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e 118 indicazioni geografiche tipiche (IGT)] che in termini quantitativi e di valore, costituendo il settore vitivinicolo di qualità una delle principali voci dell'export nazionale e che contribuisce in maniera determinante all'affermazione del «made in Italy» all'estero.
      Tuttavia, nonostante gli elementi innovativi e positivi che la legge n. 164 del 1992 aveva introdotto rispetto alla previgente normativa risalente al 1963, in particolare prevedendo la possibilità di diversificare
 

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le produzioni vitivinicole facenti riferimento a un medesimo territorio vocato, nell'ambito della cosiddetta «piramide della qualità», da qualche anno sono intervenute a livello internazionale, comunitario e nazionale sia nuove situazioni di mercato che nuove normative che rendono indispensabili taluni adeguamenti alla stessa legge n. 164 del 1992.
      Il Ministero delle politiche agricole e forestali, dopo ampia consultazione della filiera produttiva e degli enti interessati alla gestione della disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, in particolare le regioni e le province autonome, ha pertanto provveduto alla redazione del presente disegno di legge, il quale, in termini generali, a seguito di una completa rivisitazione della citata legge n. 164 del 1992, costituisce un testo in materia di «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» coordinato con tutte le altre norme comunitarie e nazionali vigenti in materia e nel medesimo tempo risulta assai semplificato e chiaro per tutti gli adempimenti procedurali, in maniera da venire incontro alle esigenze dei produttori, salvaguardando tuttavia l'efficacia dei controlli e nel rispetto della normativa in materia di semplificazione del procedimento amministrativo.
      Il disegno di legge, come accennato, nasce dopo una consultazione molto approfondita sia con le parti sociali che con le regioni. Proprio in virtù della complessità della materia, che abbraccia competenze statali, quali i diritti di proprietà intellettuale, e competenze regionali, quali quelle più strettamente agricole, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha proceduto a un'elaborazione congiunta in sede tecnica e politica, al fine di pervenire a un testo largamente condiviso con le regioni. Appare pertanto utile indicare la cronistoria del testo proposto, per constatare quanto sia stato ponderato in ogni suo aspetto:

          nell'ottobre 2003 il Sottosegretario delegato alla vitivinicoltura presenta il primo schema alla filiera e al Comitato nazionale vini;

          nel dicembre 2003 lo schema è presentato alle regioni: viene costituito, in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», un apposito gruppo tecnico «Ministero-regioni» che, nel marzo 2004, produce una versione evoluta del testo;

          nel marzo 2004 si esprime il Comitato nazionale vini;

          il 14 maggio 2004, su indicazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, viene convocata a Milano la filiera vitivinicola, alla presenza del Sottosegretario delegato alla vitivinicoltura, per esaminare il testo proposto dalle regioni;

          nel luglio 2004 il testo scaturito dal convegno di Milano viene sottoposto alla Conferenza Stato-regioni, la quale chiede che si prosegua il confronto avendo come base il testo tecnico «Ministero-regioni»;

          a fine luglio e il 14 settembre, con specifiche riunioni, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni riverificano il testo sulla base delle osservazioni della filiera;

          il 29 settembre 2004 vi è stata una ulteriore riunione tra la filiera e le regioni per una sempre maggiore convergenza sul testo;

          il 29 novembre 2004 viene organizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla presenza del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Sottosegretario delegato alla vitivinicoltura, un seminario conclusivo per l'esame del testo, presenti ai massimi livelli gli esponenti della filiera vitivinicola e le regioni. Il seminario viene preceduto, su indicazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, da una riunione di coordinamento con le regioni, presieduta dal Sottosegretario delegato alla vitivinicoltura;

 

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          nel seminario del 29 novembre vengono recepiti gli ultimi suggerimenti della filiera e delle regioni, anche per quanto riguarda gli aspetti della certificazione della produzione.

      A seguito dell'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2005, la Conferenza Stato-regioni del 3 marzo 2005 ha reso il parere ufficiale recepito nel testo sottoposto in via definitiva al Consiglio dei ministri.
      Oltre a una collocazione delle norme all'interno del testo ritenuta dalle regioni più organica, specie per quanto concerne il capo III, le integrazioni richieste dalle regioni hanno, in particolare, riguardato gli articoli di seguito elencati.
      Articolo 5: l'eliminazione dell'originario comma 8, in tema di classificazione ufficiale delle varietà di vite, con l'introduzione dell'attuale comma 10, con il quale si demanda a un decreto ministeriale la possibilità di adottare norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, con riferimento all'uso del nome del vitigno e dei relativi sinonimi nella designazione e nella presentazione dei vini da essi ottenuti.
      Articolo 7: al comma 1, la dizione «zone caratteristiche» è divenuta «zone espressamente delimitate».
      Articolo 8: è stato introdotto il comma 3 che prevede che le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine (DO) per tre anni consecutivi sono cancellate dai rispettivi albi.
      Articolo 9: le modifiche richieste dalle regioni sono di carattere lessicale e di migliore chiarimento del testo, specificando, tra l'altro, la documentazione da presentare in caso di richiesta di modifica dei disciplinari.
      Articolo 10: l'articolo reca princìpi generali peraltro desumibili anche nel testo precedente. Viene ora specificato che la certificazione è operata nel rispetto di un piano di controlli comune a livello nazionale, redatto dal Ministero delle politiche agricole e forestali di intesa con le regioni. La certificazione viene poi operata a livello di ogni singola DO - le IGT sono escluse, come ora, dalla certificazione in questione - dai soggetti individuati dalle regioni in possesso dei requisiti minimi stabiliti a livello nazionale di intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
      Articolo 12: l'articolo, oltre a specificare che ogni vino DO deve dotarsi di un piano dei controlli e che i costi del controllo sono a carico della filiera produttiva, reca norme già presenti nel testo approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare.
      Articolo 13: le modifiche introdotte in sede di Conferenza Stato-regioni riguardano le modalità di autorizzazione da parte regionale delle modifiche alle rese produttive in caso di annate climaticamente favorevoli, nonché delle riduzioni delle rese per una minore immissione di prodotto sul mercato. Viene altresì disciplinata la procedura, sempre di livello regionale, per le deroghe al disciplinare di carattere temporaneo legate all'andamento della campagna vendemmiale.
      Articolo 16: i membri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini designati dalle regioni passano da tre a sei: conseguentemente l'onere finanziario (comma 10), aumenta di 6.000 euro.
      Articolo 17: nel reintrodurre alcune attività svolte dai consorzi di tutela già presenti nell'attuale legge n. 164 del 1992, specificandone (comma 13) l'incidenza dei costi a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori della denominazione, in proporzione ai quantitativi di prodotto, è stata inoltre prevista la possibilità, peraltro attualmente vigente, che i consorzi, se incaricati dalle regioni e se in possesso di specifici requisiti, possano svolgere l'attività di controllo di cui all'articolo 10.
      Articolo 26: nelle disposizioni transitorie è stato specificato che, con l'abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti ai consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni allo scopo adottate

 

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dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
      Questa lunga cronistoria evidenzia, quindi, quanto il tema delle denominazioni di origine dei vini sia ritenuto strategico dal Ministero delle politiche agricole e forestali e la volontà di giungere, come si auspica sia stato, a una legge condivisa sia a livello istituzionale che di filiera.
      Si illustrano di seguito i singoli articoli del disegno di legge.
      Nell'articolo 1, come innovazione rispetto alla previgente normativa, al comma 1, vengono espressi, in estrema sintesi, sia le finalità della legge (tutela e valorizzazione delle produzioni enologiche), sia il concetto filosofico e giuridico delle stesse «denominazioni di origine» e «indicazioni geografiche tipiche», intese come «patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale (...) protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale».
      Ai successivi commi 2, 3 e 4 sono riprese, con alcune modifiche formali, le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica tipica» presenti nella legge n. 164 del 1992, e specificato l'ambito generale di applicazione della legge (vini e mosti) coerentemente al titolo della legge.
      L'articolo 2, comma 1, prevede che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento.
      Al comma 2, per ribadire l'ambito di utilizzazione dei nomi geografici, che costituiscono le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche tipiche, e le altre menzioni, ovvero la loro riserva di utilizzo ai vini e ai mosti, si vieta espressamente il loro impiego per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, e si stabilisce che non possono essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
      Al comma 3, in particolare, è stabilito che qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose e l'aceto di vino.
      Il comma 4, in ossequio a quanto indicato dalla Conferenza Stato-regioni e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), reca il divieto di utilizzare nelle DO organismi geneticamente modificati.
      Con l'articolo 3, comma 1, viene stabilita la classificazione gerarchica delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche:

          a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

          b) denominazioni di origine controllata (DOC);

          c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

      Ai successivi commi 2, 3 e 4, come utile coordinamento con la normativa comunitaria in materia di designazione, presentazione e protezione dei prodotti in questione, vengono elencate tutte le menzioni specifiche tradizionali e i termini, anche in sigla, che possono essere utilizzati per i prodotti disciplinati dalla legge, quali: DOCG, DOC, IGT, VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate), VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate), VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate).
      Viene poi sancito che le definizioni dell'Unione europea sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane e, infine, per tenere conto del bilinguismo ufficiale nelle province di Aosta e di Bolzano, vengono indicate le menzioni specifiche tradizionali nelle rispettive lingue, francese e tedesco.
      Circa gli ambiti territoriali (articolo 4), al comma 1 vengono riprese dall'articolo 1

 

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(commi 2 e 3) le definizioni di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche tipiche per meglio specificarle in relazione all'ambito territoriale, intendendo con le stesse denominazioni «i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1».
      Al comma 2 vengono stabilite le condizioni per la delimitazione dell'area territoriale di produzione e in particolare: la possibilità di delimitare, all'atto del riconoscimento, aree limitrofe, quando in esse esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali; inoltre quando i vini prodotti in tali aree abbiano, da almeno un decennio, uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
      Al comma 3 è stabilito il principio che soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone e, dunque, vengono stabilite le relative condizioni tecniche normative di riconoscimento nell'ambito dei disciplinari di produzione.
      Al comma 4 sono stabilite le condizioni per la delimitazione delle aree di produzione dei vini IGT.
      Ai commi 5 e 6 sono stabilite le condizioni per l'utilizzo di nomi di aree amministrative definite e della menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, soltanto nella presentazione e nella designazione dei vini DOCG e DOC.
      Al comma 7 è stabilito che le zone caratteristiche delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
      In materia di specificazioni e di menzioni (articolo 5) vengono definite con precisione talune menzioni tradizionali molto utilizzate per i vini in questione, quali «classico», «riserva», «superiore», «novello», «passito» o «vino passito», «vino passito liquoroso», e per le stesse sono stabilite la riserva per talune categorie di vini e le relative condizioni di utilizzazione. Il tutto conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di designazione, presentazione e protezione dei vini.
      Secondo quanto indicato dalla Conferenza Stato-regioni e dall'ANCI, ai vini passiti liquorosi non può essere riconosciuta la DOCG e devono avere disciplinari separati dai vini passiti.
      Conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di etichettatura dei vini, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo in etichettatura di talune menzioni aggiuntive e dei nomi di vitigni e loro sinonimi. Per la rilevanza che assume l'indicazione del nome del vitigno nell'etichettatura dei vini DO e IGT, vengono stabilite precise disposizioni per la classificazione delle varietà di vite.
      Si prevede infine, secondo quanto indicato dall'ANCI e dalla Conferenza Stato-regioni (comma 10), che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Conferenza Stato-regioni e il Comitato di cui all'articolo 16, possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, con riferimento all'uso del nome del vitigno e dei relativi sinonimi nella designazione e nella presentazione dei vini da essi ottenuti.
      Circa la coesistenza di vini diversi nell'ambito di una o più DO o IGT (articolo 6) sono stabilite le condizioni affinchè sul medesimo territorio possono coesistere denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche e, limitatamente ai vini DOCG e DOC, anche con lo stesso nome geografico. Al comma 3 è stabilito che i nomi geografici e le zone di cui all'articolo 4, comma 3, usati per designare vini DOCG o DOC non possono essere usati per designare vini IGT.
      Il capo II riguarda il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Con l'articolo 7 vengono stabiliti i criteri particolareggiati per il riconoscimento delle DO e IGT.
 

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      Al comma 1 sono stabilite le condizioni, assai restrittive dal punto di vista tecnico-produttivo e storico tradizionale, per il riconoscimento della «denominazione di origine controllata e garantita». Si prevede, in particolare, che tale riconoscimento è riservato ai vini già riconosciuti DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo.
      Al comma 2 sono stabilite le condizioni per il riconoscimento della «denominazione di origine controllata».
      Al comma 3 sono stabilite le condizioni per il riconoscimento della «indicazione geografica tipica».
      Al comma 4 è stabilito che il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo le procedure stabilite dalla legge.
      Al comma 5 è previsto che le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purchè espressamente previsto dal relativo disciplinare.
      Al comma 6 si prescrive che il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
      Al comma 7 si prevede che il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate
      Al comma 8 si prevede che il decreto ministeriale di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.
      L'articolo 8 disciplina la decadenza e la revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Tale articolo (commi 1 e 2), in maniera più semplificata rispetto alla legge n. 164 del 1992, prevede l'istituto della revoca delle DO e IGT, in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi, che avviene con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, su comunicazione delle regioni interessate.
      Il comma 3 prevede che le superfici non rivendicate con alcuna DO per tre anni consecutivi sono cancellate dai rispettivi albi.
      Al comma 4 è inoltre stabilito che i vini perdono il diritto a utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando sono addizionati all'estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.
      L'articolo 9 reca le procedure per il riconoscimento delle DO e IGT e disciplinari di produzione. Tale articolo, a superamento della specifica norma procedurale in materia (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994) stabilisce una particolareggiata disciplina procedurale, coinvolgendo nella stessa direttamente le competenti regioni e province autonome.
      Al comma 1, come premessa alla disciplina procedurale, sono stabiliti gli elementi che devono contenere i disciplinari di produzione dei vini DO e IGT, che sono elencati nell'allegato A annesso alla legge. È altresì stabilito che con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, su parere del Comitato di cui all'articolo 16, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.
      Al comma 2 sono individuati i soggetti che possono presentare la domanda di riconoscimento di un vino DOC o IGT. Tali
 

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soggetti sono i consorzi volontari di tutela o, in loro assenza, le associazioni di categoria dei produttori interessati. Sono prescritti anche relativi requisiti di rappresentatività di detti soggetti nei riguardi del livello produttivo.
      Al comma 3 è specificata la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di un vino DO.
      Al comma 4 sono stabilite le condizioni per il riconoscimento delle IGT ed è specificata la documentazione da allegare alla relativa domanda.
      Al comma 5 è prevista la contestuale presentazione, da parte dei soggetti interessati, alle regioni o province autonome territorialmente competenti e al Ministero delle politiche agricole e forestali, della domanda di riconoscimento.
      Nei successivi commi (da 6 a 12) viene dettagliato l'iter istruttorio della richiesta di riconoscimento, nonché di modifica dei disciplinari di produzione, da parte delle competenti regioni e del Ministero delle politiche agricole e forestali, fino al riconoscimento della DO o IGT e dell'approvazione del relativo disciplinare, ovvero della modifica del disciplinare, con relativo decreto ministeriale.
      Il capo III reca le norme in materia di certificazione e rivendicazione delle produzioni dei vini DO e IGT.
      L'articolo 10, come già illustrato in precedenza, reca i princìpi generali per la certificazione delle produzioni.
      Circa la denuncia delle superfici vitate atte alla produzione dei vini DOCG, DOC e IGT (articolo 11) in vista della legittima rivendicazione delle produzioni annuali di vini DO e IGT, è previsto che i relativi vigneti devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale e inoltre iscritti negli specifici albi dei vigneti per vini DO o negli appositi elenchi delle vigne IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome.
      Al comma 3 è previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono determinati i criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui al comma 2 e che, fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e dell'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.
      Al comma 4 è previsto che le regioni e le province autonome possano disciplinare l'iscrizione delle superfici agli albi dei vini DO anche in funzione dell'andamento vendemmiale, mentre il comma 5 specifica che gli albi dei vigneti DO e gli elenchi delle vigne IGT sono pubblici.
      All'articolo 12 sono indicate le modalità di controllo delle produzioni ai fini della certificazione. Ogni vino DO deve dotarsi di un piano dei controlli e i costi del controllo sono a carico della filiera produttiva.
      Il comma 3 prevede che qualora un'azienda produca più di una DO, il controllo può essere operato da un solo organismo, mentre il comma 4 specifica che gli organismi stessi devono comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle regioni o province autonome le risultanze dei controlli dell'anno precedente.
      Al comma 5 è individuata nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di denominazione di origine.
      Al comma 6 è previsto che il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove accordi con le regioni, per coordinare l'azione amministrativa nazionale con quella di competenza delle regioni nel settore vitivinicolo al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
      Al comma 7 è previsto che il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove,
 

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ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri politiche agricole, del Comando carabinieri per la sanità, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.
      In merito alle modalità di rivendicazione delle produzioni (articolo 13) sono stabilite le modalità per la rivendicazione annuale delle produzioni delle uve per i vini DO e IGT, da parte del produttore contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola generale. La rivendicazione delle uve in questione deve essere effettuata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      Successivamente (commi 2-6) sono previste particolari modalità di rivendicazione e di classificazione delle produzioni annuali di uve, nonché di riclassificazione dei vini, nel rispetto delle norme stabilite dai relativi disciplinari di produzione e della normativa generale in materia di prevenzione e repressione frodi.
      Come già illustrato, le modifiche introdotte in sede di Conferenza Stato-regioni riguardano le modalità di autorizzazione da parte regionale delle modifiche alle rese produttive in caso di annate climaticamente favorevoli, nonché delle riduzioni delle rese per una minore immissione di prodotto sul mercato, nonché la procedura per le deroghe al disciplinare di carattere temporaneo legate all'andamento della campagna vendemmiale.
      L'articolo 14 prevede che, ai fini della rivendicazione dei vini DO, i medesimi devono essere sottoposti ad analisi chimico - fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione. Per i vini DOCG l'esame organolettico deve essere effettuato partita per partita nella fase dell'imbottigliamento, fatta eccezione per i vini DOCG elaborati in bottiglia per i quali l'analisi chimico-fisica e l'esame organolettico sono effettuati all'epoca in cui le relative partite imbottigliate abbiano acquisito i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.
      Ai successivi commi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'espletamento degli esami analitici e organolettici.
      All'articolo 15, relativo all'albo degli imbottigliatori, si prevede che i vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori, al fine di mettere a disposizione degli organi di controllo un valido strumento nella loro attività.
      Al comma 2 è stabilito che le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per l'iscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni.
      L'articolo 16 disciplina il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Al comma 1 è identificato il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini quale organo del Ministero delle politiche agricole e forestali ed espressione dell'interprofessione vitivinicola. Vengono poi stabilite le competenze del Comitato: consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e IGT.
      Al comma 2 è stabilita la composizione del Comitato di cui al comma 1. Esso è composto dal presidente, da vari esperti del settore e dai rappresentanti di enti e organizzazioni professionali e di categoria del settore e dei consumatori, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali. È stabilito il periodo della carica del
 

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presidente e dei componenti del Comitato (cinque anni).
      Le funzioni del Comitato riguardano il parere secondo le modalità previste nella legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo; la collaborazione con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica; iniziative in materia di studi e divulgazione per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla legge.
      Al comma 6 è previsto che il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e sulla provenienza geografica dei vini di cui alla legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
      Al comma 7 è previsto che il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti o altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità e all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
      Al comma 8 è previsto che le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali nominati con decreto del Ministro.
      Al comma 9 è stabilito che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi del presidente e dei componenti del Comitato.
      Al comma 10 è stabilito l'onere finanziario per l'attuazione del presente articolo, determinato in 66.000 euro a partire dall'anno 2005, e la relativa imputazione di bilancio.
      Circa i consorzi volontari di tutela (articolo 17) si prevede che per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle regioni e degli enti preposti all'attuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all'applicazione della legge.
      Sulla base di quanto indicato dalla Conferenza Stato-regioni, al comma 2 è stata prevista la possibilità, peraltro attualmente vigente, che i consorzi, se incaricati dalle regioni o dalle province autonome e se in possesso di specifici requisiti, possano svolgere l'attività di controllo di cui all'articolo 10.
      Al comma 3 sono previste le condizioni per concedere al consorzio l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, in particolare che il consorzio si sia dato uno statuto che preveda i requisiti elencati nell'allegato B annesso alla legge.
      Al comma 4 si consente la costituzione di un consorzio volontario per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.
      Al comma 5 si consente eccezionalmente la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purchè specificatamente disciplinata ai sensi della legge.
      Ai commi 6 e 7 sono stabiliti i criteri per il calcolo della rappresentatività del consorzio nei confronti della denominazione.
      Ai commi 8 e 9 sono stabilite le modalità procedurali per la concessione al consorzio dell'autorizzazione a svolgere le
 

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funzioni di cui al comma 1, fino all'autorizzazione ministeriale, specificando altresì funzioni, limiti di tempo e adempimenti connessi all'autorizzazione.
      Al comma 10 sono stabiliti, nell'ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i compiti dei consorzi autorizzati:

          lettera a): a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

          lettera b): a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione geografica dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;

          lettere c), d) ed e): collaborando, secondo quanto richiesto dalla Conferenza Stato-regioni, con le regioni e con gli altri enti preposti ad attività che spaziano dalla promozione delle denominazioni di origine all'espletamento delle attività connesse alla gestione e all'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne IGT.

      Al comma 11 viene stabilito che l'attività dei consorzi avviene senza pregiudizio per i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.
      Al comma 12 è stabilito che i consorzi sono coordinati nell'espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso e che la verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
      Il comma 13 specifica l'incidenza dei costi per le attività dei consorzi a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori della denominazione, in proporzione ai quantitativi di prodotto.
      Il capo VI reca norme relative alle designazione, presentazione e protezione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica (articolo 18), sui recipienti dei vini DO e sullo speciale contrassegno per le DOCG (articolo 19), sull'impiego delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche (articolo 20).
      Il capo VII norma i concorsi enologici, in continuità con quanto attualmente previsto dalla legge n. 164 del 1992.
      Gli articoli del capo VIII (articoli 22, 23, 24 e 25) costituiscono un'importante ricodificazione e coordinamento delle precedenti norme sanzionatorie previste dalla legge n. 164 del 1992 e dallo specifico decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, specie per quanto concerne le violazioni in materia di superfici vitate e di etichettatura. In particolare, per ogni specifica sanzione viene uniformato l'importo della sanzione previsto dalle diverse norme vigenti.
      Al capo IX sono infine previste le disposizioni transitorie e abrogative (articolo 26).
      L'allegato A annesso al disegno di legge, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, indica gli elementi dei disciplinari di produzione per le DO e per le IGT.
      L'allegato B annesso al disegno di legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera b), specifica gli elementi obbligatori dello statuto dei consorzi volontari di tutela dei vini DO e IGT.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        Il disegno di legge sostituisce la legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
        Come per la precedente legge del 1992, gli oneri che scaturiscono dal presente disegno di legge sono riferiti al funzionamento del Comitato nazionale vini, per il quale viene proposta una riduzione dei membri (da 40 a 32), e un adeguamento dei compensi dei componenti il Comitato, peraltro decisamente modesto tenuto conto della grande rilevanza del Comitato e dell'impegno richiesto ai suoi componenti.
        Per quanto riguarda l'articolo 9, commi 6 e 8, si evidenzia che già attualmente le regioni svolgono compiti istruttori in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine in funzione del parere che la regione interessata rende in seno al Comitato nazionale vini, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, sul disciplinare di produzione, nonché sulle modifiche ad esso ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera d), della legge n. 164 del 1992.
        Va inoltre sottolineato come da molti anni, in ossequio alle mutate competenze in campo agricolo derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo regionale nell'istruttoria delle pratiche di riconoscimento delle denominazioni di origine è divenuto molto importante: la procedura prevista dall'articolo 9 codifica, pertanto, quanto già avviene.
        Lo stesso dicasi per la partecipazione di un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali alle riunioni di pubblico accertamento. Si rappresenta, infatti, che l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 giugno 1998, n. 280, recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, prevede che alle pubbliche audizioni e riunioni tecniche partecipi «un rappresentante della sezione amministrativa, designato di volta in volta dal dirigente capo della sezione amministrativa, il quale oltre a far parte della commissione come componente, svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, in quanto responsabile del procedimento. Alle pubbliche audizioni e riunioni tecniche partecipa, ove ne ravvisi l'opportunità, anche il dirigente capo della sezione amministrativa o un suo delegato».

 

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        Si conferma, quindi, che le norme recate dall'articolo 9, commi 6 e 8, non recano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato o delle regioni.
        Articolo 10, comma 4: il monitoraggio del Piano dei controlli e l'attività di verifica dei consorzi di tutela sono già esercitati da tempo dal Ministero delle politiche agricole e forestali: già l'articolo 21, comma 7, della legge n. 164 del 1992 prevedeva la possibilità per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di affidare ai consorzi compiti di vigilanza e con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, la materia era stata ulteriormente puntualizzata con la previsione di verifiche ministeriali. La norma non reca nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato o delle regioni in quanto i costi derivanti dall'attività di controllo sono in ogni caso a carico dei soggetti partecipanti alla filiera così come previsto dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto.
        Articolo 12, comma 5: l'identificazione del Ministero delle politiche agricole e forestali come autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di denominazione di origine non reca alcun onere per il bilancio dello Stato perché sancisce solamente quanto già è riconosciuto, anche in sede di giudizio, da molti anni.
        Articolo 12, comma 7: per quanto riguarda il richiamo alla conferenza di servizi, esso non comporta oneri in quanto rientra nelle ordinarie attività delle amministrazioni interessate. Al riguardo si fa presente che l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 prevede che «Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi». In sostanza, in un procedimento amministrativo la conferenza di servizi è la norma, non l'eccezione. Si tratta di un procedimento amministrativo svolto dal Ministero da oltre quaranta anni (ancora prima della legge n. 164 del 1992, il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, prevedeva procedure di livello periferico simili per il riconoscimento delle DOC) e quindi i cui oneri sono da qualche decennio considerati nel bilancio annuale del Ministero delle politiche agricole e forestali stesso. Si conferma, pertanto, che la norma in questione non reca nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        Articolo 16: il presente disegno di legge, sulla base della precedente attività del Comitato previsto dalla legge n. 164 del 1992, propone di limitare allo stanziamento complessivo di 66.000 euro annui i compensi per i componenti del Comitato, stabilendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinati i compensi del presidente e dei componenti del Comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
 

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allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        Per quanto concerne la quantificazione dell'onere del Comitato nazionale vini essa è calcolata in 65.104 euro, arrotondati a 66.000 euro, sulla base dei seguenti parametri:

            compensi e oneri a carico dell'amministrazione per i membri del Comitato: 34.000 euro (3.000 euro per il presidente e 1.000 euro per i 31 componenti);

            spese di missione: 31.104 euro (162 euro per componente di rimborso spese per sei riunioni annue per tutti i 32 componenti. Va tenuto presente che è molto probabile che numerosi membri del Comitato in realtà beneficeranno in misura ridotta dei rimborsi spese perché operanti su Roma).

        L'articolo 17, commi 11 e 12, della legge n. 164 del 1992 ha posto le spese del Comitato a carico del bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, prevedendo che per esse «si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675».
        Articolo 17, commi 3, 11 e 12: vale quanto già specificato per l'articolo 10, comma 4, ovvero si tratta di compiti già svolti da tempo dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha costituito un efficace strumento di valorizzazione della produzione vitivinicola di qualità e tipica italiana. Il nuovo contesto internazionale, che impone una sempre maggiore tutela delle denominazioni di origine contro l'agropirateria, e al tempo stesso una certificazione delle produzioni sempre più accurata, la necessità di rendere più certe ed evidenti le procedure di riconoscimento e il mutato assetto costituzionale nei rapporti tra Stato e regioni, rendono necessaria la revisione complessiva della materia.
        Le linee di riforma proposte sono le seguenti:

            la tutela e la valorizzazione delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale, come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale. Si tratta dell'affermazione, nella legislazione nazionale, del principio che da anni l'Italia, in tutte le sedi internazionali, va coerentemente difendendo;

            procedure di riconoscimento delle denominazioni di origine con una partecipazione forte delle regioni al procedimento amministrativo di concessione delle DO nell'ambito di una competenza statale che riconosce la possibilità di esercitare il diritto di proprietà intellettuale, così come sancito, in termini di competenza, dall'articolo 117 della Costituzione;

            si rafforza il ruolo dei viticoltori nell'ottenimento delle denominazioni di origine, modificando i requisiti di rappresentatività dei proponenti la DO e all'interno del Comitato nazionale vini;

            gradualità nell'arrivo alla denominazione di origine: prima l'indicazione geografica tipica, poi, dopo un numero di anni, si ottiene la DOC, quindi, alla cima della piramide, la DOCG;

            stretta aderenza alla regolamentazione comunitaria in materia di menzioni ed etichettatura;

            si definiscono più precisamente i contenuti dei disciplinari di produzione. Tra l'altro si è previsto l'obbligo per le DO dell'indicazione in etichetta dell'anno di produzione;

            sono definiti il ruolo e i compiti dei consorzi di tutela, facendo di questi i veri promotori e «custodi» della denominazione, specificandone in modo univoco le regole di rappresentatività e innalzando il livello di rappresentatività stesso;

 

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            semplificazione delle procedure amministrative per il riconoscimento, anche grazie all'alleggerimento dei compiti amministrativi oggi in capo al Comitato nazionale vini, che deve costituire sempre più il riferimento dell'interprofessione;

            revisione delle sanzioni della legge n. 164 del 1992, in molti punti anacronistiche e legate a un preciso periodo storico.

B) Analisi del quadro normativo e dell'incidenza delle norme proposte sulla legislazione vigente.

        Il quadro normativo sul quale il presente provvedimento incide è oggi caratterizzato dalla disciplina contenuta nella legge n. 164 del 1992 e dai numerosi decreti da essa discendenti.

C) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento legislativo ha tra le sue linee portanti la stretta osservanza con la normativa comunitaria in materia vitivinicola, a cominciare dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dai regolamenti attuativi della Commissione europea.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il provvedimento, lungamente concertato in via preliminare sia in sede tecnica che politica con le regioni, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti operati sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.

        L'intervento normativo proposto giustifica l'abrogazione della legge n. 164 del 1992 e dei relativi decreti attuativi.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il provvedimento ha per scopo la tutela e la valorizzazione delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale, come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale. Si tratta dell'affermazione, nella legislazione nazionale, del principio che da anni l'Italia, in tutte le sedi internazionali, va coerentemente difendendo.
        L'intervento normativo è volto a:

            la tutela e la valorizzazione delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

            il perfezionamento, anche sotto il profilo delle mutate competenze Stato-regioni, delle procedure di riconoscimento delle denominazioni di origine;

            la più puntuale definizione della «piramide della qualità» dei vini italiani;

            la stretta aderenza alla regolamentazione comunitaria in materia di menzioni ed etichettatura;

            adeguare i disciplinari di produzione alle nuove esigenze dei consumatori in tema di sicurezza e qualità;

            definire il ruolo e i compiti dei consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine;

            semplificare le procedure amministrative per il riconoscimento, anche grazie all'alleggerimento dei compiti amministrativi oggi in capo al Comitato nazionale vini, che deve costituire sempre più il riferimento dell'interprofessione;

            revisionare il sistema sanzionatorio vigente previsto dalla legge n. 164 del 1992, in molti punti anacronistico e legato a un preciso periodo storico.

        Amministrazioni destinatarie del disegno di legge sono il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
        L'articolato è compatibile con quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinando diritti soggettivi, materie concorrenti relativamente ai rapporti delle regioni con l'Unione europea in campo agricolo.

 

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        Soggetti destinatari del provvedimento sono le imprese operanti nella filiera vitivinicola.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Il tema delle denominazioni di origine, con la difesa dei prodotti tipici italiani a livello mondiale, è diventato una battaglia strategica per la nostra agricoltura che, grazie anche al forte impegno del Governo tutto, ha visto l'Italia in questi ultimi anni vincenti sia in sede comunitaria - si pensi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha «sconfessato» il Parmesan - che in sede mondiale, attraverso l'inserimento nell'agenda dei lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio del tema delle denominazioni di origine.
        L'intero sistema agroalimentare italiano, peraltro, si sta orientando verso un profilo di tipicità che lo caratterizzi e lo distingua dalle produzioni mondiali.
        Il settore vitivinicolo è la punta di diamante di questo processo. Anche se l'anno appena trascorso ha raffreddato parzialmente la crescita economica del comparto, complici il caro euro e la ritardata ripresa internazionale, il vigneto Italia è una tra le maggiori risorse economiche, culturali e sociale del Paese. Alcuni numeri: fatturato superiore agli 8 miliardi di euro e saldo attivo della bilancia dei pagamenti di circa 2,5 miliardi di euro sono stati raggiunti nonostante la drastica riduzione del numero di ettari (passati da circa 930.000 dei primi anni novanta agli attuali 700.000 circa), e della quantità prodotta: nel triennio 1991-1993 producevamo mediamente 64 milioni di ettolitri, nel triennio 2001-2003 ne abbiamo prodotti mediamente 47 milioni.
        Sono cresciuti i concorrenti internazionali e comunitari, ma è cresciuta la capacità italiana di stare sul mercato e di ricavare redditi da attività trainate dalle suggestioni del bere italiano: i 2,5 miliardi di euro di fatturato dell'enoturismo lo dimostrano chiaramente.
        È dunque necessario adeguare l'assetto normativo vigente sia alla nuova realtà «positiva» del settore, sia per indicare anche a livello europeo quale debba essere la strada da seguire nel campo delle denominazioni di origine.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Si è detto in precedenza degli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame: si aggiunge qui che, oltre a dare stabilità al procedimento amministrativo di riconoscimento delle denominazioni di origine, attualmente definito dalla normativa antecedente alle riforme costituzionali, mira a meglio specificare i ruoli dei diversi componenti della filiera vitivinicola nel procedimento stesso e rafforza i meccanismi di certificazione delle produzioni «dalla vigna alla bottiglia».

D) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        La legge appare lo strumento tecnico-normativo più appropriato attese la complessità della materia e la necessità di assicurare la

 

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maggiore partecipazione delle forze sociali ed economiche alla formazione della legge.
        Si è inoltre ritenuto opportuno non optare per un disegno di legge delega, anche se la complessità e la tecnicità della materia avrebbero in alcuni casi suggerito tale scelta, in quanto proprio per la delicatezza della materia, per l'intreccio di competenze tra i diversi soggetti e per la necessità che nella legge si riconosca il più possibile l'intera filiera vitivinicola, appare consigliabile la disciplina attraverso legge ordinaria, rimandando a decreti ministeriali solamente gli aspetti più puntuali.

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ALLEGATO

Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Norme generali e definizioni).

      1. La presente legge ha la finalità di tutelare e valorizzare le produzioni enologiche a denominazione di origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale, come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.
      2. Per denominazione di origine (DO) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale, ai vitigni e ai fattori umani.
      3. Per indicazione geografica tipica (IGT) dei vini si intende il nome geografico di una zona, utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. La zona di produzione di una IGT deve comprendere un territorio che presenti vocazione viticola e conferisca caratteristiche di tipicità al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento.
      4. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

 

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Art. 2.
(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

      1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
      3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose e per l'aceto di vino.
      4. È fatto divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati nelle produzioni di vini DO.

Art. 3.
(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

      1. Le denominazioni di origine (DO) e le indicazioni geografiche tipiche (IGT) di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, sono classificate in:

          a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

          b) denominazioni di origine controllata (DOC);

          c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

 

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      2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.
      3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni dell'Unione europea sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:

          a) VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate) come regolamentati dall'Unione europea;

          b) VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);

          c) VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate).

      4. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono figurare rispettivamente sull'etichettatura dei vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.
      5. La menzione «IGT» può essere sostituita dalla menzione «Vin de pays» per i vini prodotti in Valle d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione «Landwein» per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art. 4.
(Ambiti territoriali).

      1. Per denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1.
      2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini,

 

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quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano, da almeno un decennio, uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
      3. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere: peculiarità ambientali o essere tradizionalmente note; essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa; devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.
      4. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da dette zone di produzione che possono comprendere anche vini DOC e DOCG.
      5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
      6. La menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata soltanto nella presentazione e nella designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 11 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 13, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.
      7. Le zone espressamente delimitate delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
 

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Art. 5.
(Specificazioni e menzioni).

      1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell'ambito della stessa DOCG o DOC.
      2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento , non inferiore a due anni per i vini rossi e ad un anno per i vini bianchi, ed eventuale affinamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria.
      3. La menzione «superiore» è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva che, nell'ambito del disciplinare di produzione, preveda rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione le seguenti differenziazioni:

          a) una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento;

          b) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 o vol;

          c) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 o vol.

      4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».
      5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini DOC e IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
      6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e vino passito liquoroso sono attribuite

 

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alle categorie dei vini DO e IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione. La DOCG non è ammessa per i vini passiti liquorosi, per i quali deve essere previsto un disciplinare separato dai vini passiti.
      7. Le denominazioni di origine possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. I sinonimi che corrispondono a vitigni diversi iscritti al registro nazionale delle varietà di vite, tenuto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono ammessi solo previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16 e del Comitato permanente tecnico-agricolo istituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      8. Le DO devono indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
      9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione.
      10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato di cui all'articolo 16, possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, con riferimento all'uso del nome del vitigno e dei relativi sinonimi nella designazione e nella presentazione dei vini da essi ottenuti.

Art. 6.
(Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una o più DO o IGT).

      1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni

 

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di origine e indicazioni geografiche tipiche. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico.
      2. È consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine, coesistano diversi vini DOCG o DOC, purchè i vini DOCG:

          a) siano prodotti in zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; tali vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi e avere albi dei vigneti distinti;

          b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

      3. I nomi geografici e le zone di cui all'articolo 4, comma 3, usati per designare vini DOCG o DOC, non possono essere usati per designare vini IGT.

Capo II.
RICONOSCIMENTO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 7.
(Riconoscimento delle DO e delle IGT).

      1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta

 

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all'albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
      2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 20 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16 e del Comitato permanente tecnico-agricolo istituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. L'indicazione geografica tipica è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.
      4. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.
      5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purchè espressamente previsto dal relativo disciplinare.
      6. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
      7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica
 

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più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate.
      8. Il decreto di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

Art. 8.
(Decadenza e revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

      1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.
      2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.
      3. Le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine per tre anni consecutivi sono cancellate dai rispettivi albi.
      4. I vini perdono il diritto a utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando sono addizionati all'estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

Art. 9.
(Procedure per il riconoscimento delle DO e delle IGT e disciplinari di produzione).

      1. I disciplinari di produzione dei vini DO e IGT devono contenere gli elementi previsti dall'allegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, su parere del Comitato di cui all'articolo 16, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

 

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possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.
      2. La domanda di riconoscimento di un vino DOC o IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17 o, in assenza, dalle associazioni dei produttori interessati. Tali soggetti devono rappresentare almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e il 35 per cento della produzione interessata per le DO, e almeno il 20 per cento dei viticoltori interessati e il 35 per cento della produzione interessata per le IGT. La domanda di riconoscimento di un vino DOCG è proposta dai medesimi soggetti, purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti all'albo ed almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo. Per associazione si intende qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori vitivinicoli della relativa zona.
      3. La domanda di riconoscimento di un vino DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:

          a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

          b) l'elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori che rappresentino rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2; in caso di consorzi riconosciuti l'elenco sottoscritto può essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi il requisito di rappresentatività di cui al citato comma 2;

          c) una perizia giurata comprovante:

              1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, all'esposizione, all'altitudine e al clima;

              2) l'origine geologica e la composizione dei terreni;

              3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare: i vitigni, la densità

 

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di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e di irrigazione;

              4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

              5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento DO e nei cinque anni precedenti per il riconoscimento IGT;

              6) le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

          d) la documentazione storica e socio-economica sull'importanza della viticoltura nella zona indicata;

          e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini, in scala 1:25.000 o in scala 1:2.000, qualora la delimitazione lo richieda;

          f) il piano dei controlli.

      4. Per il riconoscimento delle IGT e per l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:

          a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

          b) l'elenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione interessata;

          c) una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui al comma 1;

          d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini, in scala 1:25.000 o in scala 1:2.000, qualora la delimitazione lo richieda;

 

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          e) una perizia giurata comprovante quanto previsto al comma 3, lettera c).

      5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare, contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti e al Ministero delle politiche agricole e forestali, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.
      6. Le regioni e le province autonome entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 5, provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta ed a trasmetterne l'esito al Ministero delle politiche agricole e forestali e al soggetto proponente.
      7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla provincia autonoma, acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 16 e, tenuto conto dell'esito della riunione di pubblico accertamento di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione di osservazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali da parte dei soggetti interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminate le eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.
      8. La riunione di pubblico accertamento è fissata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e con le province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile

 

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copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali e un rappresentante del Comitato di cui all'articolo 16.
      9. Qualora nel corso del procedimento sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento è da ritenere concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
      10. Alle richieste di modifica dei disciplinari dei vini DO si applicano le procedure previste dal presente articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento della DO o della IGT, qualora relativa a condizioni non mutate:

          a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento;

          b) per le DO per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che l'istanza sia rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottigliatori di cui all'articolo 15, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche

 

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agricole e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita istanza, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni;

          d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione nel nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti all'albo ed il 66 per cento della produzione media rivendicata nell'ultimo triennio.

      11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini IGT vanno presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:

          a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

          b) una perizia giurata relativa alle modifiche richieste;

          c) la comprova della rappresentatività di cui al comma 3, lettera b), la quale può avvenire con atto dichiarativo del legale rappresentante dell'organismo proponente, esonerando lo stesso dal presentare l'elenco dei sottoscrittori.

 

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      12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.
      13. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 4, di riconoscimento delle DO e delle IGT fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può prevedere disposizioni di carattere transitorio.

Capo III.
CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Art. 10.
(Princìpi generali).

      1. La certificazione delle produzioni dei vini DO è attuata attraverso un sistema di controllo e di tracciabilità di tutte le fasi del processo produttivo a garanzia della qualità delle produzioni vinicole ed a tutela del consumatore.
      2. La certificazione delle produzioni dei vini DO è effettuata nel rispetto del piano dei controlli approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 16.
      3. La certificazione di cui al comma 1 è effettuata per ciascuna DO dai soggetti individuati dalla regione o dalla provincia autonoma avente i requisiti minimi previsti dal piano di cui all'articolo 12, comma 1, previa consultazione con le organizzazioni della filiera vitivinicola a livello regionale o della provincia autonoma.
      4. Con cadenza biennale, sulla base delle azioni di monitoraggio e di verifica effettuate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni, si provvede all'eventuale adeguamento del

 

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piano dei controlli, secondo la procedura di cui al comma 1.
      5. Le produzioni vitivinicole possono essere rivendicate con la IGT a condizione che le superfici siano iscritte agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 11, comma 2, e il vino sia oggetto della denuncia delle uve di cui all'articolo 13.

Art. 11.
(Albo dei vigneti DOCG e DOC ed elenco delle vigne IGT).

      1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
      2. Nell'ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino DO e IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti nell'apposito albo dei vigneti per vini DO o nell'apposito elenco delle vigne IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano l'interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e dell'accordo in data 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare

 

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l'iscrizione delle superfici agli albi dei vigneti DO per conseguire l'equilibrio di mercato.
      5. Gli albi dei vigneti DO e gli elenchi delle vigne IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti di cui all'articolo 10, comma 3.

Art. 12.
(Modalità di controllo delle produzioni ai fini della certificazione).

      1. Ogni vino DO deve dotarsi di un piano dei controlli, con relativo tariffario, redatto sulla base di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, da presentare contestualmente all'istanza di riconoscimento della DO e per le DO esistenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al medesimo articolo 10, comma 2.
      2. I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati e al grado di incidenza degli stessi rispetto alla filiera.
      3. Le attività di controllo da svolgere per più DO presso la medesima azienda sono eseguite da uno solo tra gli organismi individuati per le singole DO.
      4. Gli organismi individuati per l'attività di controllo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono tenuti a trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali e alla regione o provincia autonoma competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.
      5. L'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole e forestali.
      6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove accordi con le regioni, al fine di coordinare l'azione amministrativa nazionale con quella di competenza delle regioni nel settore vitivinicolo, al fine

 

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della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
      7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri politiche agricole e del Comando carabinieri per la sanità, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

Art. 13.
(Modalità di rivendicazione
delle produzioni).

      1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini DO e IGT è effettuata annualmente a cura del produttore contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      2. Qualora dalla medesima unità vitata vengano rivendicate contestualmente più produzioni DO o IGT, la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.
      3. È consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ovvero da DOCG a DOC a IGT. La riclassificazione può essere richiesta dal detentore del prodotto e deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente comunicata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, ed alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un'altra DOCG, sia da

 

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una DOC a un'altra DOC, sia da una IGT a un'altra IGT, purché:

          a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;

          b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;

          c) la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

      4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.
      5. L'esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare fino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte nell'annata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro per

 

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conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi volontari di tutela o, in loro assenza, delle organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti nelle due annate precedenti.
      6. È consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nell'ambito di un'azienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie di uno stesso vino DO o per due o più vini DO, dei quali uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia passito, vin santo, spumante, recioto amarone o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano essere destinate, all'atto della vendemmia, in parte alla produzione di vino DOC o DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di vino DOC o DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:

          a) la superficie vitata risulti iscritta all'albo dei vigneti per le tipologie interessate;

          b) la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro, fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;

          c) siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva/vino.

      7. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 16, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe al disciplinare di carattere temporaneo, legate all'andamento della campagna vendemmiale,

 

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che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2.
      8. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della certificazione delle produzioni, dandone comunicazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 14.
(Analisi chimico-fisica e organolettica).

      1. Ai fini della rivendicazione dei vini DO, i medesimi, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti, nel rispetto dei pareri di conformità di cui all'articolo 13, comma 8, ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione. Per i vini DOCG l'esame organolettico deve essere effettuato partita per partita nella fase dell'imbottigliamento, fatta eccezione per i vini DOCG elaborati in bottiglia per i quali l'analisi chimico-fisica e l'esame organolettico sono effettuati all'epoca in cui le relative partite imbottigliate abbiano acquisito i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.
      2. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici del VQPRD in questione, indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
      3. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore, indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
      4. Per ciascun vino DO sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite commissioni di degustazione. Presso il Comitato di cui all'articolo 16 sono istituite

 

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commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
      5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonchè il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono l'operato. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

Art. 15.
(Albo degli imbottigliatori).

      1. I vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.
      2. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per l'iscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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Capo IV.
COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Art. 16.
(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini).

      1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di seguito denominato «Comitato», è organo del Ministero delle politiche agricole e forestali ed espressione dell'interprofessione vitivinicola. Il Comitato ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e di valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DO e IGT.
      2. Il Comitato è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali:

          a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali;

          b) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;

          d) un membro scelto fra tre designati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

          e) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

          f) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;

 

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          g) otto membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;

          h) due membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

          i) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e delle cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e di tutela del movimento cooperativo;

          l) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

          m) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

          n) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

          o) un membro in rappresentanza delle associazioni vivaistiche;

          p) un membro scelto fra tre designati dalle associazioni nazionali dei consumatori.

      3. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata.
      4. Il presidente ed i componenti di cui al comma 2 durano in carica cinque anni.
      5. Il Comitato:

          a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste dalla presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;

          b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente

 

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legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;

          c) propone iniziative in materia di studi e divulgazione per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge.

      6. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e sulla provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
      7. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti o altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, recano pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, nonché alla qualità e all'immagine dei vini DO e IGT.
      8. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali, nominati con decreto del Ministro.
      9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi del presidente e dei componenti del Comitato.
      10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 66.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

 

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relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V.
CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 17.
(Consorzi volontari di tutela).

      1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle regioni e degli enti preposti all'attuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all'applicazione della presente legge.
      2. Il consorzio, qualora individuato dalla regione o dalla provincia autonoma ed in possesso dei requisiti previsti dal piano di cui all'articolo 10, comma 2, e individuato secondo le modalità di cui allo stesso articolo, svolge l'attività di controllo per la certificazione prevista dal medesimo articolo 10.
      3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali al consorzio che ne faccia specifica richiesta e che:

          a) sia rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della superficie iscritta all'albo dei vigneti DOCG o DOC o all'elenco delle

 

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vigne IGT, ovvero, nel caso di DO riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 51 per cento della produzione;

          b) preveda nello statuto gli elementi di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

          c) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisca la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione, conformemente alle disposizioni citate all'articolo 18;

          d) disponga di strutture e di risorse adeguate ai compiti;

          e) non gestisca attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il consorzio, nel rispetto della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e del relativo decreto legislativo attuativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.

      4. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.
      5. È consentita eccezionalmente la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purchè specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.
      6. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 3, lettera a), si calcola verificando:

          a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini

 

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dell'utilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

          b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.

      7. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 3, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.
      8. Al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali, corredandola della seguente documentazione:

          a) atto costitutivo e statuto;

          b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;

          c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti richiesti;

          d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta, calcolata con i criteri di cui al presente articolo, rilasciata dal competente ente. Nel caso di consorzio che opera per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viene rilasciata dall'ente territoriale nel cui ambito ha sede legale il consorzio, sentiti gli altri enti interessati.

      9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali concede al consorzio l'autorizzazione, specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'autorizzazione

 

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stessa. Il consorzio che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a:

          a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

          b) comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonchè della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

          c) comunicare all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché ogni azione da chiunque effettuata che è di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.

      10. Nell'ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, di espletare attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico e dell'immagine. In particolare l'attività dei consorzi autorizzati si svolge:

          a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi

 

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cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

          b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o dell'indicazione geografica dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;

          c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

          d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sotto il profilo tecnico e dell'immagine;

          e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all'espletamento delle attività connesse alla gestione e all'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini DOCG e di quant'altro di competenza dei predetti organismi in materia di vini DO e IGT.

      11. Restano fatti salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.
      12. I consorzi sono coordinati nell'espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi del comma 3 vengono sospese.
      13. I costi per le attività indicate alle lettere c), d) ed e) del comma 10 sono posti

 

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a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori della denominazione, in proporzione ai quantitativi di prodotto, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento delle regioni interessate per le attività indicate alla medesima lettera c), e del Ministero delle politiche agricole e forestali per le altre attività.

Capo VI.
DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Art. 18.
(Designazione, presentazione e protezione dei vini DOCG, DOC e IGT).

      1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dal regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, nonché le disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.

Art. 19.
(Recipienti dei vini DO e contrassegno speciale per i vini DOCG).

      1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini DO sono stabilite dalla normativa vigente.
      2. La tappatura a fungo ancorato è riservata ai vini spumanti, fatte salve le deroghe, giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine, nel rispetto della normativa vigente.

 

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      3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni.

Art. 20.
(Impiego delle denominazioni geografiche).

      1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
      2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
      3. Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini di cui alla presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza e in ogni caso non siano superiori a un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione

 

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della ditta o della ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
      4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri ai sensi di quanto previsto al comma 3.
      5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usate.
      6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, comma 2, in caso di denominazione di origine o di indicazioni geografiche tipiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ne determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.

Capo VII.
CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 21.
(Concorsi enologici).

      1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità ivi previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che hanno superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso,

 

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possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
      3. La disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, è stabilita dalla normativa vigente.

Capo VIII.
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 22.
(Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

      1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non rispettano i requisiti previsti nei rispettivi disciplinari di cui all'articolo 9, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.500 euro per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.
      2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione o che non sono stati sottoposti alla certificazione di cui all'articolo 13, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 euro a 4.500 euro per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
      3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali di cui all'articolo 19, comma 3, distribuisce per il consumo vini DOCG privi dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

 

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di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante abbia concorso nell'illecito.
      5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili, o impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.
      6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come «ditta», «cantina», o «fattoria», o loro indirizzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 6.000 euro. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

Art. 23.
(Omissioni di denunce e falsità).

      1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.
      2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 13, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto

 

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alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.

Art. 24.
(Violazioni in materia di etichettatura).

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20, relative alle modalità di designazione, presentazione e protezione dei prodotti vitivinicoli DOCG, DOC o IGT, nonché all'articolo 5, comma 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 3.000 euro.

Art. 25.
(Sanzioni accessorie).

      1. La sanzione per le violazioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Capo IX.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E ABROGAZIONI

Art. 26.
(Disposizioni transitorie e abrogative).

      1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.
      2. Ove non diversamente indicato, i decreti ministeriali previsti in attuazione

 

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della presente legge hanno natura non regolamentare.
      3. Le sanzioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge.
      5. Con l'abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti ai consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni allo scopo adottate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
      6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine;

          b) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;

          c) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1o aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992, recante disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e per le indicazioni tipiche dei vini;

          d) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;

          e) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante condizioni e modalità

 

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di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC;

          f) articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante disposizioni sul finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

          g) regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 giugno 1998, n. 280, recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

          h) regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

          i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 84 del 10 aprile 2002, e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, relativi ai controlli sulle produzioni a denominazione di origine e all'avvio della relativa sperimentazione.

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ALLEGATO A
(articolo 9, comma 1)

ELEMENTI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Denominazioni di origine

            a) La denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone classiche, nonché le tipologie dei vini;

          b) la base ampelografica:

                i vitigni che compongono le varie tipologie;

                l'incidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;

            c) la zona di produzione delle uve:

                l'indicazione della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;

                la delimitazione dei confini;

                la delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;

                la delimitazione dei confini dell'eventuale zona classica;

            d) le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine e l'esposizione;

            e) le norme per la viticoltura:

                la densità minima d'impianto e le forme di allevamento;

                l'eventuale irrigazione di soccorso;

                la resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al 20 per cento al detto limite di resa; tale esubero del 20 per cento di resa non può essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla resa massima delle uve. Superata detta tolleranza tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza, su proposta dei consorzi volontari di tutela o, in assenza degli stessi, delle organizzazioni di categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli, a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima

 

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di vino classificabile come DO per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei citati consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle organizzazioni di categoria;

                il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia per singola tipologia;

            f) le norme per la vinificazione:

                la zona di vinificazione;

                la zona di imbottigliamento;

                la resa dell'uva in vino delle varie tipologie;

                gli eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;

                l'eventuale data di immissione al consumo;

                le eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;

                le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

            g) le caratteristiche dei vini al consumo:

                limpidezza;

                colore;

                odore;

                sapore;

                titolo alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo o massimo;

                acidità totale minima;

                estratto non riduttore minimo;

            h) norme particolari per la designazione e la presentazione:

                eventuali menzioni facoltative;

                eventuali riferimenti a località;

                eventuali caratteri e posizioni in etichetta;

                eventuale tipo merceologico;

                la previsione dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché dell'annata di sboccatura per gli spumanti;

            i) eventuali norme particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:

                volumi nominali;

                tipi di recipienti;

                sistemi di tappatura.

 

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Indicazioni geografiche tipiche

            a) L'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

            b) la delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della loro vinificazione e imbottigliamento;

            c) l'elenco dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

            d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

            e) la resa massima di uva per ettaro;

            f) la resa uva-vino;

            g) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;

            h) il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;

            i) le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

            l) i caratteri organolettici.

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ALLEGATO B
[articolo 17, comma 3, lettera b)]

ELEMENTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO DEI CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DEI VINI DO E IGT

            a) Il nome geografico della denominazione che il consorzio intende tutelare;

            b) le modalità per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 16, comma 2, lettera b);

            c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonchè le sanzioni per le eventuali inadempienze;

            d) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

                una quota fissa di accesso ai servizi del consorzio;

                una quota annuale in relazione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;

            e) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina e il funzionamento degli organi medesimi;

            f) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di almeno un voto. I voti aggiuntivi sono rapportati alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) i voti sono cumulativi delle attività svolte;

            g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;

            h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio;

            i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio e associati.

        Qualora il consorzio sia competente per più denominazioni, nello statuto deve essere previsto che in seno al consiglio di amministrazione

 

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sia assicurata una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione.
        Lo statuto del consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.


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