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PDL 5722

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5722



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ONNIS, COLA

Modifiche agli articoli 129 e 408 del codice di procedura penale, in materia di proscioglimento e di archiviazione per la particolare tenuità del fatto

Presentata il 15 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'eccessiva durata del processo penale rappresenta ormai un'ineludibile emergenza, ovunque rilevata dagli operatori e ormai drammaticamente percepita da tutti coloro che in tali vicende si trovano a vario titolo coinvolti (imputati, persone offese, testimoni).
      Anche in occasione della solenne cerimonia di inaugurazione del corrente anno giudiziario, il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha voluto ribadire che la «durata dei processi rappresenta ancor oggi il vero punto dolente del sistema, specie in rapporto al livello europeo. I dati statistici elaborati dal Ministero della giustizia evidenziano che la tendenza verso un progressivo aumento della durata media non accenna ad arrestarsi. (...) Nel campo penale, si è voluto estendere, oltre ogni ragionevole misura, le fattispecie criminose e le garanzie processuali (sovente prive di effettivo contenuto sostanziale), senza tener conto del progressivo allungamento del processo. Con la conseguenza che si assiste ad una sostanziale vanificazione del processo penale, il quale, quando non è «fulminato» dalla prescrizione (e c'è il rischio che ciò accada anche più di frequente), produce o una pena che può apparire come una tardiva vendetta dello Stato nei confronti di una persona ormai mutata negli anni, oppure un'assoluzione
 

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che non ripaga dei danni economici ed assistenziali sofferti in conseguenza del processo».
      Nella ricerca del punto di equilibrio tra le esigenze, apparentemente contrapposte, di perseguire il crimine con le debite garanzie per l'imputato e di assicurare - o restituire - efficacia ed efficienza al sistema, non può trascurarsi che, spesso, il processo penale ha per oggetto fatti di minimo rilievo pratico, benché conformi all'astratta previsione incriminatrice.
      Da anni, dottrina e giurisprudenza tentano di elaborare un criterio interpretativo univoco che, ancorandosi a precise indicazioni del codice penale, dovrebbe consentire al giudice di escludere la rilevanza dei fatti in apparenza tipici, ma sostanzialmente inoffensivi per il bene protetto.
      Nello stesso senso, il progetto di legge delega per la riforma del codice penale, predisposto dalla Commissione di studio istituita con decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2001 (Commissione Nordio), riconosce espressamente il principio di offensività (articolo 7: «La norma che prevede un fatto come reato si applica ai soli casi in cui si è verificato un danno o un pericolo per l'interesse da essa specificamente protetto»).
      Tuttavia, tali princìpi, che incidono sul versante sostanziale dell'incriminazione, presuppongono una complessiva revisione del sistema e, in particolare, secondo la migliore dottrina, imporrebbero una riformulazione delle singole norme penali, al fine di porre in piena evidenza il bene specificamente protetto da ciascuna disposizione, qualificando l'offesa come elemento essenziale della fattispecie. Con questi accorgimenti, il principio di offensività potrebbe trovare applicazione armonizzandosi con il principio costituzionale di legalità-tassatività (articolo 25 della Costituzione).
      In attesa di realizzare queste complesse, delicate modifiche del codice penale, già oggi sarebbe possibile evitare i costi e le lungaggini del procedimento, deflazionando così il carico giudiziario, quando il fatto da giudicare appare di minima rilevanza.
      Attualmente, vigono due norme - di portata settoriale - che sanciscono il principio appena richiamato.
      Nel processo penale a carico di imputati minorenni il giudice può riconoscere la «tenuità del fatto», pronunciando, di conseguenza, sentenza di non luogo a procedere (articolo 27 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).
      In epoca più recente, l'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace», ha introdotto la possibilità di definire quel procedimento dichiarando la particolare tenuità del fatto.
      Con la presente iniziativa legislativa si propone di adottare, quali norme generali, gli stessi criteri che oggi valgono soltanto nel rito celebrato dinanzi al giudice di pace.
      Infatti, la «particolare tenuità del fatto» non è necessariamente collegata al titolo del reato e, dunque, ben può prescindere dalla competenza del giudice di pace o del tribunale.
      Il quotidiano nazionale più diffuso, ad esempio, recentemente ha riferito il caso di un soggetto chiamato a rispondere, dinanzi a un tribunale, del delitto di truffa, che gli avrebbe assicurato un ingiusto profitto pari a 0,28 euro (ventotto centesimi), con correlativo danno per la vittima. Lo stesso giudice, rimarcando le sproporzionate lungaggini del procedimento, si chiedeva: «Possibile che, per casi di questa entità, al giudice togato non sia concesso operare con quelle procedure più snelle (e dunque senza spreco di risorse) alle quali la legge consente invece ricorra il giudice di pace nella risoluzione di controversie di analoghe dimensioni?».
      Si propone, dunque, di colmare l'evidenziata lacuna normativa che, al di fuori della specifica competenza del tribunale per i minorenni e del giudice di pace, tuttora impedisce di considerare la particolare tenuità del fatto per definire il procedimento.
      Si è considerato che tale irrilevanza del fatto potrebbe già risultare evidente durante le indagini preliminari: il pubblico
 

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ministero, allora, avanzerà al giudice richiesta di archiviazione, purché non risulti un interesse contrario della persona offesa (articolo 408, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge).
      Dopo l'esercizio dell'azione penale, la particolare tenuità del fatto potrebbe essere dichiarata dal giudice in ogni stato e fase del processo, se l'imputato e la persona offesa non si oppongono (articolo 129, comma 1-bis, del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 1 della presente proposta di legge).
      Il «fatto di particolare tenuità» è poi definito (articolo 1) in modo identico rispetto al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Se l'imputato e la persona offesa non si oppongono, il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando il fatto risulti di particolare tenuità, in quanto, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'inizio o il proseguimento dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del processo può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato».

Art. 2.

      1. All'articolo 408 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione, a norma del comma 1, anche quando il fatto sia di particolare tenuità, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 129, purché non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento».


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