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PDL 5752

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5752



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione dell'albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario

Presentata il 31 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che trae origine dalle osservazioni avanzate in materia dall'Assocunsum, riguarda il tema relativo alla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, divenuto di stringente attualità a seguito del considerevole aumento delle cause in materia di responsabilità professionale medica.
      Si istituisce, pertanto, l'albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze di responsabilità professionale riguardanti il personale sanitario, al fine di snellire determinati contenziosi e di garantire agli accusati di essere giudicati da persone preparate dal punto di vista medico-legale. È anche prevista una apposita commissione per la istituzione e l'aggiornamento dell'albo nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario, di seguito denominato «albo».
      2. Sono requisiti necessari per l'iscrizione all'albo la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo.

Art. 2.

      1. Per l'ottenimento dell'iscrizione all'albo è titolo sufficiente il possesso del diploma di specializzazione in medicina legale.
      2. Ciascun iscritto all'albo può chiedere l'annotazione, accanto al suo nominativo, di una o più specialità, previa adeguata dimostrazione di essere in possesso di specifiche esperienze medico-legali nei settori disciplinari indicati. Non è comunque richiesto il possesso del titolo di specializzazione nei singoli settori disciplinari indicati ai fini dell'annotazione delle specialità.

Art. 3.

      1. Le modalità di istituzione dell'albo sono stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'albo è aggiornato ogni due anni con decreto del medesimo Ministro.

Art. 4.

      1. Ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento dell'albo è istituita, con il decreto

 

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del Ministro della salute di cui all'articolo 3, una apposita commissione, composta da nove membri. È membro di diritto e presidente della commissione il presidente del Consiglio superiore di sanità.
      2. La commissione di cui al comma 1 è integrata da cinque rappresentanti, diversi per ciascuna specialità, designati dalle società scientifiche interessate indicate nel decreto di cui all'articolo 3, nei casi in cui è tenuta a deliberare sulle annotazioni richieste dagli iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 2, comma 2.


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