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PDL 5569

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5569



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTIN

Perequazione del trattamento pensionistico di taluni appartenenti
alla carriera prefettizia collocati in quiescenza

Presentata il 27 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nel recepire l'accordo per il personale della carriera prefettizia per il biennio 2000-2001, fissava al 17 giugno 2000 la decorrenza degli aspetti giuridici ed economici, pur se in base alla normativa vigente (articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2000) gli accordi per il personale della carriera prefettizia devono avere in via generale durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici.
      Questa sfasatura tra la tradizionale data di decorrenza dei contratti (il 1o gennaio del primo anno di decorrenza) e il 17 giugno 2000, ha lasciato fuori dall'applicazione dei benefìci contrattuali un esiguo numero di funzionari (11 unità).
      La proposta di legge si propone quindi di rimediare a questa evidente disparità, anche nel rispetto dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 139 del 2000, il quale dispone che il decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo deve riguardare il biennio 2000-2001 sia per gli aspetti economici che per quelli giuridici, al fine di garantire il necessario parallelismo temporale della disciplina del personale prefettizio rispetto a quella del comparto ministeri.
      Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge, quantificato in 2.445.000 euro per l'anno 2005 e in 295.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede con le procedure indicate dal comma 3 dell'articolo 1.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attuazione dell'articolo 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il trattamento economico del personale della carriera prefettizia collocato in quiescenza nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2000 e il 16 giugno 2000, che non ha beneficiato delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, è adeguato dal giorno precedente il collocamento a riposo nella misura prevista dagli articoli 17, 18, 19 e 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001, per le corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 139 del 2000. La misura del trattamento economico rideterminato ai sensi del presente comma ha effetto, in conformità alla disciplina vigente in materia, sui trattamenti ordinari di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sui contributi di riscatto e sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi.
      2. Le spese sostenute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico previste dal comma 1 sono rimborsate dallo Stato.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.445.000 euro per l'anno 2005 e a 295.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

 

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2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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