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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5571-A |
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5571 Governo, concernente l'adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e che quelle di cui agli articoli 4 e 5 sembrano altresì incidere sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è demandata, rispettivamente, dalle lettere a) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La V Commissione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge: Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 della Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamenti interno (C. 5571);
rilevato che il protocollo in esame affronta un tema di particolare rilievo, che attiene alle misure per prevenire l'inquinamento dei mari a causa dello sversamento di idrocarburi dalle navi, che è da tempo oggetto di particolari approfondimenti da parte della IX Commissione che ha recentemente definito un testo unificato recante «Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo ed i servizi specializzati nel recupero di idrocarburi sversati in mare e per l'ammodernamento della flotta» (C. 3528 e abbinate) che - all'articolo 6 - prevede specifici interventi per assicurare la presenza nelle acque territoriali di navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione metereologica;
delibera di esprimere
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5571 Governo, recante adesione dell'Italia al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrdocarburi;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
TESTO | |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003. |
Identico. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso. |
Identico. |
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1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504. |
Identico. |
2. Il Ministero delle attività produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al .direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1. | |
Pag. 6 | |
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1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito. |
Identico. |
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1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravità. |
Identico. |
2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504. | |
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1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
a) le parole: «convenzione sulla responsabilità civile» e: «convenzione sul Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» e «Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992»; | |
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b) il nono comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: | |
«Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689». | |
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1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. | |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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