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PDL 5153

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5153



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STRANO

Modifiche al codice civile concernenti l'introduzione
del patto civile di solidarietà

Presentata il 15 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende colmare un vuoto legislativo venutosi a creare per il mutamento dei rapporti interpersonali nella società odierna, mediante l'introduzione del titolo VI-bis del libro I del codice civile che istituisce e disciplina il «patto civile di solidarietà».
      Il patto civile di solidarietà, di seguito denominato «patto», intende mutuare la corrispondente esperienza già abbracciata da altri ordinamenti stranieri, adeguandola alle aspettative e alle esigenze della nostra cultura.
      Bisogna innanzi tutto puntualizzare che il patto non intende assolutamente essere una alternativa al sacro vincolo del matrimonio, elemento fondante della famiglia. Il patto, infatti, presenta solo ed esclusivamente natura contrattuale e la sua conclusione non modifica affatto lo stato civile delle parti. Si vuole piuttosto fornire alle parti la possibilità di regolare i propri accordi di convivenza senza recare danno, ex articolo 41 della Costituzione, alla libertà e alla dignità umana.
      Il patto (articolo 230-ter) è un contratto bilaterale, poiché le parti interessate possono essere solo due; a titolo oneroso, poiché il soggetto per acquistare un diritto accetta un corrispettivo sacrificio; a prestazioni corrispettive, poiché le prestazioni delle parti sono legate da un nesso di reciprocità; e ad esecuzione continuata. Ha come fine l'organizzazione e la disciplina della vita in comune, la cui peculiarità consiste nella necessità del sostegno materiale e reciproco.
      Tutte prerogative che sottolineano la natura meramente contrattuale del patto, posto che l'aiuto materiale ha carattere esclusivamente patrimoniale, non derivando per i sottoscrittori alcun obbligo di fedeltà, di soccorso o di assistenza, ma
 

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soltanto quello della mutua contribuzione ai bisogni quotidiani.
      Per la stipula del patto è richiesta, a pena di nullità, l'effettiva e continuativa convivenza. Il patto può essere stipulato solo tra maggiorenni non interdetti, né sottoposti a tutela. Inoltre le parti devono risultare, al momento della stipulazione, assolutamente libere da qualsiasi precedente patto civile o vincolo matrimoniale (articolo 230-quater).
      L'articolo 230-quinquies disciplina le modalità da seguire per dare adeguata pubblicità al patto; è necessaria una dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile nel comune in cui entrambe le parti hanno eletto residenza; nel caso in cui le residenze siano state elette in due comuni differenti, è indispensabile una seconda iscrizione nel registro del comune del luogo di nascita di entrambe. Nel caso in cui invece una delle parti sia nata all'estero, l'iscrizione sarà effettuata presso l'ufficio di stato civile a Roma e presso gli uffici consolari o diplomatici del Paese di origine.
      Qualsiasi modifica al patto deve essere comunicata presso l'ufficio competente, mediante dichiarazione espressa o in modo congiunto da entrambe le parti, o da una delle due parti munita di delega dell'altro contraente; ma in tale caso le modifiche dovranno essere comunicate all'altra parte delegante (articolo 230-sexies).
      L'articolo 230-septies disciplina il registro dei patti, e l'articolo 230-octies le informazioni in esso contenute. In particolare è prevista l'informatizzazione dei registri mediante decreto attuativo.
      L'articolo 230-nonies si occupa dei patti stipulati dal cittadino italiano all'estero, al quale è data la possibilità di sottostare alle modalità straniere di patto solo qualora queste si presentino migliorative della causa e dell'oggetto del contratto stesso, e comunque più favorevoli ai fini dell'organizzazione della vita in comune o della sua cessazione.
      Il patto civile stipulato dal cittadino straniero, avente regolare permesso di soggiorno in Italia, con un cittadino italiano, può essere sottoscritto presso gli uffici diplomatici del Paese di origine del sottoscrivente straniero, purché ne sia data comunicazione anche all'ufficiale di stato civile presso il comune di residenza del sottoscrittore italiano. La sottoscrizione del patto civile non è titolo sufficiente per il cittadino straniero extracomunitario per ottenere il permesso di soggiorno in Italia (articolo 230-decies).
      L'articolo 230-undecies definisce i diritti e i doveri dei firmatari. In particolare hanno il dovere entrambi di portarsi reciproco aiuto in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
      L'articolo 230-duodecies definisce il regime patrimoniale dei contraenti, che, in mancanza di esplicita indicazione, saranno sottoposti alla comunione dei beni.
      L'articolo 230-terdecies indica le cause di cessazione degli effetti del patto: per comune accordo, mediante dichiarazione congiunta; per decisione unilaterale, dandone congrua indicazione alla controparte; per matrimonio di uno dei due firmatari.
      La morte di uno dei due firmatari è causa di cessazione del contratto solo qualora non disponga diversamente il contratto (articolo 230-quaterdecies). L'articolo 230-quinquiesdecies disciplina gli effetti della cessazione del patto. Inoltre, in caso di decesso del titolare del contratto di locazione dell'alloggio comune, tale titolarità passa in capo al firmatario superstite (articolo 230-sexiesdecies).
      Infine, l'articolo 230-septiesdecies prevede il diritto di reversibilità della pensione in caso di decesso di uno dei due contraenti, ma solo in assenza dell'ex coniuge, di figli superstiti minori o riconosciuti inabili al lavoro o di genitori di età superiore a sessantacinque anni e non titolari di una pensione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il titolo VI del libro I del codice civile è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis.
DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 230-ter.
(Patto civile di solidarietà).

      Il patto civile di solidarietà, di seguito denominato «patto civile», è un contratto bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, concluso tra persone maggiorenni, di uguale sesso o di sesso differente, ai fini del sostegno reciproco e materiale, per l'organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.
      Il patto civile non muta in alcun modo lo stato civile delle parti contraenti.

Art. 230-quater.
(Cause ostative).

      Il contratto relativo al patto civile è da considerare nullo qualora non vi sia l'effettiva e continuativa convivenza delle parti contraenti.
      A pena di nullità, il patto civile non può essere concluso:

          1) tra minori di età;

          2) tra due persone di cui una è interdetta per infermità di mente;

          3) tra due persone di cui una è ancora vincolata da precedente matrimonio;

 

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          4) tra due persone di cui una è ancora vincolata da precedente patto civile;

          5) tra due persone di cui una è sottoposta a tutela.

      Non possono contrarre patto civile tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, per omicidio consumato, di cui all'articolo 575 del codice penale, o tentato, di cui all'articolo 56 del medesimo codice, sul coniuge o sul convivente dell'altra.
      È altresì vietato contrarre patto civile se uno dei due contraenti, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della stipulazione del patto civile.
      Alle clausole del patto civile si applicano le norme del presente codice e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti; risultano altresì applicabili le cause di nullità del contratto previste agli articoli 1418 e seguenti.

Art. 230-quinquies.
(Pubblicazione).

      Due persone che concludono un patto civile ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile nel comune dove sono entrambi residenti; nel caso in cui il luogo di residenza sia diverso dal luogo di nascita di uno dei due soggetti è necessaria una seconda iscrizione, nel registro dei patti civili del luogo di nascita degli interessati. Nel caso in cui il luogo di nascita sia all'estero, è necessaria l'iscrizione presso l'ufficio di stato civile di Roma e presso gli uffici consolari o diplomatici del Paese di origine.

Art. 230-sexies.
(Modifiche al patto civile).

      Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del

 

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contratto già registrato presso l'ufficio di stato civile ai sensi dell'articolo 230-quinquies, ciò deve espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambe le parti che hanno sottoscritto il patto civile, o da una sola parte che sia in possesso di delega dell'altro sottoscrittore.
      In caso di delega, le modifiche devono essere comunicate in copia al delegante.
      L'atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originale, nel quale, in calce, deve essere apportata la dicitura «MODIFICATO» con carattere maiuscolo e in grassetto, e la data della modifica.

Art. 230-septies.
(Registro dei patti civili).

      Presso l'ufficio di stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti civili.
      Il sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni dei patti civili inseriti nel registro di cui al primo comma.
      La dichiarazione e la registrazione del patto civile assicurano il rispetto delle disposizioni in materia di ordine pubblico e conferiscono data certa all'accordo, rendendolo opponibile ai terzi.

Art. 230-octies.
(Informazioni contenute nei registri dei patti civili).

      I registri di cui all'articolo 230-septies devono contenere, in particolare: nome, cognome, dati anagrafici dei contraenti; data e luogo della registrazione; numero di matricola della registrazione; causa e data delle modificazioni o dello scioglimento del patto civile.

Art. 230-nonies.
(Patto civile del cittadino italiano all'estero).

      Il cittadino italiano che sottoscrive un patto civile in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite, è ad esse sottoposto

 

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solo qualora siano più favorevoli alla causa e all'oggetto del contratto stesso, e comunque al miglioramento dell'organizzazione della vita in comune o della sua cessazione; in caso diverso, si applicano le disposizioni contenute nel presente titolo.

Art. 230-decies.
(Patto civile dello straniero).

      Lo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia può sottoscrivere un patto civile con un cittadino italiano presso gli agenti diplomatici e consolari del Paese di origine, purché ne sia data notizia mediante copia dell'avvenuto atto all'ufficiale di stato civile preposto alla cura del registro di cui all'articolo 230-septies, presso il comune di residenza del sottoscrittore di nazionalità italiana.
      La sottoscrizione del patto civile non è titolo sufficiente per il cittadino straniero extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.

Art. 230-undecies.
(Diritti e doveri dei firmatari).

      I soggetti firmatari del patto civile hanno il dovere di prestarsi reciproco aiuto secondo le modalità e le regole stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
      In caso di disaccordo e in mancanza di disposizioni contenute nel patto civile, spetta al giudice competente per territorio determinare le modalità di attuazione del dovere di cui al primo comma, secondo le modalità previste dal presente codice e dalle leggi speciali vigenti in materia di contratti.
      I soggetti firmatari del patto civile sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei

 

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bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio in comune.
      I soggetti firmatari del patto civile possono prevedere nel relativo contratto entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno ai fini di cui al presente articolo.

Art. 230-duodecies.
(Regime patrimoniale).

      Nel contratto relativo al patto civile i soggetti contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione per i beni che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta si presume scelto il regime di comunione dei beni.

Art. 230-terdecies.
(Cessazione degli effetti del patto civile).

      Si ha cessazione degli effetti del patto civile nei seguenti casi:

          1) per comune accordo;

          2) per decisione unilaterale;

          3) per matrimonio di uno dei due firmatari.

      Qualora ricorra il caso di cui al primo comma, numero 1), i firmatari del patto civile ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 2), colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al patto civile manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta che deve essere inviata in copia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 3) deve essere inviato all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata la menzione del matrimonio.
      L'ufficiale di stato civile che riceve i documenti presentati ai sensi del primo

 

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comma, numeri 1), 2) e 3), fa menzione della cessazione del patto civile a margine dell'atto iniziale.
      All'estero, la ricezione, l'iscrizione e la conservazione delle dichiarazioni e degli atti previsti al secondo comma sono assicurate dagli agenti diplomatici e consolari italiani.

Art. 230-quaterdecies.
(Morte di uno dei due contraenti).

      È altresì causa di cessazione degli effetti del patto civile la morte di uno dei due firmatari, salvo che il patto disponga diversamente.
      Il contraente superstite deve, in tutti i casi, inviare copia dell'atto attestante il decesso dell'altra parte presso l'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale. A cura dell'ufficiale competente, l'avvenuto decesso deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 230-septies, e, se del caso, deve essere annotata anche l'avvenuta cessazione degli effetti del patto a causa di morte di uno dei due contraenti.

Art. 230-quinquiesdecies.
(Effetti della cessazione del patto civile).

      Gli effetti della cessazione del patto civile si producono, a seconda dei casi:

          1) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;

          2) dopo tre mesi dalla data della dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale;

          3) alla data del matrimonio di uno dei due firmatari;

          4) alla data del decesso di uno dei due firmatari, salvo che il patto civile disponga diversamente.

 

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      I soggetti firmatari del patto civile possono stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del patto civile per cause diverse dalla morte. I soggetti firmatari del patto civile procedono automaticamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo, il giudice decide delle conseguenze patrimoniali della cessazione del patto civile, senza pregiudizio alcuno per l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 230-sexiesdecies.
(Diritto di successione nel contratto di locazione).

      Qualora uno dei due firmatari del patto civile sia titolare di contratto di locazione per l'alloggio comune, in caso di morte di quest'ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione.

Art. 230-septiesdecies.
(Diritto alla reversibilità).

      In caso di morte di uno dei due firmatari, pensionato o assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2), lettere a) e b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e qualora manchino l'ex coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età superiore a sessantacinque anni che non siano già titolari di pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all'altro firmatario del patto civile, purché il patto stesso sussista da un tempo non inferiore a dieci anni».

 

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Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'informatizzazione dei registri dei patti civili di solidarietà di cui agli articoli 230-septies e 230-octies del codice civile, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, ai fini di una ottimizzazione della gestione dei dati contenuti nei medesimi registri e della predisposizione delle elaborazioni statistiche relative al numero dei patti civili di solidarietà conclusi e sciolti.


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