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PDL 5746

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5746



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Riordino del Consiglio universitario nazionale

Presentata il 25 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge apporta modifiche in merito all'ordinamento del Consiglio universitario nazionale (CUN). Il CUN, organo elettivo di rappresentanza delle autonomie universitarie, si è insediato nel dicembre del 1997 e ha iniziato i suoi lavori ufficiali nel marzo del 1998.
      A seguito della riforma degli atenei che ha definito autonomamente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio strutturandoli in base alla formula del 3+2, al CUN è stato assegnato il delicato compito di verificarne i contenuti. Da ciò consegue la necessità di riordinare il CUN al fine di garantire la sua piena efficienza e di assicurare la sua interazione con gli altri organi universitari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è composto da:

          a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifici disciplinari determinate, in numero non superiore a sedici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

          b) dieci studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo Consiglio;

          c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

          d) quattro membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

          e) due membri designati, tra i propri componenti, dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi delle università.

Art. 2.

      1. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

Art. 3.

      1. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui all'articolo 1,

 

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comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, due vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie in caso di impedimento o di assenza dello stesso presidente o su sua delega.

Art. 4.

      1. Il CUN disciplina, con norme interne, le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali norme continua ad applicarsi la disciplina vigente.

Art. 5.

      1. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui articolo 1.

Art. 6.

      1. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o alla categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui all'articolo 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status interviene nell'ultimo anno del mandato.

Art. 7.

      1. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono fare parte delle commissioni giudicatrici nel periodo in cui ricoprono la carica.
      2. Ai fini delle elezioni per la costituzione e il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente,

 

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agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui all'articolo l, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
      3. Le elezioni delle componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio previsto dall'articolo 5, e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo si utilizza una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, degli eleggibili e la segretezza del voto.

Art. 8.

      1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

          a) obiettivi della programmazione universitaria;

          b) criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

          c) regolamenti didattici di ateneo;

          d) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

          e) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritiene di sottoporre al parere del CUN.

      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

 

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Art. 9.

      1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari.
      2. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, e i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore.
      3. Ai fini dell'elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio.
      4. Il presidente viene eletto, in seno al collegio, nella prima seduta, tra i componenti effettivi professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Art. 10.

      1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 17, comma 104, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.
      2. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.    
    


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