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PDL 5742

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5742



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche

Presentata il 24 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di apportare modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, al fine di adeguare il testo normativo alle finalità del programma di Governo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «obiettivi predefiniti» sono inserite le seguenti: «nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, in attuazione degli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro»;

              2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto n. 29» sono inserite le seguenti: «, avendo riguardo allo stato di attuazione del programma di Governo»;

              3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli addetti alle strutture che effettuano la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, che li comunicano al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo eventualmente da lui delegato. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione riferiscono sui risultati dell'attività svolta ai responsabili delle unità organizzative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)»;

              4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e sentito il Consiglio dei ministri, sono annualmente individuate le modalità operative

 

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di raccordo fra il programma di Governo, la programmazione amministrativa e la programmazione economico-finanziaria di bilancio»;

          b) all'articolo 4, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione, avvalendosi anche del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

          c) all'articolo 6:

              1) al comma 1, dopo le parole: «altri atti di indirizzo politico» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro»;

              2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Riferiscono, altresì, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo eventualmente da lui delegato, per il tramite dei rispettivi organi di vertice dell'amministrazione»;

              3) al comma 3, le parole: «Essi redigono almeno annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «Essi presentano almeno semestralmente»;

          d) all'articolo 7:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nel sistema pubblico di connettività, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, i dati e le informazioni relativi al programma di Governo, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità desunti dalle note preliminari agli stati di previsione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 4-quater, della legge 5 agosto 1978, n. 468»;

 

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              2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per l'attuazione del programma di Governo eventualmente da lui delegato,» e, al quarto periodo, le parole: «anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo eventualmente da lui delegato»;

          e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente Consiglio dei ministri, e» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza al programma di Governo ed agli eventuali indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria,».

      2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

          «6-bis. I meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta sono determinati autonomamente dalla Presidenza con decreto adottato ai sensi del comma 6, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni».

      3. I sistemi di controllo adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dal comma 2 del presente articolo.


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