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PDL 5745

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5745



 

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PROPOSTA DI LEGGEB

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
recante disciplina del fallimento

Presentata il 25 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge apporta modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, poiché alcune parti di tale normativa risultano obsolete e talvolta incompatibili con il sistema costituzionale odierno e, al tempo stesso, con il contesto economico-sociale.
      Pertanto ritengo che un intervento legislativo in merito alla materia del fallimento sia utile al fine di snellire l'iter delle procedure fallimentari e di consentire che quelle pendenti e quelle sopravvenienti possano svolgersi secondo regole più chiare e semplici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «regio decreto n. 267 del 1942», il secondo comma è abrogato.
      2. L'articolo 4 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Fallimento dichiarato da tribunale incompetente). - 1. Il tribunale che si dichiara incompetente, all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, o che è dichiarato incompetente, dispone, con decreto, l'immediata trasmissione degli atti al tribunale competente, il quale provvede, con decreto, alla nomina del giudice delegato e del curatore e impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura. In tale caso, restano salvi gli atti precedentemente compiuti».

Art. 3.

      1. All'articolo 10 del regio decreto n. 267 del 1942, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite se non è decorso un anno dalla data di cancellazione dal medesimo registro».

Art. 4.

      1. L'articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

      «Art. 15. - (Procedimento). - 1. Il tribunale, prima di provvedere alla dichiarazione

 

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di fallimento, convoca l'imprenditore e il ricorrente. Il collegio può delegare al giudice relatore l'audizione e l'attività istruttoria, ove necessaria. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza».

Art. 5.

      1. All'articolo 16 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i numeri 4) e 5) del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

          «4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non superiore a sette giorni prima dell'adunanza di cui al numero 5) per la presentazione in cancelleria delle domande;

          5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà senza ritardo all'esame dello stato passivo»;

          b) il quarto comma è abrogato.

Art. 6.

      1. All'articolo 17 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata per estratto, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza».

 

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Art. 7.

      1. All'articolo 18 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposta opposizione dal debitore e da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione ai sensi dell'articolo 17 e per ogni altro interessato dalla data dell'affissione. In ogni caso l'opposizione non può proporsi se non è decorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza».

Art. 8.

      1. L'articolo 26 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. - (Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato). - 1. Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.
      2. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, che decorre dalla data di comunicazione o di notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in cancelleria ovvero dall'affissione, se il provvedimento deve essere affisso per ogni altro interessato. La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.
      3. Il tribunale si pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati.
      4. Del collegio di cui al comma 3 non può fare parte il giudice delegato.

 

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      5. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento».

Art. 9.

      1. All'articolo 34 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

      «Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso una banca.
      Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e può essere ritirato solo con le modalità stabilite dal giudice delegato».

Art. 10.

      1. All'articolo 46, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 3) è sostituito dal seguente:

          «3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, sui beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;»;

          b) il numero 4) è abrogato.

Art. 11.

      1. L'articolo 49 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

      «Art. 49. - (Obblighi del fallito). - 1. Il fallito deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza, o comunque del proprio domicilio o della propria sede, e deve presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento,

 

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il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
      2. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi».

Art. 12.

      1. All'articolo 50 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

      «Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento.
      Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino alla chiusura della procedura fallimentare».
    


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