Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 5767

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5767



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FINI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005

Presentato il 7 aprile 2005

 

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Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta «legge Buttiglione»), recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.
      Il disegno di legge in esame è costituito e organizzato secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005, prevede:

          a) normazione diretta, utilizzata per limitate correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti, per lo più volte a eliminare situazioni di contrasto con il Trattato e con il diritto comunitario derivato;

          b) conferimento della delega legislativa, utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse;

          c) individuazione dei princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per l'attuazione di direttive nelle materie di loro competenza;

          d) disposizioni che conferiscono delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

      Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta che, conformemente a quanto già previsto dalle leggi comunitarie degli anni precedenti, il capo I contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il capo II, invece, detta disposizioni particolari di adempimento diretto ed i criteri specifici di delega.
      Il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro per le politiche comunitarie, cui, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere.
      Oggetto della delega legislativa, da attuare entro diciotto mesi, sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.
      Si sottolinea, altresì, che l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari è stata estesa, in conformità alle indicazioni contenute nella legge comunitaria per l'anno 2002 (legge n. 14 del 2003),

 

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anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, che prevedono l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
      Il comma 6 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza» già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
      Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
      Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partners europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte delle leggi, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti - rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome (Corte costituzionale, sentenze n. 425 del 1999; n. 126 del 1996, relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).
      L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.
      Segnatamente, tale meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia per le regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
      L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato favorevolmente considerato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Stato-regioni», in occasione dell'esame di molteplici schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nelle leggi comunitarie dalla legge 1o marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) ad oggi, nonché in sede di esame delle citate leggi comunitarie stesse.
      Quanto al problema della copertura legislativa di detto fenomeno, si osserva, per completezza, che, ferma l'opportuna esplicitazione del meccanismo finora descritto nelle leggi comunitarie dal 2001 ad oggi, la disciplina di riferimento può essere tratta in generale dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, in conformità ai rammentati decisa della Consulta, idonei a fondare l'esercizio di un potere sostitutivo in ordine a materie di competenza
 

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esclusiva di regioni a statuto speciale e province autonome.
      L'articolo 2 detta princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.
      L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi statali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.
      Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni, e tanto in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
      L'articolo 4 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie. Al comma 2 si prevede la riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe previste al comma 1 alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli.
      L'articolo 5 prevede la delega al Governo per l'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze provocate dal rinnovamento operato dall'intervento delle norme comunitarie. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese, derogate o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, sospendere o modificare.
      Gli articoli 6 e seguenti recano disposizioni particolari di adempimento e criteri di delega specifici per le singole direttive in essi indicate.
      In particolare con l'articolo 6 viene modificato l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «TULPS», così recependo parzialmente la direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
      La citata direttiva 2004/57/CE elenca nell'allegato I gli articoli che nelle raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite sono considerati pirotecnici o munizioni e, nell'allegato II, quelli per i quali è richiesta una classificazione come articoli pirotecnici o esplosivi, ai fini della compiuta attuazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993.
      Nelle premesse della citata direttiva 2004/57/CE si precisa che alcuni di tali articoli, pur rientrando nella classe I delle raccomandazioni delle Nazioni Unite, hanno duplice funzione, potendo essere usati sia come esplosivi che come articoli pirotecnici, secondo la caratteristica predominante. Nell'allegato A al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, sul controllo degli esplosivi per uso civile, che ha sostituito l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del TULPS, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articolo 19), i prodotti che possono essere usati come esplosivi e come pirotecnici vengono già indicati come appartenenti alla Ia categoria (se munizioni), oppure alla IVa o Va categoria, gruppo C, D o E (se semplici giocattoli pirici).
      Sarebbe di conseguenza necessario, per la completa attuazione della citata direttiva 2004/57/CE, stabilire con un decreto ministeriale attuativo dell'articolo 20 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 272 del 2002, le
 

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caratteristiche tecniche, in relazione alle quali i prodotti in argomento possono essere considerati dell'una o dell'altra categoria, per il concetto di preponderanza.
      Per quanto riguarda i semplici manufatti pirotecnici, già declassificati dal novero dei prodotti esplodenti con decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973, si evidenzia che la riclassificazione di questi prodotti, in adesione alla direttiva 2004/57/CE, comporterebbe automaticamente la loro ricaduta, per il profilo dell'acquisto, nella disciplina alquanto «severa», prevista dall'articolo 55 del TULPS, con la conseguenza che gli esercenti la minuta vendita, per l'acquisto presso i loro esercizi commerciali di manufatti da ricondurre, in base all'emanando decreto riclassificatorio, nella Va categoria, gruppo D e gruppo E (dunque anche per giocattoli pirici tipo miccette et similia), dovrebbero preventivamente richiedere all'acquirente il porto d'arma o il nulla osta all'acquisto, oltre ad adempiere agli obblighi di registrazione e di comunicazione ai competenti uffici di polizia, come dimostra la lettura delle norme dell'articolo 55 del TULPS.
      Con l'articolo in argomento si stabilisce quindi, propedeuticamente al recepimento della direttiva 2004/57/CE, che:

          i manufatti di Va categoria, gruppi D ed E, permangano nel regime di libera vendita, in quanto materiali inoffensivi nell'impiego, tenuto conto che gli stessi erano già stati declassificati con il citato decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973;

          i manufatti di Va categoria, gruppo C, siano assoggettati a un regime di vendita controllata, consentendone l'acquisto ai soli maggiorenni muniti di valido documento di identità, fermi gli obblighi del rivenditore degli adempimenti di registrazione delle operazioni e di comunicazione delle stesse;

          i manufatti di IVa categoria, destinati a un uso abilitato, permangano nell'attuale regime, consentendone l'acquisto a soggetti muniti di porto d'arma o di nulla osta all'acquisto, rilasciato dal questore, fermi ovviamente gli obblighi del rivenditore alle registrazioni e comunicazioni prescritte.

      Per quanto concerne l'articolo 7, si ricorda che la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, all'articolo 4 ribadisce la facoltà per gli Stati membri di prevedere anche per i produttori di rifiuti pericolosi l'obbligo della tenuta di un registro degli stessi rifiuti, come stabilito all'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti.
      Pertanto, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, agli articoli 11, comma 3, e 12 ha stabilito l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti solo per gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e non per i liberi professionisti non inquadrati in un'organizzazione d'impresa.
      Successivamente la circolare del Ministero dell'ambiente del 14 dicembre 1999 sull'obbligo di smaltimento dei rifiuti speciali per gli studi dei medici di famiglia ha chiarito la portata delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, ribadendo l'esclusione dai predetti obblighi di tenuta del registro e di comunicazione, nel caso specifico, per «i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un'organizzazione d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari)». Pertanto, detti soggetti, ad oggi, adempiono solo all'obbligo della compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, nonché della conservazione per cinque anni di copia dello stesso, previsto all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, a riprova sia del corretto affidamento dei rifiuti in questione a ditta autorizzata al trasporto, sia dell'avvio degli stessi alla destinazione finale di smaltimento.
      La Corte di giustizia delle Comunità europee, con ordinanza del 28 settembre

 

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2004 (C-115/03), ha statuito che «l'obbligo di tenere un registro di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, riguarda tutti i produttori di rifiuti, tra cui gli studi medici-dentistici, e non solo i produttori di rifiuti pericolosi che esercitano la loro attività sotto forma di un'impresa o di un ente».
      Al fine di dare attuazione alla predetta ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee si è reso, pertanto, necessario prevedere, nel caso di produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, che l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sia adempiuto attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo. La disposizione consente, infatti, di adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 4 della citata direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, tenuto conto che dai formulari di identificazione sono desumibili tutti i dati previsti dall'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975.
      L'articolo 8, relativo alla valutazione di titoli e certificazioni acquisiti in altri Stati membri o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e nella Confederazione elvetica, è finalizzato a coprire casi di non applicabilità delle direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE sulla base dei princìpi contenuti nelle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 luglio 1999, causa C-234/97 e del 13 novembre 2003, causa C-313/01.
      Secondo dette sentenze l'ente competente a trattare domande relative all'accesso ad una qualche forma di attività che prevedano come requisito il possesso di titoli di studio o di certificazioni di esperienze professionali, è tenuto a valutare se i titoli e le conoscenze acquisiti dall'interessato negli Stati sopra indicati corrispondano a quelli richiesti dalle disposizioni nazionali.
      La norma fa salve tutte le norme già esistenti in materia di riconoscimenti a fini accademici e a fini professionali e mantiene ferma la competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valutare la corrispondenza dei titoli di studio provenienti da altri Stati membri con titoli previsti dall'ordinamento italiano.
      La previsione contenuta nell'articolo 9 è diretta a garantire l'applicazione della procedura di equipollenza di titoli di studio conseguiti da cittadini comunitari nelle scuole o istituti di altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica corrispondenti alla scuola italiana di livello primario e secondario.
      Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, agli articoli 379 e 380, prevede una procedura di equipollenza con i titoli di studio italiani di livello elementare e medio dei corrispondenti titoli conseguiti all'estero da cittadini lavoratori italiani e dai loro congiunti emigrati o da cittadini italiani residenti all'estero o che hanno risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e dai loro congiunti.
      Allo stato attuale non hanno più valore i motivi storici e sociali alla base della norma, ma diventa imperativo prevedere l'utilizzo della stessa procedura nel caso di titoli acquisiti da cittadini comunitari, ad oggi non espressamente previsti come destinatari della procedura stessa, per assicurare in tal modo il rispetto del principio di libera circolazione dei cittadini quale libertà fondamentale prevista dal Trattato.
      Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.
      Essi contengono entrambi l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l'unica differenza che riflette il diverso iter procedurale - prevedente la sottoposizione al parere delle
 

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Commissioni parlamentari - che deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive elencate nell'allegato B.
      In ordine agli obblighi discendenti dall'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 11 del 2005, secondo cui nella relazione al disegno di legge comunitaria «il Governo riferisce: a) sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa», si segnala quanto segue.
      In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2004:

Procedure ufficialmente aperte 251
di cui:
        per violazione del diritto comunitario 175
        per mancata trasposizione delle direttive 76
Classificazione per livello
1) violazione del diritto comunitario 175
    Ex articolo 226
        Messa in mora 82
        parere motivato 74
        messa in mora complementare 7
        parere motivato complementare 4
    Ex articolo 228
        Messa in mora 3
        Parere motivato 5
2) mancata trasposizione direttive 76
    Ex articolo 226
        Messa in mora 59
        Parere motivato 17
    Ex articolo 228
        Messa in mora 0
        Parere motivato 0
Classificazione per amministrazione competente:
        Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 70
        Ministero delle attività produttive 15
 

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        Ministero delle comunicazioni 2
        Ministero per i beni e le attività culturali 1
        Ministero dell'economia e delle finanze 21
        Ministero della giustizia 3
        Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18
        Ministero dell'interno 6
        Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2
        Ministero delle politiche agricole e forestali 5
        Ministero della salute 23
        Presidenza del Consiglio dei ministri 23
        Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14

      Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:

          2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive;

          2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

          2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

          2003/111/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che modifica l'allegato II della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

          2003/112/CE della Commissione, del 1o dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat;

          2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

          2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

          2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

          2003/116/CE della Commissione, del 4 dicembre 2003, recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con riguardo

 

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all'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

          2003/118/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di acefato, 2,4-D e paration metile;

          2003/119/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide;

          2003/120/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

          2003/121/CE della Commissione, del 15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;

          2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali;

          2004/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante;

          2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos;

          2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1;

          2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi;

          2004/5/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato;

          2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore;

          2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti;

          2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin;

          2004/31/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti;

          2004/43/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia;

 

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          2004/44/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;

          2004/45/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

          2004/46/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, che modifica la direttiva 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962);

          2004/47/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il betacarotene [E 160 a (ii)];

          2004/55/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

          2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham;

          2004/59/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bromopropilato;

          2004/60/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinoxifen;

          2004/61/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea;

          2004/63/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione;

          2004/64/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/84/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione;

          2004/65/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/68/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione;

          2004/69/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di «banche multilaterali di sviluppo»;

          2004/70/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2004/71/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis;

          2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio;

          2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico;

          2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che adatta la direttiva 2002/

 

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94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia;

          2004/87/CE della Commissione, del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

          2004/93/CE della Commissione, del 21 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

          2004/94/CE della Commissione, del 15 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX;

          2004/95/CE della Commissione, del 24 settembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifentrin e di famoxadone in essa fissate;

          2004/97/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione;

          2004/98/CE della Commissione, del 30 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei allo scopo di adattarne l'allegato I al progresso tecnico;

          2004/99/CE della Commissione, del 1o ottobre 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid;

          2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli;

          2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

          2004/115/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari.

      Non risultano, infine, disponibili i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera e), della citata legge n. 11 del 2005.
      Sul disegno di legge si è pronunciata in data 3 febbraio 2005 la Conferenza Stato- regioni, in sessione comunitaria, esprimendo parere favorevole senza osservazioni.

*    *    *    *

      Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e pertanto si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      Per assicurare la corretta copertura delle eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle pubbliche amministrazioni, che risultassero necessarie per dare corretta

 

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e completa attuazione a singole direttive per le quali il Governo riceve la delega dal Parlamento con il disegno di legge in esame, si è provveduto a introdurre una clausola generale di copertura all'articolo 2, comma 1, lettera d). Nell'esperienza, creatasi coordinando le attività di trasposizione di tutte le direttive nel nostro ordinamento, è emerso con una certa frequenza il problema dell'impossibilità o estrema difficoltà di riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento, se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contengano disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria.
      Se da tale mancata previsione si dovesse necessariamente fare derivare, come conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme che, sia pur necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'Erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia delle Comunità europee, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, è stata quindi elaborata la norma contenuta nel citato articolo 2, comma 1, lettera d), che appare sufficientemente garantista sia nei confronti delle esigenze di una corretta gestione del bilancio dello Stato, che della possibilità di un puntuale adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea anche in questi casi; è quella che si potrebbe definire una clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite massimo complessivo, per tutte le direttive oggetto di delega nella legge comunitaria, di 50 milioni di euro. Chiaramente, la legge finanziaria annuale predispone puntualmente idonei stanziamenti a favore del fondo in questione.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo

        La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
        In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2005 in esame.

B) Analisi del quadro normativo

        Il disegno di legge comunitaria per l'anno 2005 contiene disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari; tra questi, gli articoli 1 e 2 individuano i princìpi e i criteri generali della delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B.
        Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che i decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, siano adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare. La proposta è del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza prevalente sulla materia, di concerto, come nelle ipotesi di attuazione di direttive contenute nelle leggi comunitarie, con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
        Il comma 6 dell'articolo 1 reca una disposizione che prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura

 

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sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi. Il rapporto tra fonti statali e fonti regionali derivante dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, previsto nel comma 6, rispecchia la più generale strategia normativa introdotta con la citata legge n. 11 del 2005.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

        Le norme contenute negli articoli 6 e seguenti recano disposizioni particolari di adempimento e criteri di delega specifici per le singole direttive in esse indicate, che così incidono sulla normativa vigente.
        L'articolo 6 modifica l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recependo parzialmente la direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni, ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile.
        L'articolo 7 non incide direttamente su norme vigenti, limitandosi ad estendere gli adempimenti, in ordine alla tenuta di registri di carico e scarico, già obbligatori per le imprese ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche ai liberi professionisti non inquadrati in un'organizzazione d'impresa, produttori di rifiuti pericolosi.
        L'articolo 8 non incide direttamente su normative preesistenti o già vigenti nell'ordinamento in materia di riconoscimenti di titoli a fini accademici o professionali, ma le fa salve stabilendo che, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali ed ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica. Tale valutazione è subordinata alla preventiva acquisizione, sugli stessi, del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento.
        L'articolo 9 modifica il testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, garantendo l'applicazione della procedura di equipollenza di titoli di studio conseguiti da cittadini comunitari nelle scuole o istituti di altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica corrispondenti alla scuola italiana di livello primario e secondario.

D) Analisi di compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

        Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto

 

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dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partners europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

        Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

        Il provvedimento non incide su materie disciplinate da fonti regolamentari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa negli articoli 6 e 9.

 

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D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti dalle disposizioni del presente disegno di legge.

3. Ulteriori elementi

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

        Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Destinatari dell'intervento

        Destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati negli articoli di normazione diretta inseriti nel capo II del provvedimento.

B) Obiettivi e risultati attesi

        Con disegno di legge si intende realizzare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, attraverso il recepimento delle direttive contenute negli allegati A e B, nonché con il parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, previsto nell'articolo 6, con l'esecuzione di un'ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 7, e con l'adeguamento ai princìpi comunitari agli articoli 8 e 9, per prevenire il contenzioso.

C) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

        Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa, in quanto solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive contenute negli allegati A e B potrà essere verificata l'eventuale richiesta di incrementi delle attuali strutture amministrative coinvolte nell'attuazione degli stessi provvedimenti.
        In ordine agli articoli di cui al capo II, all'articolo 8 viene prevista la competenza, già in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ordine alla valutazione della corrispondenza dei titoli di studio provenienti da altri Stati membri con titoli previsti dall'ordinamento italiano.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini

 

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previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
      4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
      5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
      6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 

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e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
      7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
      8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali
della delega legislativa).

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

 

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          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

          c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a centocinquantamila euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a centocinquanta euro e non superiore a centocinquantamila euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

 

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          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a cinquanta milioni di euro;

          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

 

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Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

      1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati,

 

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ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
      2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
      2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
      3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

 

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Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004).

      1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma:

              1) le parole: «di qualsiasi genere» sono sostituite dalle seguenti: «di Ia, IIa, IIIa, IVa e Va categoria, gruppo A e gruppo B,»;

              2) dopo le parole: «dal Questore» sono inserite le seguenti: «, nonché materie esplodenti di Va categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità»;

          b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

              «Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Va categoria, gruppo D e gruppo E».

Art. 7.
(Adempimenti in materia di rifiuti
pericolosi).

      1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo

 

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della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
      2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

Art. 8.
(Valutazione di titoli e certificazioni
comunitarie).

      1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.
      2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento.

Art. 9.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,

 

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n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:

              1) le parole: «lavoratori italiani e loro congiunti emigrati», «lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati» e «lavoratori italiani o loro congiunti emigrati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica»;

              2) le parole: «all'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato diverso dall'Italia»;

              3) il comma 9 è abrogato;

          b) l'articolo 380 è abrogato.


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ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

        2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

        2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

        2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

        2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

        2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

      2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

 

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ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
      
      2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
      
      2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
      
      2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
        


Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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