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PDL 5734

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5734



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERGIO ROSSI

Istituzione dell'Osservatorio dei prezzi al consumo

Presentata il 18 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Quotidianamente ascoltiamo le indicazioni dei cittadini che hanno difficoltà nella gestione della quotidianità viste le oscillazioni dei prezzi al consumo.
      Ricordiamo come, secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2004 i prezzi alla produzione dei prodotti industriali italiani sono cresciuti del 2,7 per cento rispetto all'anno precedente, segnando così la variazione maggiore dal 2000 che si era chiuso con un +6 per cento. Nel solo mese di dicembre i prezzi sono scesi dello 0,20 per cento rispetto al mese precedente (la maggiore variazione negativa da maggio 2003 quando si registrò un -0,3 per cento), mentre sono saliti del 4,2 per cento rispetto a dicembre 2003.
      Lo scorso anno i prezzi alla produzione sono cresciuti in modo decisamente superiore alla media per i beni intermedi, che hanno infatti segnato un progresso del 5 per cento. Incrementi più contenuti, invece, si sono avuti per l'energia (+2,5 per cento), per i beni strumentali (+1,7 per cento) e per i beni di consumo (+1 per cento dovuto al +1,3 per cento dei beni di consumo durevoli e al +0,8 per cento dei beni di consumo non durevoli).
      A novembre del 2004 le vendite al dettaglio sono salite dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente, mentre sono scese dello 0,4 per cento rispetto a novembre 2003. Lo ha reso noto l'ISTAT, precisando che la variazione congiunturale registrata è la prima positiva dopo quattro mesi consecutivi di calo.
      Secondo le rilevazioni dell'ISTAT, le vendite di prodotti alimentari sono calate dell'1 per cento rispetto a un anno prima, a fronte del 0,1 per cento registrato da quelle di prodotti non alimentari. Complessivamente, nei primi undici mesi dell'anno, le vendite al dettaglio sono scese dello 0,4 per cento. Il calo tendenziale
 

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dello 0,4 per cento è il risultato di flessioni sia nella grande distribuzione (-0,4 per cento), sia nelle imprese operanti su piccole superfici (-0,5 per cento).
      Le imprese della grande distribuzione hanno registrato, rispetto a novembre 2003, una diminuzione dello 0,9 per cento per i prodotti alimentari e un incremento del 2,1 per cento per i prodotti non alimentari. Le imprese operanti su piccole superfici, invece, hanno segnato variazioni negative sia per i prodotti alimentari (-1,3 per cento) sia per i prodotti non alimentari (-0,4 per cento).
      Questi sono dati che fanno riflettere: le variazioni dei prezzi portano al crollo dei consumi.
      A fronte di tutto ciò si reputa sia giunto il momento di dare maggiori strumenti ai cittadini per potere essere informati sugli esercizi, diversi dalla grande distribuzione organizzata, che praticano i prezzi migliori per quanto riguarda una serie di prodotti di largo consumo, importanti per la vita quotidiana.
      A questo fine è stata individuata la possibilità di istituire l'Osservatorio dei prezzi al consumo.
      L'istituzione di tale Osservatorio prevede l'interazione tra le amministrazioni provinciali, comunali, le attività commerciali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali.
      In questo Osservatorio saranno inseriti prodotti scelti tra i generi alimentari, accessori per la casa, igiene personale ed abbigliamento.
      Inoltre saranno inseriti riferimenti storici in merito ai prezzi relativi allo stesso prodotto riferiti all'anno precedente, al penultimo ed all'ultimo aggiornamento, al fine di un utile raffronto con il passato.
      Con questa semplice operazione di coordinamento si raggiunge un duplice fine: in primo luogo un'informazione utile, fondamentale per il cittadino che utilizzando gli input provenienti dall'Osservatorio ha la possibilità di risparmiare sugli acquisti, in secondo luogo, per le piccole e medie attività commerciali, che hanno la possibilità, partecipando su base volontaria, di contrastare l'egemonia della grande distribuzione organizzata, che tante imprese ha fatto cessare.
      Al fine di promuovere una fattiva e costruttiva collaborazione, è data la possibilità per le imprese che decidono di partecipare all'Osservatorio di ottenere un finanziamento per l'implementazione o per l'aggiornamento della propria dotazione informatica, grazie al fondo stanziato dall'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
      Viene prevista inoltre la possibilità di informare le categorie più deboli che non posseggono mezzi informatici, tramite apposite postazioni attivate presso i comuni e le province.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge ha per oggetto l'implementazione della collaborazione tra le amministrazioni provinciali e comunali, le attività commerciali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di informare i consumatori sui prezzi più vantaggiosi presenti sul mercato.

Art. 2
(Osservatorio dei prezzi al consumo).

      1. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è istituito l'Osservatorio dei prezzi al consumo, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. L' Osservatorio fornisce informazioni sui prezzi dei principali beni di consumo.
      3. I consumatori possono consultare il valore dei prezzi di cui al comma 2 attraverso appositi portali informatici costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni.
      4. Le attività commerciali che aderiscono all'Osservatorio possono accedere al finanziamento del Fondo previsto al comma 205 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di rimuovere o implementare le proprie attrezzature informatiche.
      5. L'adesione delle attività commerciali all'Osservatorio è attuata su base volontaria e prevede che l'aggiornamento dei prezzi inseriti nell'Osservatorio sia di competenza della singola attività commerciale interessata.

 

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      6. Restano escluse dalla partecipazione alla borsa elettronica dei prezzi al consumo le attività commerciali legate alla grande distribuzione organizzata.

Art. 3.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Governo provvede ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare:

          a) la forma e le modalità di collaborazione tra le amministrazioni provinciali e comunali, le attività commerciali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          b) le tipologie dei prodotti da inserire in un paniere di riferimento da scegliere tra prodotti di alimentari, accessori per la casa e per l'igiene personale;

          c) l'inserimento di riferimenti storici in merito ai prezzi relativi allo stesso prodotto riferiti all'anno precedente, al penultimo e all'ultimo aggiornamento;

          d) le modalità di informazione per le categorie sociali più deboli sprovviste di mezzi informatici.

      2. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2006.


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