Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5732

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5732



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANNUNZIATA, SQUEGLIA

Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dal pagamento dei diritti d'autore per le manifestazioni organizzate senza fini di lucro

Presentata il 17 marzo 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Sono ormai moltissime le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno sviluppato negli ultimi decenni un rapporto costante con le diverse attività espressive e artistiche, in particolare con il teatro e con la musica.
      Le tante modalità nelle quali tale rapporto si è concretizzato testimoniano l'interesse che intorno al fenomeno si è creato. Corsi, laboratori, spettacoli, saggi, sono esperienze presenti ormai stabilmente in molte scuole, da quelle più estemporanee a quelle più complesse e articolate, da quelle orgogliose della propria autonomia progettuale a quelle che si affidano completamente ai professionisti del settore.
      Il linguaggio espressivo, che come tutte le attività artistiche riveste carattere universale e supera i limiti della parola, è un veicolo di straordinaria ricchezza e rilevanza per favorire il pieno sviluppo delle conoscenze, attitudini e abilità, spesso sommerse, di cui tutti gli alunni sono portatori e per promuovere processi di cooperazione, di solidarietà e di integrazione.
      A colmare una mancanza di piena legittimità di queste esperienze all'interno della scuola sono venute, negli ultimi anni, importanti prese di posizione istituzionali, in particolare:

          a) la direttiva del Ministero della pubblica istruzione n.133 del 3 aprile 1996 con la quale vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell'ambito

 

Pag. 2

della propria autonomia, possono fare riferimento per promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, per creare occasioni e spazi d'incontro da riservare loro, per favorire l'apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali;

          b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, e successive modificazioni, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

          c) il protocollo d'intesa siglato il 12 giugno 1997 tra il Ministero della pubblica istruzione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, relativo all'introduzione dell'educazione alle arti dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado.

      Tutti questi elementi danno la misura di quanta importanza si riconosca al linguaggio espressivo nel processo di formazione generale e armonica della persona e anche al bisogno di dare a esso un sempre maggiore incoraggiamento all'interno del percorso scolastico.
      Le diverse manifestazioni realizzate dalle istituzioni scolastiche quale prodotto e verifica delle attività svolte durante l'anno scolastico (rappresentazioni teatrali, concerti, saggi di fine anno, eccetera) rappresentano, dunque, un contributo significativo e una risposta efficace ai bisogni formativi che la scuola deve garantire. Ciò vale a maggior ragione nella quasi totalità dei casi in cui tali manifestazioni si svolgono in assoluta assenza di ogni fine di lucro.
      Purtroppo, allo stato attuale della nostra legislazione sulla tutela del diritto di autore - vedi per tutte la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto di autore» - anche questo tipo di attività è sottoposto ai tributi da corrispondere alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e, dato il loro carattere prettamente didattico, tali contributi si profilano come ostacoli particolarmente onerosi e sproporzionati per le già esigue finanze scolastiche.
      Per questa ragione il contributo da corrispondere alla SIAE nei casi suddetti rappresenta un freno particolarmente ingiusto alle tante attività espressive promosse con impegno, entusiasmo e dedizione dalle istituzioni scolastiche del nostro Paese.
      Dal momento in cui, come detto, le stesse Istituzioni recepiscono la valenza di queste importanti esperienze formative della scuola, le incoraggiano e le promuovono anche direttamente, non si comprende, dunque, la natura del tributo dovuto alla SIAE per le manifestazioni svolte nell'ambito di attività scolastiche non finalizzate a scopi di lucro.
      Con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si ritiene, pertanto, di formulare un dovuto e opportuno adeguamento alla normativa vigente.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In ogni caso sono fatte salve le utilizzazioni delle opere di cui al primo comma per manifestazioni svolte nell'ambito delle attività promosse dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, organizzate senza fini di lucro».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su