|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5732 |
a) la direttiva del Ministero della pubblica istruzione n.133 del 3 aprile 1996 con la quale vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell'ambito
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, e successive modificazioni, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
c) il protocollo d'intesa siglato il 12 giugno 1997 tra il Ministero della pubblica istruzione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, relativo all'introduzione dell'educazione alle arti dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado.
Tutti questi elementi danno la misura di quanta importanza si riconosca al linguaggio espressivo nel processo di formazione generale e armonica della persona e anche al bisogno di dare a esso un sempre maggiore incoraggiamento all'interno del percorso scolastico.
Le diverse manifestazioni realizzate dalle istituzioni scolastiche quale prodotto e verifica delle attività svolte durante l'anno scolastico (rappresentazioni teatrali, concerti, saggi di fine anno, eccetera) rappresentano, dunque, un contributo significativo e una risposta efficace ai bisogni formativi che la scuola deve garantire. Ciò vale a maggior ragione nella quasi totalità dei casi in cui tali manifestazioni si svolgono in assoluta assenza di ogni fine di lucro.
Purtroppo, allo stato attuale della nostra legislazione sulla tutela del diritto di autore - vedi per tutte la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto di autore» - anche questo tipo di attività è sottoposto ai tributi da corrispondere alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e, dato il loro carattere prettamente didattico, tali contributi si profilano come ostacoli particolarmente onerosi e sproporzionati per le già esigue finanze scolastiche.
Per questa ragione il contributo da corrispondere alla SIAE nei casi suddetti rappresenta un freno particolarmente ingiusto alle tante attività espressive promosse con impegno, entusiasmo e dedizione dalle istituzioni scolastiche del nostro Paese.
Dal momento in cui, come detto, le stesse Istituzioni recepiscono la valenza di queste importanti esperienze formative della scuola, le incoraggiano e le promuovono anche direttamente, non si comprende, dunque, la natura del tributo dovuto alla SIAE per le manifestazioni svolte nell'ambito di attività scolastiche non finalizzate a scopi di lucro.
Con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si ritiene, pertanto, di formulare un dovuto e opportuno adeguamento alla normativa vigente.
1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In ogni caso sono fatte salve le utilizzazioni delle opere di cui al primo comma per manifestazioni svolte nell'ambito delle attività promosse dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, organizzate senza fini di lucro».
|