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PDL 5739-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5739-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 marzo 2005 (v. stampato Senato n. 3307)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 marzo 2005

(Relatore: STRADELLA)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VI (Finanze) sul disegno di legge n. 5739. L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 7 aprile 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 5739.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 5739 e rilevato che:

              esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare alcuni aspetti della materia connessa alla gestione dei rifiuti nelle regioni della Campania e della Calabria;

              non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 4-bis, introdotto dal Senato che autorizza «l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225», definendone anche le finalità - dovrebbe valutarsi la portata normativa della disposizione in esame, atteso che dalla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004) discende già la possibilità di adottare le ordinanze di cui alla citata legge n. 225 del 1992, per le quali il testo in esame definisce le finalità; tale specificazione delle finalità delle ordinanze andrebbe inoltre valutata in relazione alle disposizioni della citata legge n. 225 del 1992, che attribuisce il potere di ordinanza - anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - sul presupposto della dichiarazione dello stato di emergenza, senza predeterminarne le finalità;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare i termini di adempimento di atti previsti dal testo, ed in particolare:

              a) all'articolo 1, comma 3, con riguardo al termine - assente nella disposizione in esame - entro cui il Commissario delegato presenta alla Cassa depositi e prestiti le attestazioni volte a consentire l'erogazione da parte della Cassa stessa delle risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo a titolo di anticipazione per le conseguenti iniziative solutorie;

              b) al comma 4 del medesimo articolo, che prevede un unico termine (di sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie

 

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da parte della Cassa depositi e prestiti) per la definizione del piano di rientro da parte sia dei soggetti interessati, sia del commissario delegato in via sostitutiva; la mancata differenziazione del termine, infatti, non consente di stabilire in quale momento si verifica la condizione che legittima l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Commissario.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

          esaminato il testo del disegno di legge C. 5739, di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2005, già approvato con modifiche dal Senato e recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

          rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili, quanto alle finalità perseguite, alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

          precisato che l'articolo 4 del decreto-legge non appare lesivo dell'autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente riconosciuta alle regioni in quanto, pur prevedendo un trasferimento di fondi da parte della regione Campania sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la bonifica dei suoli, configura il suddetto provvedimento come meramente facoltativo;

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La Commissione Finanze,

          esaminato il disegno di legge C. 5739 Governo, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio

 

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2005, n. 16, recante «Misure urgenti per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine entro il quale il Commissario delegato presenta alla Cassa depositi e prestiti le attestazioni relative alle situazioni debitorie dei comuni e dei relativi consorzi, onde consentire l'erogazione delle anticipazioni finanziarie da parte della Cassa medesima;

          b) in riferimento all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine entro il quale i comuni devono definire il piano di rientro delle anticipazioni finanziarie concesse dalla Cassa depositi e prestiti, scaduto il quale il Commissario delegato si sostituisce ad essi nella formazione del piano stesso;

          c) con riferimento all'articolo 4-bis, valuti la Commissione di merito se la previsione non risulti superflua, in quanto la possibilità di adottare ordinanze come quelle indicate nell'articolo discende già dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 225 del 1992;

          d) sempre con riferimento all'articolo 4-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire meglio la portata normativa della disposizione, in particolare per quanto riguarda la specificazione delle «doverose attività solutorie» cui si fa riferimento nella norma.


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