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PDL 5738

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5738



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, GIORDANO, CUSUMANO, SGOBIO, INTINI, ZANELLA, MAZZUCA, PECORARO SCANIO, CAZZARO, MARTELLA, RUZZANTE, SANDI, TRUPIA, VIANELLO, MARAN, COLASIO, FISTAROL, FRIGATO, STRADIOTTO, BIMBI, ROSATO, VALPIANA, GROTTO, GALANTE, BRUGGER

Disposizioni in favore delle vittime di atti dinamitardi verificatisi a decorrere dal 21 agosto 1994 in Friuli Venezia Giulia e in Veneto

Presentata il 22 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di parificare ad ogni effetto le vittime del cosiddetto «una bomber» alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. È evidente, infatti, che numerosi attentati riconducibili a quella matrice sono frutto dell'intento di suscitare terrore nella popolazione civile. Ferma restando la necessità che il colpevole venga individuato al più presto e adeguatamente punito, la presente proposta di legge tende a venire incontro alle vittime, alcune delle quali hanno subìto danni gravissimi. Si aggiunga che molte delle vittime sono minori e quindi per loro al danno fisico si associa anche l'inevitabile turbamento psicologico per la violenza subita.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A chiunque subisce una invalidità permanente, per effetto di ferite e di lesioni riportate in conseguenza di atti dinamitardi verificatisi a decorrere dal 21 agosto 1994 in Friuli Venezia Giulia e in Veneto o di altri atti della stessa natura, si applicano le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, alla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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