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PDL 5715

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5715



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS, COLLÈ

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

Presentata il 10 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La situazione del traffico attraverso le Alpi è risultata, a partire dagli anni ottanta, sempre più difficile e il corridoio del Brennero costituisce da sempre l'asse di collegamento nord-sud maggiormente utilizzato per il trasporto di merci a lunga percorrenza. Nel 1999, 1,55 milioni di automezzi pesanti hanno trasportato, attraverso il Brennero, 25,2 milioni di tonnellate di merce con un aumento del 47 per cento rispetto al 1993. Il traffico merci totale lungo il Brennero è stato pari, nel 1999, a 33,4 milioni di tonnellate. I dati invece che si riferiscono al trasporto merci solo su rotaia sono, se paragonati a queste cifre, molto più ridotti, parliamo nel 2001 soltanto di 8,2 milioni di tonnellate circa. Le previsioni per il 2015 riguardanti il traffico merci complessivo (strada e rotaia) parlano di circa 50 milioni di tonnellate.
      Abbiamo voluto citare queste cifre in apertura della presente relazione di accompagnamento della proposta di legge di ratifica dell'Accordo del 2004 per la realizzazione del tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, come elemento di profonda riflessione sulle problematiche inerenti il preoccupante aumento del traffico su gomma nell'arco alpino e le conseguenze ineluttabili di tale movimento sull'ecosistema delle zone interessate e sulla qualità della vita delle popolazioni residenti.
      Per questi motivi nel luglio del 1986 a Roma i Governi della Germania, dell'Austria e dell'Italia firmarono un protocollo di intesa per avviare lo studio di fattibilità
 

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per il nuovo valico ferroviario del Brennero; infatti l'unica soluzione esistente all'aumento repentino del traffico su gomma nell'asse del Brennero è quello del potenziamento dell'asse ferroviario comprendente anche la costruzione della galleria di base del Brennero. Lunga 56 chilometri, questa costituisce il cuore dell'asse Monaco di Baviera-Verona, inserito nel collegamento ferroviario ad alta velocità per il trasporto combinato nord-sud Berlino-Napoli.
      Nel corso degli anni novanta sono stati portati avanti gli studi di fattibilità per la galleria ed è stato costituito un Gruppo europeo di interesse economico denominato «GEIE Galleria di base del Brennero» composto da due soci, la Brenner Eisenbalm Gmbh (Beg) e Ferrovie dello Stato Spa (FS).
      In Italia, ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 la societa Autostrada del Brennero Spa è stata autorizzata a costituire riserve in base a un proprio programma economico-finanziario, destinate al rinnovo della infrastruttura ferroviaria sull'asse del Brennero. Questo innovativo sistema di finanziamento delle opere è contenuto anche nel Libro Bianco della Commissione europea del settembre del 2001 riguardante la politica europea dei trasporti fino al 2010, che pone il trasporto ferroviario al centro della futura politica europea dei trasporti.
      Completata la prima fase relativa al progetto, i due Governi hanno deciso di procedere con una seconda fase per il completamento e la progettazione della galleria, in un vertice che si è svolto a Vienna il 1o aprile 2003 e si è concluso con una dichiarazione congiunta dei due Ministri. Tutto ciò ha portato alla firma il 30 aprile 2004 a Vienna presso l'ambasciata italiana di un Accordo di Stato per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero.
      La presente proposta di legge di ratifica dell'Accordo di Vienna intende essere un sollecito al Governo italiano a porre all'ordine del giorno del Parlamento il proprio disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione, allo stato non ancora presentato, per giungere in tempi rapidissimi all'approvazione del testo in questione, anche perché in Austria nel giugno del 2004 il Comitato trasporti del Parlamento ha già approvato una legge federale che prepara il terreno per la costruzione della galleria di base del Brennero, decisione confermata in data 22 luglio 2004 dal Bundesrat austriaco.
      Per quanto riguarda i contenuti specifici dell'Accordo, l'articolo 1 precisa che le Parti si impegnano a promuovere la costruzione delle opere necessarie alla realizzazione di un tunnel ferroviario finalizzato al transito misto merci/viaggiatori, la cui entrata in servizio dovrà avere luogo entro il 2015.
      Con l'articolo 2 si stabiliscono le definizioni in particolare di «progetto» e di «parte comune», per la quale si deve intendere l'insieme delle opere, impianti e attrezzature costruiti e da costruire nel tracciato della galleria con il relativo elenco. L'articolo 3 chiarisce quale è l'ambito di applicazione dell'Accordo che si riferisce a tutte le fasi del progetto fino alla messa in esercizio. Nell'articolo 4 vengono definiti quali devono essere, da parte del promotore (la BBT SE), gli studi e le ricognizioni da effettuare nella seconda fase, iniziata il 1o aprile 2003 e che si dovrà concludere entro tre anni. L'articolo comprende anche l'elenco delle attività propedeutiche per la realizzazione della parte comune. L'articolo 5 contiene la trasformazione della Commissione Bilaterale (CB) in Commissione Intergovernativa con l'entrata in vigore del presente Accordo, che avrà il compito di formulare ai rispettivi Governi proposte in ordine alle successive fasi.
      Con l'articolo 6 si vuole definire la figura del Promotore. Il GEIE BBT è trasformato, con le modalità previste dalla legislazione europea e nazionale, in Società per azioni europea che avrà sede durante la fase di progettazione a Innsbruck con sede secondaria a Bolzano, mentre durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio della galleria avrà sede a Bolzano con sede secondaria
 

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a Innsbruck. Dopo la messa in esercizio la Società Europea o quella che ne avrà la gestione avrà la sede a Innsbruck. L'articolo 7 reca alcune disposizioni demaniali e fondiarie relative all'appartenenza delle opere, delle acque o dei minerali eventualmente ritrovati durante i lavori effettuati.
      L'articolo 8 dispone che per l'applicazione di leggi e di regolamenti ci si riferisce all'ordinamento giuridico in vigore nei rispettivi Stati. Nell'articolo 9 sono esposte le norme riguardanti il finanziamento. Gli studi generali della parte comune del progetto qualora non fossero finanziati dalla sovvenzione comunitaria, sono finanziati in parti uguali dai due Stati. Per il finanziamento delle fasi successive le Parti chiederanno la concessione di sovvenzioni comunitarie impegnandosi, in mancanza di queste, a fare ricorso per il residuo finanziamento a mezzi privati del modello PPP (partenariato pubblico privato). La Parti si impegnano per un finanziamento incrociato per assicurare la copertura finanziaria della costruzione della galleria di base del Brennero. Dopo la messa in esercizio della galleria i costi saranno suddivisi in parti uguali, qualora non sia stato preso altro accordo in merito. L'articolo 10 disciplina l'eventuale verificarsi di controversie, da risolvere prima per via diplomatica poi tramite collegio arbitrale. L'ultimo articolo del presente Accordo disciplina l'entrata in vigore dello stesso. Ciascuna delle Parti deve notificare all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore dell'Accordo che avrà validità a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della seconda delle due notifiche.
      Vista l'importanza del provvedimento ne auspichiamo la rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 36.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunità europea per i

 

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progetti della Rete transeuropea di infrastruttura dei trasporti sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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