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PDL 5678

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5678



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GAMBA, GIORGIO CONTE

Equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale «Francesco Morosini» di Venezia e altre disposizioni concernenti gli ex allievi delle scuole militari

Presentata il 2 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con il Trattato di pace del 1947 veniva imposta all'Italia la possibilità di conservare un solo collegio militare oltre alle Accademie. Per la sua storica anzianità e per le sue alte tradizioni militari venne scelta la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli, rinunciando ai Collegi navali di Venezia e di Brindisi, nonché alle Scuole militari di Milano e Roma.
      Il 2 ottobre 1961 la Marina militare italiana istituì il Collegio navale «con lo scopo preminente di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività ad essa connesse». Inoltre compito fondamentale del Collegio era quello di «dare ai giovani una solida base culturale, una profonda educazione civica, un sano amor di Patria ed attaccamento alle Istituzioni: fare di essi prima e soprattutto dei buoni cittadini ed uomini retti».
      In pratica, per rispettare le norme del Trattato di pace, venne ricostituito l'antico Istituto di Venezia, senza però concedere agli allievi lo status di militari.
      Questi pertanto, pur essendo militarmente inquadrati, accettando la vita militare in tutte le sue forme e assoggettandosi ad un ordinamento strettamente mutuato dai vigenti regolamenti della disciplina militare, non hanno goduto dei benefìci derivanti dallo status medesimo e in particolare del riconoscimento dell'anzianità militare e di servizio, invero concessa agli omologhi della Scuola militare «Nunziatella».
      Tale disparità di condizione fu riconosciuta dal legislatore che, con decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, confermava
 

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la natura prettamente militare dell'Istituto veneziano, trasformandolo da «Collegio» a «Scuola navale militare Francesco Morosini». Dal 5 gennaio 1998 inoltre, con il nuovo ordinamento istituzionale degli allievi, gli stessi portano le stellette e sono equiparati, a livello economico, ai marinai «comuni di seconda classe».
      Ciò ha però creato un senso di disparità per coloro i quali hanno frequentato i corsi dell'Istituto dal 1961 al 1998. Infatti, pur rimanendo sostanzialmente inalterati i percorsi formativi, l'organizzazione interna e la struttura di comando, solo dalla «militarizzazione» gli allievi possono godere dei vantaggi del loro status, esigenza peraltro particolarmente sentita da coloro i quali hanno proseguito la carriera nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato.
      La presente proposta di legge mira quindi a sanare la disparità di trattamento determinando condizioni di equità, equiparando il periodo trascorso al Collegio navale «Francesco Morosini» al servizio militare, in analogia a quanto già in essere per la «Nunziatella» e, a partire dal 1998, per la stessa Scuola navale e per la Scuola militare «Teuliè».
      L'equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale «Francesco Morosini» consente l'estensione agli ex allievi dei benefìci di carattere previdenziale, già previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
      Peraltro il dispositivo della proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, poiché viene prevista l'esclusione di eventuali riliquidazioni di posizioni previdenziali già in essere. Per i trattamenti previdenziali ancora da erogare non vi sarebbe alcun incremento in termini monetari ma verrebbe disposta esclusivamente un'anticipata maturazione del relativo diritto.
      In riferimento agli iscritti alle casse e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privati o privatizzati, l'equiparazione al servizio militare del periodo citato lo rende utilizzabile ai fini del riscatto volontario, già previsto dai diversi rispettivi ordinamenti.
      Conformemente alle disposizioni vigenti è inoltre prevista la possibilità, per il settore pubblico, di riscatto a domanda del periodo di frequenza dei corsi del Collegio navale, anche ai fini del trattamento di fine rapporto, ma quindi con oneri a carico degli interessati.
      La proposta di legge prevede altresì ulteriori misure riferite agli ex allievi di tutte le Scuole militari che successivamente, secondo le diverse modalità indicate dalle disposizioni di legge vigenti, sono stati nominati ufficiali di complemento o in ferma prefissata, o anche, direttamente, ufficiali delle Forze di completamento, comunque in congedo, finalizzate all'attribuzione di un grado più elevato.
      Appare infatti opportuno valorizzare il particolare e ulteriore periodo di formazione militare costituito dalla frequenza dei corsi delle scuole militari per quegli allievi, che successivamente sono comunque entrati a fare parte dei ruoli degli ufficiali e dei sottoufficiali in congedo, destinati a completare le esigenze delle Forze armate per straordinarie necessità e in particolari periodi temporali. Tale istanza pare tanto più sentita, non solo come riconoscimento morale, nel quadro della nuova organizzazione delle Forze armate, a seguito della cessazione del servizio militare di leva. Le disposizioni relative all'attribuzione di un grado superiore, viceversa, non riguardano il personale del servizio permanente.
      La proposta di legge è composta di tre articoli. Con il primo, il periodo trascorso al Collegio navale «Francesco Morosini» è equiparato al servizio militare ai fini previdenziali, anche se con applicazione ai soli trattamenti non ancora liquidati alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che per il settore pubblico il periodo è riscattabile a domanda ai fini del trattamento di liquidazione ovvero, qualora sia avvenuto il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine rapporto. Il comma 3 prevede l'utilizzabilità del suddetto periodo
 

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ai fini del riscatto, per gli iscritti alle casse e agli enti gestori autonomi, secondo i rispettivi ordinamenti.
      L'articolo 2 prevede che le modalità per l'attribuzione di un grado più elevato agli ex allievi delle Scuole militari poi nominati ufficiali nelle Forze di completamento, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, siano definite, con decreto, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze secondo le rispettive competenze, in relazione alle specifiche esigenze.
      L'articolo 3 prevede la promozione al grado immediatamente superiore per gli ufficiali e i sottufficiali delle categorie in congedo che, in precedenza, hanno completato senza demerito i corsi regolari presso le Scuole militari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il periodo trascorso presso il Collegio navale «Francesco Morosini» di Venezia, successivamente soppresso e le cui attribuzioni sono state trasferite alla omonima Scuola navale militare, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302, è a tutti gli effetti equiparato al servizio militare ed è valido per l'inquadramento economico e per la determinazione di anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.
      2. Il periodo di cui al comma 1, per i dipendenti del settore pubblico, è riscattabile, a domanda, ai fini del trattamento di liquidazione ovvero, qualora l'interessato abbia provveduto a effettuare il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine rapporto.
      3. Per gli iscritti alle casse e agli enti privati o privatizzati, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo è equiparato al servizio militare ed è utilizzabile ai fini del riscatto, in base ai rispettivi ordinamenti.
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai trattamenti previdenziali non ancora liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Al comma 7 dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) le modalità per il riconoscimento del titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del grado più elevato, in

 

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riferimento a quanto disposto al comma 6, a coloro i quali hanno completato senza demerito i corsi regolari presso le Scuole militari "Nunziatella" e "Teuliè" nonché presso la Scuola navale militare "Francesco Morosini". Ai fini di cui alla presente lettera, si intende compreso anche il completamento senza demerito dei corsi regolari svolti dal soppresso Collegio navale "Francesco Morosini", le cui attribuzioni sono state trasferite alla citata Scuola navale militare "Francesco Morosini"».

Art. 3.

      1. Il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza delle categorie in congedo, di ogni ruolo e grado, che ha in precedenza completato senza demerito i corsi regolari presso le Scuole militari «Nunziatella» e «Teuliè» nonché presso la Scuola navale militare «Francesco Morosini», è promosso al grado superiore. Il presente comma si applica anche alle medesime categorie di personale che hanno completato senza demerito i corsi regolari svolti dal soppresso Collegio navale «Francesco Morosini».


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