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PDL 5712

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5712



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROMANI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, e disposizioni per l'introduzione di sistemi telematici di bordo

Presentata il 10 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La IX Commissione della Camera dei deputati, lo scorso 1o febbraio, ha approvato la risoluzione n. 8-00110 con la quale si impegna il Governo ad adottare con urgenza «ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a riportare il sistema normativo vigente in materia di circolazione e di sicurezza stradale ad un contesto di chiarezza, nel superiore interesse della collettività». L'impegno del Governo trova la sua ratio nella sentenza n. 27 del 12-24 gennaio 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella parte dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». La citata sentenza ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo assoggettare il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando non comunichi all'autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale, assoggettandolo, tuttavia, alla sanzione pecuniaria (da 357,35 euro a
 

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1.433,55 euro e che va ad aggiungersi a quella prevista per l'infrazione commessa), di cui dall'articolo 180, comma 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, nel caso di mancata comunicazione dei suddetti dati. In tale modo verrebbe sanata quella disparità di trattamento tra i proprietari dei veicoli, discriminati a seconda che siano persone giuridiche o fisiche e in riferimento alle persone fisiche, che siano munite o meno di patente di guida.
      Tuttavia si deve segnalare che anche l'applicazione del citato articolo 180, comma 8, suscita forti perplessità in quanto l'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»; ancora stabilisce che «Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa». Dal combinato disposto dei due princìpi si potrebbe dedurre che se il proprietario del veicolo non ricorda colui che effettivamente era alla guida al momento dell'infrazione, non può essere assoggettato all'ulteriore sanzione amministrativa di cui all'articolo 180, comma 8, proprio perché il non ricordare non può essere elevato a colpa. Del resto la comunicazione che deve essere resa dal proprietario non ha un carattere di obbligatorietà, ma rappresenta una facoltà, mentre la disposizione dell'articolo 180, comma 8, sembrerebbe sottesa proprio al carattere obbligatorio dell'invito dell'autorità di presentarsi agli uffici della polizia per fornire informazioni o esibire i documenti ai fini dell'accertamento della violazione.
      Nell'ottica di responsabilizzare il proprietario del veicolo e mantenendo il principio di responsabilità in solido di cui all'articolo 196, la presente proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce che qualora il proprietario del veicolo non comunichi i dati richiesti dall'autorità, è tenuto al pagamento del doppio della sanzione amministrativa prevista per l'infrazione commessa. Tale disciplina si applica anche alle persone giuridiche al fine di evitare delle palesi disparità di trattamento. Inoltre in tale modo si risponderebbe alle finalità di ragionevolezza e di proporzionalità delle sanzioni.
      Altra conseguenza della citata sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 è il fatto che gli organi di polizia non possono più richiedere al proprietario del veicolo di comunicare i dati identificativi del conducente entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale. La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rilevare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione». Da qui la necessità di prevedere che il termine di trenta giorni decorra dalla definizione della contestazione effettuata, come definita dal comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, salvaguardando in tale modo anche i diritti di difesa.
      Inoltre, la presente proposta di legge allo scopo di rispondere alle necessità di chiarezza giuridica, all'articolo 2, prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 5-8 aprile 2004, ha dichiarato incostituzionale non solo per la violazione dell'articolo 3 della Costituzione (essendo la parità dei cittadini davanti alla legge «enormemente turbata dall'onere imposto al ricorrente non benestante»), ma anche per la violazione dell'articolo 24 («considerato che in queste condizioni, i cittadini meno facoltosi» si vedrebbero «indirettamente privare della possibilità di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave nocumento al principio che la difesa è diritto inviolabile»).
      Infine, poiché la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie dello Stato, l'articolo 3 prevede l'incentivazione all'installazione a bordo delle autovetture di sistemi telematici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, dalla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo comunica, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante, o un suo delegato, è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo, persona fisica o persona giuridica, omette di fornirli, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva, pari al minimo edittale della sanzione corrispondente alla infrazione commessa. La

 

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comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica».

Art. 2.

      1. Il comma 3 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 3.

      1. Per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure atte ad incentivare l'installazione, sugli autoveicoli di nuova fabbricazione, di sistemi telematici di bordo.
      2. Sul decreto di cui al comma 1, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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