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PDL 5710

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5710



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo

Presentata il 10 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo sviluppo economico del nostro Paese e la conseguente riorganizzazione del tempo dedicato all'attività lavorativa hanno determinato un aumento del tempo libero tale da offrire maggiori possibilità per la pratica di un'attività motoria, ricreativa e sportiva.
      In questo contesto il ballo e la danza hanno avuto una fase di grande espansione, in quanto interessano ogni ceto sociale, si praticano ad ogni età, incidono profondamente sia sulla struttura psicofisica dell'individuo sia sul tessuto politico-sociale, dato il loro considerevole potere aggregante.
      Il legislatore non può, quindi, più esimersi dal promuovere, disciplinare e controllare un'attività di così elevata rilevanza nell'interesse del singolo e per la crescita della comunità civile.
      La rilevanza risulta evidente dallo «spessore» dell'attività del ballo e della danza, che nel nostro Paese è praticata da circa otto milioni di persone adulte, occupa settemila maestri qualificati, cioè che hanno superato l'esame dell'organismo professionale di categoria, e altrettanti insegnanti non qualificati, dei quali il 30 per cento lavora nel settore del ballo a tempo pieno e gestisce scuole, associazioni, circoli; ma fra maestri, personale per la gestione dei lavori e orchestrali, gli addetti sono oltre centoventimila, di cui almeno un terzo a tempo pieno.
      Il settore, con oltre ottantamila competitori, regolarmente iscritti alle associazioni amatoriali, e un indotto di duecentocinquantamila nel ballo sociale, con ottocento competizioni ufficiali annue seguite da oltre un milione e mezzo di
 

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spettatori, ha un fatturato di quasi un miliardo e mezzo di euro annui, che può senz'altro considerarsi triplicato se valutato in rapporto a settori collaterali: orchestre strumenti musicali, case discografiche, sale pubbliche, dancing, discoteche e relative progettazioni e costruzioni, abbigliamento per le competizioni, riviste specializzate, videotecnica.
      È da considerare inoltre che la carenza di una specifica normativa ha determinato e continua a determinare, in misura sempre crescente, una notevole evasione fiscale, anche verso la Società italiana degli autori ed editori, determinata da pseudo-istruttori non iscritti all'albo professionale di categoria e dalla difficile individuazione, da parte degli ispettori preposti, degli infortuni verificatisi durante le competizioni, dovuti a mancanza di adeguata educazione fisica, nonché degli incidenti nei locali aperti al pubblico, spesso non conformi alle norme di pubblica sicurezza.
      Per quanto esposto, e per il ruolo trainante svolto dall'Italia nel contesto europeo ed extraeuropeo dell'attività del ballo, risulta urgente e necessario un intervento legislativo per regolarne gli aspetti professionali, con una specifica disciplina della professione di maestro di ballo che tuteli i cittadini, nell'interesse della collettività e per la salvaguardia degli interessi dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività professionale di maestro di ballo.

Art. 2.
(Competenze).

      1. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente a organismi operanti in ambito regionale, la competenza relativa all'attuazione della presente legge spetta al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali attribuisce i compiti ispettivi a personale di qualifica dirigenziale.
      3. Spettano ai comuni le funzioni di vigilanza volte a evitare l'esercizio abusivo della professione di maestro di ballo e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 3.
(Definizione, ruolo e funzioni
del maestro di ballo).

      1. È maestro di ballo chi ha conseguito l'idoneità all'esame professionale ai sensi dell'articolo 6 e svolge come professione, anche se in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività ovvero una sola di esse:

          a) insegnamento delle tecniche di ballo e di danza a singoli o a gruppi di persone, sia a scopo ricreativo, sia per la

 

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preparazione a competizioni, manifestazioni, spettacoli teatrali o con finalità analoghe, ivi comprese le attività complementari previste nei corsi della scuola dell'obbligo;

          b) organizzazione o conduzione di competizioni, manifestazioni, spettacoli di ballo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

          c) espletamento delle funzioni di giudice e ufficiale di gara in tutte le competizioni organizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

          d) consulenza professionale alla progettazione, realizzazione, manutenzione, conduzione e controllo di locali destinati allo svolgimento delle attività connesse al ballo di cui alle lettere a), b) e c).

      2. È riservato ai maestri di ballo abilitati alla libera professione e iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 5 lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 effettuate in qualsiasi luogo e sotto il patrocinio di qualsiasi ente, ivi comprese le palestre comunali e di altri enti pubblici territoriali, i centri per la terza età, i circoli affiliati al Comitato olimpico nazionale italiano, i palazzi dello sport, e comunque laddove possono essere necessarie, sia a livello preventivo sia durante l'attività, verifiche e prescrizioni per la salvaguardia della salute dei partecipanti, per la sicurezza dei presenti, nonché per il rispetto delle norme locali sulla sanità pubblica e delle leggi di pubblica sicurezza.
      3. Gli enti pubblici e gli organismi a carattere associativo senza scopo di lucro il cui fine sociale consiste in tutto o in parte nella promozione e nello sviluppo del ballo quale attività culturale, ricreativa, sportiva e agonistica per i propri associati, si servono, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, di maestri di ballo iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5.

 

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Art. 4.
(Licenza di abilitazione professionale).

      1. La licenza di abilitazione professionale a svolgere l'attività di maestro di ballo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, e comporta il pagamento delle tasse di concessione nella misura prevista per gli albi professionali.
      2. Dell'avvenuto rilascio della licenza a svolgere l'attività di maestro di ballo è data comunicazione, a cura dell'autorità competente di cui al comma 1, agli enti preposti alla vigilanza sulle attività professionali, mediante l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 5.
      3. La licenza di cui al comma 1 è rilasciata, a domanda dell'interessato, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

          a) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

          b) comprovata capacità tecnico-didattica, attestata dal superamento degli esami teorici e pratici di cui all'articolo 6;

          c) idoneità fisica e psicofisica all'insegnamento attestata dall'azienda sanitaria locale con certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

          d) licenza di scuola media inferiore, o di licenza elementare per i nati in data anteriore al 1o gennaio 1949;

          e) maggiore età già raggiunta alla data di presentazione della domanda;

          f) non avere subìto condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali è stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

          g) residenza o domicilio o stabile dimora in un comune del territorio italiano.

 

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      4. La licenza ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione di una domanda corredata:

          a) da un certificato dell'azienda sanitaria locale attestante l'idoneità fisica e psicofisica all'insegnamento, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

          b) dall'attestazione di frequenza ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8.

Art. 5.
(Istituzione dell'albo professionale
nazionale dei maestri di ballo).

      1. La licenza di cui all'articolo 4 consente l'iscrizione all'albo nazionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale di maestro di ballo di cui all'articolo 3. L'albo professionale è tenuto e aggiornato a cura dell'autorità competente di cui all'articolo 2.
      2. L'esercizio della professione di maestro di ballo è subordinato all'iscrizione all'albo professionale.
      3. L'esercizio della professione da parte di maestri di ballo non in possesso dei requisiti di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 4, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento dello Stato di provenienza, purché svolta in Italia solo a titolo occasionale, non è subordinato all'iscrizione all'albo professionale.
      4. È considerato esercizio non occasionale della professione di maestro di ballo l'attività svolta, anche solo stagionalmente, nel territorio italiano anche nell'ambito delle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3.
      5. La mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 comporta la cancellazione dall'albo professionale.
      6. L'albo professionale è unico. Di ogni iscritto è menzionato l'orientamento tecnico per il quale ha sostenuto la prova di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6. Tale orientamento ha rilevanza esclusivamente ai fini didattici e organizzativi interni alle federazioni professionali e amatoriali di categoria.

Art. 6.
(Modalità e requisiti per l'acquisizione della licenza di abilitazione professionale).

      1. Almeno una volta l'anno l'autorità competente bandisce le prove di esame finalizzate al conseguimento della licenza di maestro di ballo per le figure professionali di cui all'articolo 3, a seguito della verifica del possesso di adeguate caratteristiche professionali da parte del candidato; in particolare è accertato il possesso dei seguenti requisiti:

          a) carattere, maturità, capacità didattica ed espositiva;

          b) conoscenze psicopedagogiche dell'attività motoria negli adolescenti, negli adulti e negli anziani, con un approccio teorico-pratico al processo educativo;

          c) conoscenza delle norme di pubblica sicurezza, di igiene, di sanità pubblica, tributarie e fiscali in ordine all'attività professionale di insegnamento del ballo, all'organizzazione di competizioni e di manifestazioni pubbliche e alla gestione di locali adibiti al ballo;

          d) conoscenza delle origini e della storia dei balli, dei ritmi musicali e della divisione e quadratura musicali;

          e) conoscenza teorica, pratica e dimostrativa dei movimenti, delle figure e delle amalgamazioni relativamente ai principali balli ricreativi, sportivi e amatoriali inerenti all'orientamento tecnico di cui al comma 2;

          f) conoscenza della legislazione vigente sulla tutela sanitaria delle attività sportive;

          g) esperienza tecnico-didattica di almeno dodici mesi, sotto la continua e costante presenza di un maestro iscritto all'albo professionale da almeno cinque anni, certificata dallo stesso mediante idonea dichiarazione;

 

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          h) elementi di primo soccorso.

      2. Gli orientamenti tecnici sono suddivisi nelle seguenti discipline:

          a) modern dance;

          b) ballo da sala e liscio unificato;

          c) stile internazionale standard;

          d) stile internazionale latini;

          e) danze jazz;

          f) balli folk;

          g) tango argentino;

          h) ballo sociale.

      3. Almeno sei mesi prima della data fissata per l'espletamento degli esami di cui al presente articolo sono resi noti, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i calendari e le sedi di esame.
      4. I candidati devono fare pervenire la domanda di ammissione, corredata dai documenti necessari, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'espletamento degli esami. Fa fede la data del timbro postale di accettazione ovvero, in caso di consegna a mano, la data di protocollo all'ufficio accettante.
      5. Per l'espletamento delle operazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente si avvale del supporto logistico e organizzativo dell'Associazione nazionale maestri di ballo (ANMB), associazione con personalità giuridica eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno 19 novembre 1998, di cui al comunicato del Ministero dell'interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998.
      6. Nella domanda di cui al comma 4 il candidato indica l'orientamento tecnico scelto per la prova pratica di cui al comma 2.

 

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Art. 7.
(Organizzazione e rilascio dell'attestato
di licenza di abilitazione professionale).

      1. La commissione esaminatrice per gli esami di cui all'articolo 6 è composta da:

          a) cinque membri iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5 abilitati da non meno di dieci anni nell'orientamento tecnico corrispondente alla sessione di esame in corso;

          b) tre membri iscritti all'albo professionale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado abilitati da non meno di cinque anni nell'orientamento tecnico corrispondente alla sessione di esame in corso;

          c) un medico;

          d) un membro esperto in materia educativa designato dalle organizzazioni sindacali della scuola;

          e) un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

      2. I commissari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono designati dall'ANMB dando priorità, ai fini della lettera a), a coloro che hanno conseguito il maggior numero di orientamenti tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 6 e, ai fini della lettera b), a coloro che hanno conseguito il più elevato titolo di studio.
      3. Il giudizio della commissione è di «idoneo» o «non idoneo». La decisione è formulata a maggioranza della metà più uno dei componenti presenti con diritto di voto. La decisione è definitiva. La sessione di esame è valida se sono presenti almeno sei componenti con diritto di voto. Viene rilasciato contestualmente l'attestato.
      4. Il trattamento economico dei commissari è costituito da gettoni di presenza.

 

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      5. Il funzionamento della commissione, il contenuto delle prove di esame e ogni altra modalità di attuazione del presente articolo sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.
      6. Possono assistere agli esami gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5.

Art. 8.
(Organizzazione e funzionamento dei corsi di aggiornamento).

      1. I corsi di aggiornamento professionale sono curati dall'autorità competente di cui all'articolo 2 che si avvale del supporto organizzativo dell'ANMB, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.
      2. I corsi di cui al comma 1 vertono sulle materie oggetto di esame di cui al comma 1 dell'articolo 6, con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere c), f) e h) del citato comma 1 dell'articolo 6.
      3. I corsi di cui al comma 1 hanno cadenza annuale. Il programma dei corsi contiene gli argomenti che si intendono trattare e il nome dei docenti. Copia del programma è trasmessa all'autorità competente unitamente all'elenco dei partecipanti.
      4. Il programma, il calendario, il nome dei docenti e il luogo di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 sono comunicati, con tre mesi di anticipo, agli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5 e sono pubblicati sugli organi di stampa specializzati in materia di ballo, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.
      5. Gli attestati di frequenza ai corsi di cui al comma 1 sono sottoscritti dai docenti intervenuti.

Art. 9.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento di attuazione predisposto da una commissione di iscritti all'ANMB nominata dal Ministro per i beni

 

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e le attività culturali, e adottato dallo stesso Ministro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

          a) le procedure per la pubblicità dell'albo professionale e le modalità per favorire l'avviamento al lavoro dei nuovi abilitati;

          b) le modalità delle prove di esame e dei corsi di aggiornamento obbligatori e le relative procedure di pubblicità e di attuazione;

          c) i criteri di scelta dei membri della commissione esaminatrice di cui all'articolo 7 e la loro durata in carica;

          d) la materia specifica oggetto di prova di esame articolata in:

              1) una prova tecnico-pratica;

              2) una prova didattica;

              3) una prova teorica;

          e) l'elenco dei balli e delle relative figurazioni per i seguenti orientamenti tecnici:

              1) modern dance;

              2) ballo da sala e liscio unificato;

              3) stile internazionale standard;

              4) stile internazionale latini;

              5) danze jazz;

              6) balli folk;

              7) tango argentino;

              8) ballo sociale;

           f) i modelli delle licenze e dei distintivi degli iscritti all'albo professionale e le modalità di utilizzo da parte dei maestri;

          g) i modelli dei certificati di qualifica da rilasciare ai candidati che hanno superato l'esame di abilitazione;

          h) le regole per l'ottenimento della qualifica per più orientamenti tecnici successivi.

 

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Art. 10.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. I maestri di ballo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso del relativo diploma rilasciato da organizzazioni professionali di categoria presenti nel territorio nazionale, anche se non in possesso di personalità giuridica nazionale, possono, salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, iscriversi all'albo professionale di cui all'articolo 5 in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera b).
      2. La domanda di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 5 da parte dei maestri di ballo di cui al comma 1 deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:

          a) originale o copia autenticata del diploma di maestro di ballo, rilasciato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4.

Art. 11.
(Modalità e finanziamento della
commissione esaminatrice).

      1. Alle spese per la corresponsione dei gettoni di presenza e dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio per i componenti della commissione esaminatrice di cui all'articolo 7 si fa fronte:

          a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

 

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relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) mediante l'utilizzo degli importi derivanti dalle seguenti entrate:

              1) tassa di iscrizione agli esami di abilitazione;

              2) rimborsi per licenza, distintivo e certificato di abilitazione;

              3) quota annuale di iscrizione all'albo professionale;

              4) quota triennale per il rinnovo della licenza di abilitazione;

              5) quota di prima iscrizione all'albo professionale.

Art. 12.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intraprende o svolge una delle attività di cui all'articolo 3 senza la licenza di abilitazione professionale di cui all'articolo 4 è soggetto a una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 5.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
      2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2.000 euro a 4.000 euro a chiunque svolge le attività di cui all'articolo 3 successivamente alla cancellazione dall'albo professionale avvenuta ai sensi del comma 5 dell'articolo 5. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
      3. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


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