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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5701 |
a) in caso di difficoltà modeste, soprattutto se la famiglia collabora, o comunque non si oppone, è previsto un sostegno dei servizi sociali, i quali aiutando in vario modo sia la famiglia, sia il bambino, fanno sì che il minore possa continuare a vivere nel proprio nucleo familiare;
b) in caso di difficoltà rilevanti, ma temporanee e quindi considerate superabili in tempi sufficientemente brevi, il bambino può essere dato in affidamento familiare, o temporaneamente collocato presso case famiglia o istituti, per un periodo della durata massima di due anni;
c) in caso di difficoltà gravi, in cui la famiglia pone in essere maltrattamenti rilevanti, o abbandona materialmente e moralmente il minore, e nel caso in cui la situazione risulta essere irreversibile, il bambino viene dichiarato adottabile e dato in adozione.
Questa impostazione del nostro sistema trascura completamente un caso, che invece, purtroppo, è assai frequente: quello designato nella terminologia della giustizia minorile come «semiabbandono permanente». Si fa riferimento alle situazioni nelle quali la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo, che non è opportuno venga cancellato totalmente; nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno curato dai servizi.
Queste situazioni, di carenza della famiglia solo parziale, ma permanente, non sono contemplate dalla legge. La recente riforma dell'adozione nazionale, entrata in vigore nel 2001, non ha preso in considerazione questo problema.
I giudici e gli operatori sociali, che si trovano a fare fronte ogni giorno a tali problematiche, cercano in qualche modo di risolverle con gli strumenti messi a loro disposizione dalla legge.
Ora è noto, purtroppo, che la quasi totalità dei bambini istituzionalizzati e una parte non modesta di quelli che sono in affidamento familiare sono in tale situazione di semiabbandono permanente e, quindi, non possono essere dichiarati adottabili, in quanto, per lo più, non vi sono gli estremi giuridici per dichiarare lo stato di abbandono, ma, d'altro canto, le possibilità di rientro in famiglia sono praticamente nulle. La condizione di vita alla quale sono destinati questi bambini è, pertanto, di grave privazione sia materiale, sia morale, senza avere la possibilità di essere aiutati.
I soggetti coinvolti nel settore delle adozioni cercano di ipotizzare delle strade percorribili affinché tali problematiche possano essere affrontate: in alcuni casi la giurisprudenza ha proceduto all'adozione cosiddetta «aperta», vale a dire a una adozione che ha le caratteristiche di quella legittima, con l'eccezione del mantenimento di rapporti con la famiglia di origine.
Tale tipo di adozione viene da taluni ricondotta a quella già prevista e disciplinata dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983; quest'ultimo, però, prevede solamente alcune ipotesi specifiche che possono essere ricondotte alle condizioni di semiabbandono permanente, non prevedendo, invece, gli altri diversi casi a esso riconducibili. D'altro canto, qualche volta
a) suo presupposto necessario sarà una dichiarazione giudiziale di semiabbandono permanente, pronunziata a seguito di accertamento di una situazione di insufficienza permanente della famiglia di origine, insufficienza tuttavia parziale, in quanto non giustifica la totale interruzione dei rapporti del minore con la famiglia;
b) la dichiarazione giudiziale di semiabbandono permanente dovrà essere emessa dal giudice a conclusione di un procedimento simile a quello utilizzato per l'accertamento dell'abbandono e la dichiarazione di adottabilità;
c) dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, il giudice potrà procedere all'affidamento preadottivo a una famiglia che presenti i requisiti indicati dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983. Nel provvedimento di affidamento preadottivo il giudice stabilirà le regole necessarie a governare le relazioni tra bambino, famiglia della preadozione e famiglia di origine, precisando i soggetti (genitori o anche altri) che hanno il diritto-dovere di visitare il minore, i tempi e le modalità delle visite. Nel corso del procedimento il giudice dovrà procedere all'ascolto di tutti (anzitutto del minore con capacità di discernimento) e impegnarsi per quanto possibile nell'acquisizione del consenso di tutti;
d) i poteri parentali spetteranno agli affidatari in preadozione. Inoltre il provvedimento di affidamento preadottivo sarà pronunziato rebus sic stantibus e potrà essere modificabile nell'interesse del minore con conseguente incremento o riduzione delle visite;
e) concluso l'affidamento preadottivo e verificate che ricorrano tutte le condizioni allo scopo previste, si procede alla pronunzia dell'adozione aperta, con effetto legittimante del tutto simile a quello previsto dalla legislazione vigente. L'unica differenza sarebbe costituita dalla previsione e dalla disciplina di visite minore-famiglia di origine, così come previsto durante la fase dell'affidamento preadottivo.
Nel caso in cui il tribunale giungesse a disporre la totale interruzione dei rapporti minori-famiglia di origine e questa situazione si protraesse per almeno sei mesi, gli adottanti dell'adozione aperta potrebbero richiedere, nell'interesse del minore, la conversione dell'adozione aperta in adozione legittimante.
Alla luce di quanto premesso, con la presente proposta di legge si intende procedere alla modifica della legge n. 184 del 1983, in maniera tale che anche la problematica del semiabbandono dei minori trovi adeguata risoluzione.
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Dell'adozione legittimante»;
b) al titolo II, al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 1 dell'articolo 7 del capo I, nonché ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 25 e ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 26 del capo IV, la parola: «adozione» è sostituita dalle seguenti: «adozione legittimante»;
c) al comma 1 dell'articolo 22 del capo III, dopo la parola: «specificando» sono inserite le seguenti: «che la propria disponibilità è rivolta all'adozione legittimante, o anche all'adozione aperta ai sensi degli articoli da 28-bis a 28-septies nonché»;
d) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente titolo:
Art. 28-bis. - 1. L'adozione aperta è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di semiabbandono permanente ai sensi degli articoli da 28-ter a 28-septies.
Art. 28-ter. - 1. Sono dichiarati in stato di semiabbandono permanente dal tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono, i minori per i quali non sussistono interamente le condizioni per la dichiarazione di adottabilità di cui all'articolo 8, e per i quali è stato accertato che
Art. 28-quater. - 1. Per il procedimento di adozione aperta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla adozione legittimante in ogni sua fase di cui al titolo II.
Art. 28-quinquies. - 1. Dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che ha compiuto anni dodici e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, dispone l'affidamento preadottivo del minore a una famiglia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve dichiarare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
2. Nel decreto di affidamento preadottivo è data esatta indicazione delle modalità in cui devono essere svolti gli incontri tra il minore e la famiglia di origine, anche in riferimento al numero e alla durata degli stessi.
3. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dall'affidamento preadottivo, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché dei servizi prestati dai consultori e dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Il medesimo tribunale per i minorenni, in caso di accertate difficoltà, procede a una verifica delle stesse secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 8.
4. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 23.
5. Su istanza degli adottanti, di un genitore o del pubblico ministero, le disposizioni
Art. 28-sexies. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, decorso un anno di affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che ha compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno e verificato altresì che ricorrano le condizioni necessarie, procede sull'adozione aperta con sentenza in camera di consiglio, decidendo di concederla o di negarla.
2. La potestà genitoriale sul minore è attribuita agli adottanti nella sentenza di adozione aperta.
Art. 28-septies. - 1. Il tribunale per i minorenni, su istanza degli adottanti o del pubblico ministero, qualora siano intervenuti fatti pregiudizievoli all'interesse del minore adottato, può interrompere i rapporti dello stesso con la famiglia di origine.
2. Decorsi sei mesi dal provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'interruzione dei rapporti del minore adottato con la famiglia di origine, su istanza degli adottanti o del pubblico ministero, il tribunale per i minorenni, svolti gli accertamenti necessari e sentiti gli interessati, può, nell'esclusivo interesse del minore, disporre la conversione dell'adozione aperta in adozione legittimante».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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