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PDL 5739

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5739



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 marzo 2005 (v. stampato Senato n. 3307)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 marzo 2005
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2005, N.  14

        All'articolo 1, al comma 2, le parole: «non siano state attestate» sono sostituite dalle seguenti: «non sia stata attestata».

        All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale».

        All'articolo 4, al comma 1, le parole: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela».

        Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

        «Art. 4-bis. - (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Calabria). - 1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, è autorizzata l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare, sulla base della definizione di apposita disciplina che preveda anche poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi Commissari delegati».

        Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nella regione Calabria».

 

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Decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005(*).
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania e nella regione Calabria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire le indispensabili iniziative finalizzate ad accelerare gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

e m a n a
il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Norme di accelerazione delle procedure di riscossione).

Articolo 1.
(Norme di accelerazione delle procedure di riscossione).
        1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonché in ordine al pagamento         1. Identico.

(*) V. anche il successivo avviso di Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005.
 

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degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicità delle certificazioni pervenute.  
        2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle certificazioni non siano state attestate dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.         2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle certificazioni non sia stata attestata dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.
        3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarità del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri affidatari inadempienti.         3. Identico.
        4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.         4. Identico.
        5. Per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.         5. Identico.
Articolo 2.
(Adeguamento degli impianti).
Articolo 2.
(Adeguamento degli impianti).
        1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti         1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti

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medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti. medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.
        2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20 milioni di euro.         2. Identico.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.         3. Identico.
Articolo 3.
(Supporto all'azione del Commissario delegato).
Articolo 3.
(Supporto all'azione del Commissario delegato).
        1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del Commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria competenza in termini di somma urgenza.         Identico.
        2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.  
Articolo 4.
(Interventi relativi al settore delle bonifiche).
Articolo 4.
(Interventi relativi al settore delle bonifiche).
        1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilità interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000 - 2003 dal Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, la medesima regione può trasferire fondi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica         1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilità interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000 - 2003 dal Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali, la medesima regione può trasferire fondi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica

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dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come definite dall'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come definite dall'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 
Articolo 4-bis.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Calabria).
          1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, è autorizzata l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare, sulla base della definizione di apposita disciplina che preveda anche poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi Commissari delegati.
Articolo 5.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 17 febbraio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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