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PDL 5707

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5707



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROGNONI, BIELLI, BOATO, COLUCCINI, GENTILONI SILVERI, MACCANICO, MARAN, NIGRA, PENNACCHI, QUARTIANI, SINISCALCHI, SODA, TEDESCHI, ZARA

Modifiche all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di procedure di nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Presentata il 9 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Le recenti vivaci polemiche che hanno accompagnato alcune nomine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno stimolato diverse utili riflessioni tese a migliorare le procedure di nomina a tale primaria Autorità indipendente (ora regolate dall'articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287), al fine di meglio garantire la competenza dei membri e altresì la loro indipendenza da specifiche espressioni politiche.
      In particolare, sono apparse di notevole rilievo le riflessioni afferenti una duplice irrinunciabile esigenza. Quella, anzitutto, di introdurre seri e trasparenti meccanismi di verifica della qualificazione dei candidati. Sul punto, la presente proposta di legge fa sostanziale riferimento ai metodi che negli Stati Uniti presidiano alle nomine federali, imperniati, come è noto, su preventive pubbliche verifiche, anche attraverso audizioni ad hoc, delle candidature, e successivo voto parlamentare.
      Va altresì condivisa l'ulteriore esigenza di assicurare un consenso ampio, effettivamente bi-partisan, alle nomine stesse, proprio in coerenza con (e a garanzia del) requisito fondamentale della indipendenza dell'Autorità, ad evitare pur indirette «monopolizzazioni» da parte delle maggioranze
 

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politiche. È qui appena il caso di ricordare che l'attuale previsione di nomina da parte dei Presidenti delle due Camere era stata introdotta dal legislatore in vigenza di un regime elettorale di tipo proporzionale, nel quale, tendenzialmente e per prassi costante, le Camere erano rette da esponenti uno della maggioranza, l'altro dell'opposizione: elemento, questo, che garantiva il carattere appunto bi-partisan delle nomine.
      Nell'attuale sistema maggioritario, nel quale detto elemento è venuto a mancare, appare preferibile puntare a un sistema diverso, che, pur rispettando le prerogative dei due Presidenti, ne temperi la discrezionalità di esercizio attraverso il riferimento a una espressione di volontà parlamentare coinvolgente anche le forze di opposizione.
      Il soddisfacimento di questa duplice esigenza appare pertanto il segno distintivo della presente proposta di legge di parziale modifica del citato articolo 10 della legge n. 287 del 1990. Riteniamo che la sua approvazione rappresenterà un passo in avanti in direzione di una più affidabile ed equilibrata fisionomia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui delicatissimi compiti rendono indeclinabile l'effettiva garanzia di competenza e di indipendenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

      «2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati ai sensi del presente comma. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indicano il presidente e i membri dell'Autorità, scegliendoli fra magistrati della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e altre personalità provenienti da settori economici o giuridici, tutti dotate di alta e riconosciuta professionalità, indipendenza e rettitudine. Il presidente è scelto, anche fuori di tali categorie, tra persone che, oltre a presentare notoriamente le predette doti personali, hanno ricoperto incarichi istituzionali di alta responsabilità e di rilievo. Le nomine sono precedute da una o più successive pubbliche audizioni parlamentari volte ad accertare la sussistenza dei predetti requisiti. Dette audizioni si tengono innanzi alle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti in materia di attività produttive e industria in seduta congiunta; alle stesse audizioni hanno diritto di presenziare i rappresentanti accreditati della stampa e dell'informazione parlamentare. Le Commissioni parlamentari comunicano ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i nominativi dei candidati di cui esse hanno accertato, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, la presenza dei requisiti previsti dal secondo e terzo periodo. Nell'ipotesi di mancata approvazione di uno o più candidati, i

 

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Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro quindici giorni dalla votazione negativa, possono proporre nuovi candidati in corrispondente numero oppure possono confermare la propria indicazione, provvedendo poi a ufficializzare la nomina del presidente e dei membri dell'Autorità entro trenta giorni. La procedure di cui al presente comma si concludono entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza dei membri dell'Autorità».
      2. All'articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I membri dell'Autorità rimangono in carica sino al completamento delle procedure di cui al comma 2».
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