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PDL 5680

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5680



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPONI

Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria

Presentata il 2 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, avente natura assimilabile a quella dell'interpretazione autentica, persegue lo scopo di recepire quanto ripetutamente riconosciuto dalla Corte dei conti in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria.
      Quest'ultima, infatti, continua a sostenere, a proposito delle indennità di ausiliaria e operative, che la maggiorazione del 18 per cento di tali indennità non è in contrasto con la limitazione stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, come sostituito dall'articolo 16 della legge n. 177 del 1976 (istitutiva della citata maggiorazione del 18 per cento), in quanto tali emolumenti, non rivestendo carattere accessorio ma retributivo, fisso e generalizzato, attribuito per anzianità e rivalutabile in base ad essa (condividendo, pertanto, con il trattamento economico fondamentale, alcune caratteristiche essenziali, quali la previsione normativa in misura fissa e l'attribuzione generalizzata e incondizionata all'intera categoria), non sono da includere tra gli assegni accessori tassativamente previsti dalla citata legge n. 177 del 1976, ma, di per sé, vanno ricompresi nella base pensionabile, ai sensi del primo comma del citato articolo 53, con la prevista maggiorazione del 18 per cento.
      Tale esplicito riconoscimento giuridico potrebbe oggettivamente già essere considerato, di fatto, una vera e propria interpretazione autentica delle norme in parola.
      Pertanto, la proposta di legge prevede le «voci stipendiali» da incrementare del 18 per cento alla cessazione dall'ausiliaria, similmente a quanto avviene per gli aumenti biennali maturati in ausiliaria e per
 

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lo stipendio al momento della cessazione dal servizio. Ciò allo scopo di evitare interpretazioni contrastanti e conseguentemente di eliminare il considerevole contenzioso in atto con l'Amministrazione della difesa che, per i ricorsi già definiti, vede la magistratura amministrativa nettamente orientata a favore dei ricorrenti.
      Il provvedimento assicurerebbe, peraltro, equità retributiva nei confronti di tutto il personale portatore delle stesse posizioni giuridiche.
      Per affinità di natura retributiva, inoltre, la previsione è stata estesa anche agli aumenti periodici di stipendio previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il cui articolo 4 si intitola «Maggiorazione della base pensionabile». Tale chiaro intento è attenuato, peraltro, nel testo dove si riafferma genericamente che i sei aumenti periodici di stipendio sono attribuiti «in aggiunta alla base pensionabile». Formulazione, questa, che ha ingenerato nell'Amministrazione della difesa il convincimento che tali aumenti non debbano essere considerati nella base pensionabile e che, quindi, non debbano fruire dell'incremento del 18 per cento.
      Trattandosi di interpretazione assimilabile a quella autentica, è stato ritenuto di dover fissare la stessa decorrenza giuridica delle norme interpretate, mentre quella economica è stata prevista dal 1o gennaio 2005, senza retroattività.
      Si procede ora all'esame degli oneri economici recati dall'attuazione delle norme della proposta di legge.

      Articolo 1, comma 1, lettera a). Ufficiali.
      Il 18 per cento di maggiorazione sull'importo delle indennità operative, da attribuire alla cessazione dall'ausiliaria, ammonta mediamente a 850 euro/anno pro-capite.
      Sono interessati 10.800 ufficiali. L'onere, pertanto, è di 9.180.000 euro.

      Articolo 1,comma 1, lettera a). Sottufficiali.
      Il 18 per cento di maggiorazione sull'importo delle indennità operative maturate alla cessazione dal servizio ammonta mediamente a 370 euro/anno e va attribuito al collocamento in riserva.
      Sono interessati 29.500 sottufficiali. L'onere, pertanto, è di 10.915.000 euro.

      Articolo 1, comma 1, lettera b). Ufficiali.
      Il 18 per cento di maggiorazione sull'importo dell'indennità di ausiliaria maturata all'atto del collocamento nella riserva ammonta mediamente a 900 euro/anno pro-capite.
      Sono interessati 10.800 ufficiali. L'onere, pertanto, è di 9.720.000 euro.

      Articolo 1, comma 1, lettera b). Sottufficiali.
      Il 18 per cento di maggiorazione sull'importo dell'indennità di ausiliaria maturata all'atto del collocamento nella riserva ammonta mediamente a 400 euro/anno pro-capite.
      Sono interessati 29.500 sottufficiali. L'onere, pertanto, è di e 11.800.000 euro.

      Articolo 1, comma 1, lettera c). Ufficiali.
      Il 18 per cento di maggiorazione sull'importo degli aumenti periodici equivalenti a sei scatti biennali, attribuiti all'atto della cessazione dal servizio, ammonta mediamente a 700 euro/anno pro-capite.
      Sono interessati 3.500 ufficiali. L'onere, pertanto, è di 2.450.000 euro.

      Articolo 1, comma 1, lettera c). Sottufficiali.
      Il 18 per cento di maggiorazione sull'importo degli aumenti periodici equivalenti a sei scatti biennali, attribuiti all'atto della cessazione dal servizio, ammonta mediamente a 400 euro/anno pro-capite.
      Sono interessati 12.000 sottufficiali. L'onere, pertanto, è di 4.800.000 euro.

      Totale ufficiali: euro 21.350.000.

      Totale sottufficiali: euro 27.515.000.

      Totale generale: euro 48.865.000.

      Al totale di 48.865.000 euro va aggiunto il 10 per cento di maggiorazione sulla base pensionabile a beneficio dei soli fruitori di pensione privilegiata.

 

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      Se tali benefìci dovessero essere riconosciuti, a fronte dell'esborso a bilancio di 48.865.000 euro, l'imposta sul reddito recuperata, sull'ordine medio del 35 per cento, farebbe diminuire di 17.103.000 euro l'aggravio a carico dell'erario. Pertanto, il «sacrificio» risulterebbe limitato 31.762.000 euro.
      Attualmente il numero di coloro che sono cessati dal servizio negli ultimi anni e che hanno presentato ricorso (18 per cento ausiliaria e 18 per cento indennità operative) è stimabile sull'ordine di circa 3.000 unità. È prevedibile, comunque, che con il generalizzato accoglimento del ricorso tutti i potenziali destinatari del diritto in questione d'ora innanzi decidano di intraprendere tale iniziativa.
      I costi che ogni ricorso produce sono di ordine finanziario e di ordine aziendale (carico di lavoro).
      Gravano sull'erario, infatti, oltre all'importo dell'emolumento riconosciuto in sede giurisdizionale, anche gli interessi, legali e la rivalutazione monetaria, calcolati per un arco di tempo non inferiore ai tre anni, tenuto conto che tale è il periodo medio di attesa per la completa definizione di un ricorso.
      L'esborso a carico del bilancio statale, pertanto, senza un provvedimento di legge sarebbe ben superiore.
      A un ricorso sono normalmente interessati vari uffici dell'Amministrazione della difesa, sia in sede di istruttoria del ricorso, che in sede di esecuzione della sentenza, gli, uffici della magistratura contabile, la Ragioneria centrale e la Corte dei conti per la registrazione dei decreti e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica per il pagamento di quanto dovuto.
      Il «peso» di tutta questa attività in termini di costi aziendali e carico di lavoro è ben evidente. E tutto ciò ostacola, tra l'altro, l'azione politica dell'attuale Governo diretta a razionalizzare e snellire l'attività della pubblica amministrazione.
      L'invocato provvedimento di legge produrrebbe, in fine, l'azzeramento di tutto il contenzioso in atto, per cessazione della materia del contendere.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria, i seguenti assegni e indennità, integralmente percepiti, hanno carattere retributivo e fanno parte della base pensionistica:

          a) tutte le indennità operative comunque denominate in godimento alla data di cessazione dal servizio effettivo;

          b) l'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

          c) gli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          d) ogni altro assegno avente natura stipendiale e non accessoria in quanto parte integrante e continuativa del trattamento economico.

      2. La decorrenza giuridica delle fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è quella delle rispettive leggi istitutive; le indennità operative decorrono dalla data della loro pensionabilità. La decorrenza economica ha effetto dal 1o gennaio 2005.


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