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PDL 5703

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5703



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia per l'istituzione della provincia autonoma di Pordenone

Presentata il 9 marzo 2005

      

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Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge costituzionale si inserisce nel quadro delle riforme istituzionali in atto in questi anni in ordine all'attuazione dell'articolo 5 della Costituzione e del principio autonomistico in esso riconosciuto e garantito.
      In tale mutato quadro istituzionale l'istanza della provincia di Pordenone di vedere riconosciuta una propria organizzazione legislativa, amministrativa e finanziaria autonoma, distinta seppure nel rispetto dell'unità della regione Friuli Venezia Giulia, emerge chiara e impellente.
      Il territorio provinciale pordenonese ha scritto il proprio destino autonomista nel proprio codice genetico, come si può evincere da questo rapido excursus storico:

          tra il VII e l'VIII secolo all'interno dell'attuale territorio pordenonese si costituì un piccolo Stato, «la Curtis regia Naonis», in grado di sottrarsi persino al dominio del Patriarcato di Aquileia quando, nell'XI secolo, sottomise quasi tutta quella che è l'attuale regione Friuli Venezia Giulia. Anziché entrare a fare parte della Patria friulana, e del relativo Parlamento, i pordenonesi preferirono mantenere la propria autonomia grazie anche ai rapporti privilegiati con gli Asburgo (infatti i commerci pordenonesi erano esentati da tassazioni in tutti i territori di dominio asburgico);

          nel 1200 Pordenone chiese e ottenne dal duca Alberto d'Asburgo gli Statuti speciali, che assicurarono forte autonomia anche durante il dominio della Serenissima;

          anche la Repubblica di Venezia non riuscì comunque a occupare Pordenone quando, tra il 1418 e il 1420, sottomise l'intero Friuli. L'autonomia pordenonese riuscì quindi a resistere fino al 1508, quando quella pordenonese fu l'ultima

 

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comunità a riconoscere il patronato della Serenissima;

          Pordenone seppe in ogni caso distinguersi anche negli anni successivi, in quanto tra il 1508 e il 1537 (il periodo di Bartolomeo di Alviano) costituì, con le sue sette ville, l'unico esempio friulano di vera e propria signoria rinascimentale;

          la Serenissima garantì a Pordenone una posizione di privilegio rispetto al resto del Friuli, permettendole di mantenere intatti i propri Statuti;

          da quel momento per quasi tre secoli i pordenonesi seguirono le sorti della Serenissima fino all'occupazione napoleonica del 1797 quando, con il trattato di Campoformido, i territori della Destra Tagliamento passarono sotto il dominio austriaco fino al 1866;

          durante le occupazioni napoleoniche, siamo nel 1806, due delegati dipartimentali, il conte Enrico Altan e Francesco Duodo, chiesero al viceré Eugenio de Beauharnais di costituire il Dipartimento autonomo della Destra Tagliamento;

          dopo la caduta di Napoleone, al momento di suddividere il «Regno d'Italia» (1806-1813), il Congresso di Vienna propose di suddividere i territori del Friuli in tre province: Tolmezzo, Udine e, appunto, Pordenone. Le cose non andarono secondo i desiderata viennesi e Pordenone dovette accontentarsi di diventare «distretto»;

          nel 1866 Pordenone tornò all'Italia e nel 1871 ottenne l'istituzione di un proprio tribunale con poteri giurisdizionali sull'intera Destra Tagliamento;

          nel 1871 il neo-nato settimanale pordenonese «Il Tagliamento» presentandosi al pubblico proclamò la propria linea politica ispirata alla separazione da Udine;

          nel 1910 Pordenone ottenne la «sottoprefettura» che però le venne tolta durante la dittatura fascista nel 1926, dopo che nel 1923 le era già stato sottratto il tribunale (entrambi i provvedimenti furono il frutto della ritorsione del Regime per le barricate di Torre, quartiere cittadino pordenonese, contro le squadracce mussoliniane nel 1921).

      Questi ultimi tre significativi esempi dimostrano come il desiderio di auto-governarsi sia presente da tempo immemorabile nella nostra provincia. Un'aspirazione che non può chiudersi con l'istituzione della nuova provincia avvenuta nel 1968, ma che necessita di un nuovo rilancio per la spinta definitiva della provincia pordenonese all'autogoverno.
      La nuova disciplina legislativa che con la presente proposta di legge costituzionale si vuole introdurre non è del resto una novità nell'ambito del nostro ordinamento che fin dal 1948 riconosce una particolare autonomia alle province di Trento e di Bolzano, alle quali lo Statuto speciale attribuisce la potestà legislativa sia esclusiva sia concorrente. Tale modello presenta analogie con la situazione pordenonese a partire dalla collocazione geografica (Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono entrambe regioni di confine) e dalla situazione linguistica (presenza di lingue minoritarie tutelate per legge).
      Quel modello organizzativo che ha offerto ottimi risultati in ordine alla funzionalità, all'efficienza e all'efficacia del sistema amministrativo nonché in ordine alla qualità e quantità dei servizi appare ideale per guidare e sostenere il futuro socio-economico di questo territorio.
      La struttura della nostra regione ha, infatti, negli anni svuotato le province di funzioni e di poteri ma soprattutto della capacità di gestire autonomamente sufficienti risorse.
      La gestione accentrata delle risorse da parte della regione che provvede ad assegnare i fondi al territorio ha costantemente danneggiato Pordenone a favore di Udine, Trieste e Gorizia: nel settore sanità, ad esempio, negli ultimi dieci anni Pordenone si è vista sottrarre 300 miliardi delle vecchie lire necessari a sanare i bilanci in rosso delle altre aziende sanitarie regionali.
      Appare doveroso sottolineare come questo trattamento di sfavore riservato al territorio e alla comunità pordenonesi sia in contrasto con la situazione economico-produttiva

 

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e con la conseguente capacità contributiva: Pordenone, infatti, si classifica al 15o posto tra le province più industrializzate, risultando la zona più produttiva della regione.
      L'incongruo trasferimento di risorse e la mancanza di investimenti adeguati fanno sì che la provincia di Pordenone risulti al contrario al 79o posto quanto a infrastrutture, che risultano essere del tutto obsolete, insufficienti e insicure rispetto alle necessità.
      Alle ultime elezioni provinciali del giugno scorso la Lega Nord si è presentata agli elettori con la proposta di legge costituzionale che ora si presenta al Parlamento, e l'ottimo risultato ottenuto (16 per cento) nonché la condivisione di tale progetto da parte di tutti i partiti della CDL, il cui candidato è risultato eletto presidente, sono la dimostrazione più evidente che si tratta di dare una risposta a un'esigenza avvertita dall'intera comunità pordenonese, che intravede nel modello di Trento e di Bolzano, realtà a noi vicine, la soluzione alle problematiche di questo territorio.
      Da qui la proposta di attribuire alla provincia di Pordenone nell'ambito della regione autonoma Friuli Venezia Giulia forme e condizioni particolari di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate alle caratteristiche del territorio, della comunità, alla sua storia e cultura, nonché alle caratteristiche produttive, economiche e sociali e alla sua capacità contributiva.
      La necessità urgente di disporre di una reale autonomia pordenonese - secondo il modello di Trento e di Bolzano - nasce quindi dall'attuale stato di impotenza normativa e finanziaria in cui si trova l'ente provinciale attualmente costretto in un ruolo di semplice coordinamento e di programmazione.
      Di fronte all'intensa e vitale dinamica produttiva e commerciale della comunità che rappresenta, la provincia di Pordenone non ha oggi la possibilità di sorreggere come dovrebbe (e come la comunità chiede) con infrastrutture, viabilità, formazione, innovazione tecnologica, servizi alle persone e qualità di vita, i suoi abitanti.
      Un'autonomia provinciale effettiva comporta la responsabilità della rappresentanza democraticamente scelta, la potestà legislativa, la devoluzione o l'attribuzione di congrue quote del gettito fiscale prodotto nel territorio. A questo riguardo, il progetto di legge costituzionale prevede, sul modello di Trento e di Bolzano, l'attribuzione di consistenti quote del gettito fiscale riferibile al territorio pordenonese, al fine di assicurare alla provincia di poter efficacemente intervenire nelle materie in ordine alle quali i poteri normativi e di amministrazione, con il concorso dei comuni, sono essenziali e determinanti per garantire la crescita umana e lo sviluppo economico-sociale del territorio. È prevista una particolare tutela e promozione della lingua, della storia, della cultura e delle tradizioni friulane. Al fine di tutelare i residenti nel territorio provinciale e per rafforzare il legame tra la provincia e i suoi cittadini, l'articolo 58-septies dello Statuto speciale garantisce a chi risiede da almeno quattro anni in provincia un punteggio aggiuntivo nei concorsi per l'accesso agli uffici pubblici e nella determinazione delle graduatorie del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado.
      L'introduzione della specifica richiesta di autonomia per la provincia di Pordenone, che la presente proposta di legge costituzionale prevede, non prefigura alcuna posizione di privilegio, ma solo l'attuazione di forme variabili di geometria costituzionale del tutto in linea con il principio autonomistico delineato nel titolo V della parte seconda della Costituzione e più in particolare con la specificità della regione Friuli Venezia Giulia che la riforma istituzionale in atto non mette in discussione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche allo Statuto speciale
della regione Friuli Venezia Giulia).

      1. Allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Nell'ambito della Regione, è istituita la provincia autonoma di Pordenone, alla quale sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto disposto dal titolo V-bis»;

          b) dopo il titolo V è inserito il seguente:

«Titolo V-bis

AUTONOMIA DELLA PROVINCIA
DI PORDENONE

Capo I

FUNZIONI LEGISLATIVE

Art. 58-bis.

      La provincia di Pordenone esercita la potestà legislativa, nei limiti di cui all'articolo 4, nelle seguenti materie:

          a) ordinamento degli uffici provinciali e degli enti dipendenti dalla provincia e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

          b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

          c) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità colturali

 

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e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

          d) caccia e pesca;

          e) usi civici;

          f) industria e commercio;

          g) artigianato;

          h) fiere e mercati;

          i) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e provinciale;

          l) turismo, industria alberghiera;

          m) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse provinciale;

          n) urbanistica;

          o) acque minerali e termali;

          p) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e provinciale.

Art. 58-ter.

      La provincia di Pordenone esercita la potestà legislativa, nei limiti di cui all'articolo 5, nelle seguenti materie:

          a) disciplina del referendum provinciale previsto dall'articolo 58-nonies;

          b) istituzione di tributi provinciali previsti dall'articolo 58-sexiesdecies;

          c) disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali;

          d) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

          e) disciplina dei servizi pubblici di interesse provinciale e assunzione di tali servizi;

          f) miniere, cave e torbiere;

 

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          g) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato e della Regione;

          h) polizia locale, urbana e rurale;

          i) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni;

          l) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

          m) igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché recupero dei minorati fisici e mentali;

          n) edilizia popolare;

          o) toponomastica;

          p) servizi antincendi;

          q) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 58-quater.

      La provincia di Pordenone ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

          a) scuola dell'infanzia; scuola primaria; scuola secondaria di primo grado e di secondo grado;

          b) tutela del paesaggio, della flora e della fauna;

          c) materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla provincia la facoltà di cui al presente articolo.

Art. 58-quinquies.

      La provincia di Pordenone provvede con legge all'istituzione di nuovi comuni e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, sentite le popolazioni interessate, nonché all'adesione al territorio provinciale di comuni limitrofi che ne facciano richiesta.

 

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Art. 58-sexies.

      Al fine di integrare e di attuare le disposizioni delle leggi dello Stato, la provincia di Pordenone, per le esigenze del territorio, ha la potestà di emanare norme legislative in ogni altra materia non espressamente attribuita alla competenza dello Stato o della regione.

Art. 58-septies.

      A coloro che sono residenti nel territorio della provincia di Pordenone da almeno quattro anni è attribuito un punteggio aggiuntivo nei concorsi per l'accesso agli uffici pubblici, anche statali, presenti nel territorio della provincia medesima, nonché ai fini della determinazione delle graduatorie del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado della provincia.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 58-octies.

      La provincia di Pordenone esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha la potestà legislativa, salvo quelle attribuite agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.
      La provincia di Pordenone esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai comuni o avvalendosi dei loro uffici, salvo che richiedano l'esercizio unitario a livello provinciale.

Capo III

ORGANI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI PORDENONE

Art. 58-nonies.

      Sono organi della provincia autonoma di Pordenone il consiglio provinciale, la

 

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giunta provinciale e il presidente della provincia.
      In armonia con la Costituzione e con l'osservanza di quanto disposto dal presente titolo, la legge provinciale, approvata dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia di Pordenone, le modalità di elezione del consiglio provinciale e la sua durata in carica, il numero dei consiglieri provinciali e la ripartizione dei collegi elettorali, le modalità di elezione del presidente della provincia e degli assessori, la composizione e le funzioni degli organi della provincia, i rapporti tra gli organi della provincia, le modalità di presentazione e di approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del presidente della provincia se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il presidente della provincia sia eletto dal consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della provincia se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio.
      Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge provinciale di cui al secondo comma nel Bollettino Ufficiale della provincia, il Governo della Repubblica può promuovere
 

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la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.
      La legge provinciale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge provinciale, qualora entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della provincia ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della provincia o un quinto dei componenti del consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      Non si fa luogo a referendum se la legge provinciale di cui al secondo comma è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio provinciale.

Art. 58-decies.

      Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio della provincia di Pordenone per un periodo ininterrotto di quattro anni.
      Per l'elezione del consiglio provinciale durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Art. 58-undecies.

      Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano al consiglio provinciale, al presidente della provincia, alla giunta provinciale e agli assessori le disposizioni del presente Statuto relative ai corrispondenti organi della regione, in quanto compatibili.

Capo IV

FORMAZIONE DELLE
LEGGI PROVINCIALI

Art. 58-duodecies.

      L'iniziativa delle leggi provinciali sotto forma di progetti redatti in articoli

 

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appartiene alla giunta provinciale, a ciascun consigliere provinciale e a un numero di elettori residenti nella provincia di Pordenone non inferiore a cinquemila.

Art. 58-terdecies.

      I disegni di legge sono approvati dal consiglio provinciale e sono promulgati dal presidente della provincia.
      Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge provinciale nel Bollettino Ufficiale della provincia, il Governo e la regione, qualora ritengano che essa ecceda le competenze della provincia di Pordenone, possono promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale.
      Le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato e della regione possono essere impugnati dinanzi alla Corte costituzionale per violazione delle disposizioni del presente titolo dal presidente della provincia di Pordenone entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della provincia.

Art. 58-quaterdecies.

      Le leggi ed i regolamenti provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della provincia, in italiano e in friulano, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione fissata dalla legge o dal regolamento stessi.
      Le leggi ed i regolamenti provinciali sono pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Capo V

ENTI LOCALI

Art. 58-quinquiesdecies.

      Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali

 

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della provincia di Pordenone si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58-decies.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 58-sexiesdecies.

      La provincia di Pordenone ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
      La provincia di Pordenone può stabilire, con legge provinciale, entrate e tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
      Per consentire alla provincia di Pordenone di svolgere adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie indicate, una congrua quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) interna, per la quale la devoluzione è del 70 per cento del gettito, e dell'IVA per l'importazione, per la quale la devoluzione è pari al 40 per cento del gettito, è attribuita alla provincia stessa. La devoluzione ha luogo secondo norme da emanare da parte del Parlamento nel termine perentorio di novanta giorni dall'istituzione della provincia autonoma di Pordenone. La mancata emanazione delle norme comporta l'obbligo inderogabile, da parte dei competenti uffici erariali provinciali, di procedere alla trattenuta delle quote indicate e alla loro immediata devoluzione alla provincia interessata.

Art. 58-septiesdecies.

      Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni ordinarie della provincia di Pordenone, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo,

 

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lo Stato e la regione assegnano alla stessa, con legge, contributi speciali.
      La provincia di Pordenone ha facoltà di emettere prestiti interni per provvedere a investimenti e opere a carattere permanente, di entità non superiore all'ammontare delle entrate ordinarie.
      Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi provinciali, la provincia di Pordenone corrisponde ai comuni idonei mezzi finanziari da concordare tra il presidente della provincia e una rappresentanza unitaria dei comuni stessi, stabilita con legge provinciale.

Art. 58-duodevicies.

      La provincia di Pordenone collabora all'accertamento delle imposte erariali gravanti sui soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio provinciale.

Art. 58-undevicies.

      La provincia di Pordenone, con riferimento alle materie attribuite alla sua competenza, succede, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della regione, esclusi quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

Capo VII

DISPOSIZIONI A FAVORE
DELLA LINGUA FRIULANA

Art. 58-vicies.

      La provincia di Pordenone garantisce la tutela della lingua friulana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della regione, e adotta iniziative per la sua conservazione e il suo sviluppo.

 

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      La popolazione di lingua friulana ha diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali e al rispetto delle sue tradizioni».

Art. 2.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le leggi regionali vigenti del Friuli Venezia Giulia continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali attribuite alla potestà legislativa della provincia autonoma di Pordenone ai sensi del titolo V-bis dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale.
      2. Con decreto del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, di intesa con il presidente della provincia autonoma di Pordenone, si provvede al passaggio di uffici e di personale dalla regione alla provincia autonoma stessa, fatti salvi lo stato giuridico e il trattamento economico del personale trasferito.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il consiglio provinciale di Pordenone in carica provvede ad approvare la legge provinciale di cui all'articolo 58-nonies dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale. In caso di scadenza entro tale data del consiglio provinciale, lo stesso rimane in carica fino all'approvazione della legge provinciale di cui al citato articolo 58-nonies.
      4. Successivamente all'entrata in vigore della legge provinciale di cui all'articolo 58-nonies dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale in carica e alla contestuale elezione del nuovo consiglio.


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