Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5693

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5693



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LISI, GIORGIO CONTE, BELLOTTI, BUTTI, CANNELLA, CARRARA, CARUSO, CATANOSO, COLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FRANZ, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, LA GRUA, LANDOLFI, LO PRESTI, LOSURDO, MAGGI, MALGIERI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, PORCU, RONCHI, SCALIA

Disposizioni in materia di avanzamento
degli ufficiali delle Forze armate in quiescenza

Presentata il 3 marzo 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il qui proposto provvedimento legislativo costituisce sostanzialmente un riconoscimento di carattere puramente etico, sotto tutti i suoi aspetti, dovuto a quegli ufficiali del servizio permanente i quali, benché più volte dichiarati idonei a rivestire il grado superiore ma esclusi dall'avanzamento a scelta a causa del limitato numero di vacanze annuali disponibili, sono stati, sono e saranno promossi solamente il giorno prima del loro collocamento in quiescenza ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536.
      Venti anni or sono è intervenuta la legge 19 maggio 1986, n. 224, con cui, attraverso il disposto del suo articolo 32, si è voluto concedere il beneficio della promozione ad anzianità all'atto del collocamento a riposo, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti i tenenti colonnelli mai valutati per l'avanzamento a scelta nel grado rivestito e a tutti i tenenti colonnelli di complemento trattenuti inquadrati nel ruolo ad esaurimento.
      Questi ultimi erano già portatori del beneficio della promozione prevista dall'articolo
 

Pag. 2

34 della legge 29 settembre 1980, n. 574, per la quale venivano a rivestire il grado di colonnello allorquando posti in congedo.
      E la stessa norma di cui all'articolo 34 ha consentito e consente, attraverso lo stesso articolo 31 della legge n. 224 del 1986, ai tenenti colonnelli collocati «a disposizione» e in questa posizione promossi colonnelli, di godere dell'ulteriore avanzamento a maggiore generale quando anche essi posti a riposo.
      La legge n. 224 del 1986 rappresentava in pratica l'epilogo inappagabile di un travaglio normativo che da oltre un ventennio qualificava e aggiornava la materia dell'avanzamento degli ufficiali con leggi e con «leggine», spesso dettate da interessi settoriali e di categoria.
      In sintesi, è stata instaurata una assurda disparità di trattamento a tutto favore di quel personale mai valutato o del complemento o che aveva già beneficiato di una promozione nella «disposizione».
      Gli unici ufficiali esclusi da una qualsivoglia attestazione gratificante di specie sono stati e sono quei tenenti colonnelli valutati a scelta, dichiarati idonei ma promossi soltanto il giorno prima della cessazione dal servizio attivo, sulla base del disposto portato dalla citata legge n. 536 del 1971, come chiaramente evidenziato nell'articolo 1.
      Quel che si vuole e che si ritiene giusto e indispensabile, anche dopo vent'anni, è un disposto legislativo duraturo nel tempo che comprenda tutti gli aventi diritto a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 224 del 1986.
      Vale a dire, una riparazione idonea affinché i sacrifici che sono stati e vengono pretesi dalla atipica e gravosa attività voluta dalla posizione di stato degli appartenenti al servizio permanente siano riconosciuti e ripagati come tali e alla stessa maniera nei confronti di tutti gli ufficiali di carriera almeno nella posizione di quiescenza.
      La presente proposta di legge che, per ovvi motivi, andrebbe discussa e approvata con la massima sollecitudine possibile, non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, avendo come unico e solo fine una concessione, un beneficio esclusivamente di valenza morale, che interessa un numeroso gruppo di colonnelli, moltissimi dei quali ultrasettantenni e portatori di malattie, anche gravi, riconosciute dipendenti dal servizio militare svolto.
      Limitazioni, quelle innanzi citate, atte a escludere qualunque alterazione di diritti soggettivi e di interessi legittimi maturati in stato di servizio, e che consentono, proprio per questi motivi, una così lontana retroattiva validità della norma di cui si chiede l'introduzione, essenziale per una legittima ed equa soluzione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli ufficiali che cessano dal servizio permanente e che sono promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, i quali hanno trascorso senza demerito due anni nella posizione della ausiliaria o in quella della riserva oppure in quella del congedo assoluto, sono, per una volta soltanto, promossi al grado superiore.

Art. 2.

      1. La promozione di cui all'articolo 1, effettuata sulla base dell'anzianità, ha effetti giuridici esclusivamente ai fini dell'avanzamento in carriera e non anche ai fini della progressione economica.

Art. 3.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 19 maggio 1986.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su