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PDL 1949-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1949-4014-4778-4779-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 1949, d'iniziativa dei deputati

GAZZARA, TABORELLI, ANGELINO ALFANO, AMATO, ARACU, BAIAMONTE, BLASI, BORRIELLO, CALIGIURI, CAMINITI, CAMMARATA, CAMPA, COLLAVINI, CRIMI, CROSETTO, CUCCU, D'ALIA, DE GHISLANZONI CARDOLI, DI TEODORO, FALLICA, FONTANA, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GASTALDI, GERMANÀ, GIUDICE, LAVAGNINI, LENNA, LUPI, MAIONE, MARINELLO, MISURACA, NAN, NICOLOSI, NICOTRA, ORSINI, PALMIERI, PALUMBO, PATRIA, MARIO PEPE, PERROTTA, SANTORI, SCALTRITTI, SPINA DIANA, STAGNO D'ALCONTRES, TARDITI, GIACOMO VENTURA, VIALE, ZAMA, ZANETTA

Disposizioni in materia di candidatura alle elezioni dei magistrati

Presentata il 13 novembre 2001

n. 4014, d'iniziativa dei deputati

ZANETTIN, ALBONI, EMERENZIO BARBIERI, BERTOLINI, BERTUCCI, BUTTI, CAMPA, COLA, COZZI, DIDONÈ, FALANGA, FONTANINI, IANNUCCILLI, LEO, MARTINELLI, MONTECUOLLO, MORMINO, ONNIS, PORCU, POTENZA, RANIELI, RIZZI, SAPONARA, SARDELLI, VASCON, VERDINI

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di
incompatibilità dei magistrati

Presentata il 27 maggio 2003


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 16 marzo 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1949, 4014, 4778 e 4779. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4778, d'iniziativa dei deputati

FANFANI, FISTAROL, BOATO

Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati

Presentata il 3 marzo 2004

n. 4779, d'iniziativa del deputato GUIDO ROSSI

Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati
e di incompatibilità degli avvocati

Presentata il 3 marzo 2004
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

            esaminato il provvedimento in esame,

            considerato che il provvedimento in esame, così come la normativa vigente, prevede la deroga alla ineleggibilità a favore dei soli magistrati delle giurisdizioni superiori, mentre sarebbe opportuno estenderla a tutte le altre ipotesi in cui i magistrati prestano il proprio servizio presso uffici con competenza su tutto il territorio nazionale;

            ritenuto che, nel caso in cui si intendesse far rientrare nell'ambito applicativo della ineleggibilità anche i magistrati che svolgono funzioni consultive, sarebbe opportuno, agli articoli 1, 2, 3 e 4, sostituire il riferimento all'«ufficio giudiziario» con quello più generale all'«ufficio»;

            considerato che la disciplina sulla ineleggibilità dei magistrati trova la propria giustificazione nell'esigenza di evitare che le funzioni giurisdizionali possano essere esercitate strumentalmente al fine di favorire i candidati magistrati, per cui potrebbe essere opportuno lasciare come unico criterio di ineleggibilità quello relativo all'esercizio delle funzioni, eliminando invece quello inerente all'assegnazione all'ufficio giudiziario;

            rilevato che nel provvedimento in alcuni casi viene fatto riferimento alle specifiche categorie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, mentre in altri sono indicati come destinatari della norma i magistrati senza alcuna specificazione della categoria, per cui vi è il rischio di applicare queste ultime norme solamente ai magistrati ordinari;

            osservato che la previsione, per un determinato periodo di tempo, dell'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni collegiali quando il magistrato sia cessato dal mandato elettorale o dalla carica di governo - oltre ad essere in contrasto con il principio della separazione delle funzioni già assunto dal Parlamento come principio cardine del riforma dell'ordinamento giudiziario, il cui disegno di legge è già stato approvato dai due rami del Parlamento e rinviato dal Presidente della Repubblica per ragioni che comunque non riguardano tale principio - appare essere incongrua, in quanto la destinazione del magistrato all'esercizio di funzioni collegiali è un rimedio

 

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volto ad impedire che un magistrato, che abbia esercitato funzioni di natura politica, svolga in piena autonomia funzioni giurisdizionali, che non può far venir meno l'eventualità che costui influisca sulle scelte del collegio;

            rilevato inoltre che la citata disposizione sull'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni collegiali non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui non vi siano posti vacanti presso collegi giudiziari;

            ritenuto che sia opportuno prevedere che il magistrato che sia cessato dai mandato parlamentare o da carica di governo non eserciti le funzioni giurisdizionali, ma solamente amministrative;

            ritenuto opportuno confermare la scelta che il Parlamento ha effettuato in occasione dell'esame del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, prevedendo una disciplina relativa al ricollocamento in ruolo del magistrato che abbia cessato l'esercizio di una finzione elettiva extragiudiziaria diversa da quella prevista dal provvedimento in esame, in quanto secondo quella questi deve essere ricollocato in ruolo «in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio dalla circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) siano soppresse tutte le disposizioni che prevedono il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per i magistrati cessati dal mandato parlamentare, da cariche elettive o da cariche di governo;

            2) all'articolo 1, al capoverso «articolo 8», si riformuli il comma 1 nel seguente modo: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici la cui competenza si estende a tutto il territorio nazionale - non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, ove risiede l'ufficio nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura»;

            3) all'articolo 2, 3, 4, 6 e 8, ovunque ricorrano, le parole «ufficio giudiziario» andrebbero sostituite dalla seguente «ufficio»;

 

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            4) agli articoli 2, capoversi «8-2bis e «8-ter», 3 capoversi «Art. 60-ter» e Art. 60-quater e 6, capoverso «Art. 4-bis», dopo le parole «giurisdizioni superiori» andrebbero inserite le seguenti «o presso uffici la cui competenza si estende a tutto il territorio nazionale»;

            5) all'articolo 3, si riformuli il comma 1 del capoverso «Art. 60-bis» nel seguente modo: «1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari amministrativi, contabili e militari - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici la cui competenza si estende a tutto il territorio nazionale - che esercitano le loro funzioni, o le hanno esercitate nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, in un ufficio ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei Conti o di tribunale militare nel quale é compreso il comune o la provincia per il quale sono indette le elezioni»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) agli articoli 1, 3, 4, 6 e 8 valuti la Commissione di merito se non sia opportuno, con riferimento all'ineleggibilità ed incompatibilità, fare riferimento esclusivamente al criterio dell'esercizio delle funzioni, eliminando quindi quello dell'assegnazione ad un ufficio;

            b) all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una deroga alla disciplina sulla incompatibilità per i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici la cui competenza si estende a tutto il territorio nazionale;

            c) all'articolo 5 valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare, per quanto riguarda il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti e il rientro in ruolo dopo la cessazione dalla carica, gli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati, piuttosto che gli articoli 60-ter e 60-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

            d) la Commissione di merito valuti l'opportunità dì prevedere come disposizione a regime quanto previsto in via transitoria dalle lettere b) e c) dell'articolo 9;

            e) la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere per il ricollocamento in ruolo del magistrato che abbia cessato l'esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria la medesima disciplina prevista dal disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1949 e abb. recante norme sull'incompatibilità e ineleggibilità dei magistrati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento al periodo di aspettativa richiesto ai magistrati all'atto di accettazione della candidatura, di cui agli articoli 1, comma 2 (elezioni politiche), all'articolo 3, comma 2 (elezioni amministrative) e all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo (elezioni europee), il termine di sei mesi sia aumentato a 12 mesi.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il progetto di legge sull'incompatibilità e inelegibilità dei magistrati (C. 1949 Gazzara e abb.);

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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Testo unificato
della Commissione

Disposizioni in materia di ineleggibilità
e di incompatibilità dei magistrati

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di deputato).

      1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
      2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.

 

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      3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica».

Art. 2.
(Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di parlamentare e non eletti e di rientro in ruolo dopo la cessazione del mandato).

      1. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 8-bis. - 1. I magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono stati candidati e non sono stati eletti, non possono, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa.

      Art. 8-ter. - 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni. Nel corso di tale periodo i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque

 

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presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa».

      2. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. Ai fini del ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di senatore e non eletti e del rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione del mandato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, di ricollocamento e di rientro in ruolo).

      1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, il numero 6) è abrogato.

      2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 60-bis. - (Disciplina dell'eleggibilità dei magistrati). - 1. Non sono eleggibili

 

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a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei Conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.
      2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale del consiglio, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio.
      3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

      Art. 60-ter. - (Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti) - 1. I magistrati candidati e non eletti, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di

 

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sezione regionale della Corte dei Conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa.

      Art. 60-quater. - (Rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione dalla carica). - 1. Una volta cessati dalla carica, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni e, nel medesimo arco temporale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei Conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa».

Art. 4.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità).

      1. Dopo l'articolo 66 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 66-bis. (Incompatibilità dei magistrati). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.

 

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      2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi titolo, ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei Conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia, ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.
      3. Una volta cessati dalla carica di cui al comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni e, nel medesimo arco temporale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei Conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia nell'ambito della cui giunta hanno ricoperto la carica di assessore ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto di accettazione della carica».

Art. 5.
(Princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire le cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale).

      1. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, dagli articoli 8-bis e 8-ter del predetto testo unico, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, nonché

 

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dagli articoli 7 e 8 della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali e di incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di presidente, di componente della giunta e di consigliere regionale.

Art. 6.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di membro del Parlamento europeo e di incompatibilità con la medesima carica).

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa da almeno sei mesi.
      2. I magistrati, candidati alla carica di membro del Parlamento europeo e non eletti non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa.

 

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      3. I magistrati eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa.
      4. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica».

      2. All'articolo 5-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

          b-bis) con la funzione di magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare e onorario».

Art. 7.
(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo).

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere nominati Ministri o Sottosegretari di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.
      2. I magistrati nominati Ministri o Sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni.

 

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Art. 8.
(Disciplina applicabile ai magistrati
onorari).

      1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nell'anno antecedente la data di accettazione della candidatura.
      2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che siano cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che siano stati nominati Ministri o Sottosegretari di Stato ovvero assessori comunali o provinciali non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della carica.

Art. 9.
(Disposizioni transitorie).

      1. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, alla cessazione del mandato parlamentare o della carica, su loro richiesta:

          a) sono ricollocati in ruolo, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali, per un periodo pari a cinque anni;

 

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          b) possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative, nell'ambito dei posti disponibili secondo la ricognizione effettuata dal Ministro della giustizia; se già provenienti dal fuori ruolo vi sono riassegnati anche con le medesime funzioni e anche in soprannumero;

          c) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

      2. Le disposizioni recate dagli articoli 3, 4 e 6 della presente legge non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultano in carica come presidente della provincia, assessore o consigliere provinciale, sindaco, assessore o consigliere comunale, consigliere circoscrizionale, ovvero come membro del Parlamento europeo.


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