Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5690

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5690



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in favore delle vittime della criminalità organizzata, di ordigni bellici in tempo di pace e del terrorismo, nell'espletamento del dovere

Presentata il 3 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Purtroppo, negli ultimi tempi assistiamo all'uccisione o alla perdita di agenti che muoiono nell'adempimento del proprio dovere. Lutti tragici e insensati che ci fanno piangere vite spezzate in nome della sicurezza di noi cittadini e del territorio. Persone che mettono a repentaglio la propria vita in nome di valori, quali il dovere, la sicurezza e la convivenza civile. Sono molte le vittime. Vittime della criminalità organizzata, di ordigni bellici in tempo di pace, del terrorismo. Non importa quale sia la circostanza che le differenzia, quello che conta e che le accomuna è che sono, pur sempre, vittime di un destino assurdo che le conduce alla morte sul campo durante l'espletamento del proprio dovere. Siamo stanchi di leggere sui quotidiani d'informazione o di vedere alla televisione giovani, uomini, donne che muoiono e i loro cari che li piangono. È doveroso fare qualcosa per queste vittime innocenti.
      Pertanto la presente proposta di legge intende perseguire un riassetto della normativa primaria in materia. Occorre semplificare e armonizzare la normativa di riferimento, al fine di rendere maggiormente comprensibile la lettura e l'applicazione delle disposizioni a favore dei beneficiari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di benefìci a favore delle vittime della criminalità organizzata, di ordigni bellici in tempo di pace e del terrorismo, nell'espletamento del dovere, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;

          b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;

          c) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefìci.


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