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PDL 5702

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5702



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUSSO SPENA, PISAPIA

Disciplina della professione di grafologo giudiziario

Presentata l'8 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, all'interno del panorama delle professioni, emerge sempre di più la necessità di definire, organizzare e prevedere alcune regole specifiche - nell'interesse sia dei singoli professionisti, sia di quanti si avvalgono della loro attività - per quelle attività professionali che, nel tempo, pur essendosi imposte con successo nella nostra società, ancora non hanno avuto un riconoscimento giuridico. In questa ottica, è maturata l'esigenza di provvedere a un riconoscimento effettivo della professione di grafologo giudiziario.
      La presente proposta di legge è tesa a stabilire una disciplina per tale attività professionale, con la previsione di precise norme che - oltre a indicare le specifiche funzioni dei grafologi giudiziari e ad assicurare il corretto esercizio e la qualità della loro attività - tutelano sia i diritti dei professionisti iscritti agli albi (attraverso un controllo sul numero degli incarichi loro affidati dai magistrati), sia i diritti degli utenti (attraverso la vigilanza esercitata da parte degli uffici giudiziari).
      I proponenti auspicano quindi un rapido riconoscimento della professione di grafologo giudiziario, categoria professionale ormai indispensabile e chiamata ad assolvere incarichi sempre più importanti in un ambito tanto delicato, quale è quello della giustizia civile e penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'esercizio della professione di grafologo giudiziario ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento legislativo vigente in materia civile e penale.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Si definisce grafologo giudiziario l'esperto in scritture che, a seguito di un regolare processo formativo, stabilito dagli articoli 4 e 5, è regolarmente iscritto almeno all'albo dei consulenti grafologi giudiziari del settore civile o all'albo dei consulenti grafologi giudiziari del settore penale, istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del tribunale della provincia di residenza o della circoscrizione giudiziaria competente per territorio.

Art. 3.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge regolano l'esercizio della professione di grafologo giudiziario al fine di:

          a) disciplinare l'immagine e le funzioni professionali del grafologo giudiziario;

          b) assicurare il corretto esercizio e la qualità della prestazione professionale;

          c) regolamentare le prestazioni professionali secondo modalità omogenee di trattamento giuridico ed economico;

 

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          d) tutelare l'interesse comune per il corretto esercizio della professione di grafologo giudiziario nonché garantire l'autonomia e l'indipendenza professionale del prestatore d'opera intellettuale;

          e) tutelare i diritti della clientela attraverso la vigilanza esercitata da parte degli uffici giudiziari ai sensi della normativa vigente in materia;

          f) tutelare i diritti dei professionisti iscritti agli albi attraverso un meccanismo obiettivo di controllo sul numero degli incarichi affidati dai magistrati.

Art. 4.
(Accesso alla professione).

      1. Con decreto del Ministro della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti l'albo dei consulenti grafologi giudiziari del settore civile e l'albo dei consulenti grafologi giudiziari del settore penale.
      2. L'iscrizione all'albo dei consulenti grafologi giudiziari del settore civile presso il tribunale di appartenenza è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

          a) conseguimento di uno specifico titolo accademico rilasciato da una facoltà universitaria riconosciuta dallo Stato ovvero, in assenza di tale titolo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte di un consulente grafologo iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) da almeno quindici anni, dell'avvenuta frequenza a operazioni di consulenza tecnica d'ufficio con esibizione del lavoro svolto e comprovante la collaborazione prestata a titolo formativo nei lavori di consulenza espletati;

          b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di un consulente grafologo iscritto all'albo dei CTU da almeno quindici anni, di seguito denominato «grafologo tutor», dell'avvenuto praticantato professionale, della durata di due anni, con una frequenza di almeno tre giorni alla settimana per il periodo di ciascun

 

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incarico svolto dal grafologo tutor, con comprovata partecipazione all'attività di consulenza nel suo complesso, giudiziale e stragiudiziale. Ciascun grafologo tutor non può seguire più di tre praticanti per ciascun periodo biennale, e l'attività deve essere notificata, ai sensi della legislazione vigente, all'inizio e alla fine di ciascun periodo per ogni praticante al presidente del tribunale di residenza del praticante medesimo;

          c) conseguimento durante ciascun anno di praticantato di certificazioni attestanti l'attività di aggiornamento professionale e di ricerca scientifica svolta in materia grafologica o ad essa collegata, nonché l'attività di aggiornamento svolta in materia civile e penale, collegata alla professione di CTU.

      3. L'iscrizione all'albo dei grafologi giudiziari del settore penale presso il tribunale di appartenenza è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

          a) attività professionale di grafologo giudiziario già intrapresa con iscrizione all'albo dei consulenti grafologi giudiziari del settore civile non inferiore a dieci anni;

          b) effettuazione di non meno di quattro incarichi, di cui almeno tre d'ufficio, per ciascun anno di iscrizione all'albo di cui alla lettera a);

          c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte di un grafologo tutor, dell'avvenuta collaborazione nell'ambito dell'attività in campo penale da parte del richiedente ad almeno quattro perizie nell'ultimo biennio;

          d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte di un avvocato penalista con almeno dieci anni di iscrizione al relativo albo, dell'avvenuta frequenza, da parte del richiedente, ad attività di aggiornamento in campo penale di almeno centocinquanta ore complessive nell'ultimo semestre.

 

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Art. 5.
(Aggiornamento professionale).

      1. È fatto obbligo a ciascun grafologo giudiziario di svolgere in modo costante un'attività di aggiornamento frequentando corsi di specializzazione e master sulla grafologia giudiziaria presso scuole selezionate e accreditate dal Ministero della giustizia, ove esistenti, con l'obbligo di frequenza ad almeno due corsi o master per ciascun anno.
      2. Qualora l'attività di aggiornamento prevista dal comma 1 non sia realizzabile, è prevista l'istituzione di corsi finalizzati, della durata di non meno di quindici ore distribuite in due corsi per semestre, e organizzati da un numero non inferiore a cinque grafologi dei quali almeno tre iscritti all'albo dei CTU da almeno quindici anni.
      3. I corsi di cui al comma 2, con i relativi programmi, i nominativi dei partecipanti, dei docenti e degli allievi, e l'indicazione della sede dei corsi stessi devono essere comunicati al presidente del tribunale competente per territorio almeno tre mesi prima del loro svolgimento.
      4. Al termine dei corsi è comunicato al presidente del tribunale competente per territorio il verbale delle attività di formazione svolte con le firme dell'avvenuta frequenza da parte dei docenti e degli allievi.
      5. In ciascun corso è prevista la frequenza, da parte di ogni docente, alle lezioni svolte dagli altri docenti nelle materie non rientranti nel proprio incarico di insegnamento.

Art. 6.
(Controllo sull'assegnazione
degli incarichi).

      1. Gli uffici giudiziari vigilano sulla regolare rotazione degli incarichi assegnati a ciascun grafologo giudiziario, garantendo l'imparzialità nelle assegnazioni con sistemi obiettivi di controllo e assicurando

 

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che a ciascun grafologo giudiziario non siano assegnati più di otto incarichi annuali.
      2. Nel computo del numero degli incarichi stabilito dal comma 1 non rientrano i casi di affidamento di supplementi o di reiterazioni di consulenze o di perizie.

Art. 7.
(Liquidazione dei compensi).

      1. La liquidazione dei compensi professionali per l'attività espletata dai grafologi giudiziari è determinata dalle disposizioni vigenti in materia stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.


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