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PDL 5695

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5695



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Agevolazioni fiscali per incentivare la capitalizzazione delle piccole e medie imprese

Presentata il 4 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il quadro generale economico sia nazionale che internazionale è difficile ormai già da qualche anno. La ripresa economica che si attendeva con ottimismo a partire dall'anno 2004, appena trascorso, stenta a realizzarsi.
      In merito alle previsioni per il 2005, si rileva un certo pessimismo, soprattutto per il mercato interno. Le aspettative più favorevoli si hanno nei settori dei beni intermedi e d'investimento, mentre decisamente meno roseo è l'umore di chi produce beni di consumo. Un sondaggio testimonia anche che solo il 61 per cento delle imprese ha effettuato investimenti nel 2004.
      In particolare, con priorità assoluta bisogna intervenire a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI), che hanno un ruolo fondamentale nell'economia italiana e contribuiscono a produrre ricchezza e occupazione.
      In base al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, le PMI sono quelle aventi meno di 250 dipendenti o un fatturato non superiore a 40 milioni di euro oppure un bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro.
      Le PMI, oltre a dover affrontare un mercato nazionale e internazionale in crisi, devono fronteggiare le problematiche connesse all'adozione, nel mese di gennaio 2001, del nuovo accordo del Comitato di Basilea, cosiddetto «Basilea 2», che definisce la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche.
      L'accordo prevede che le banche dei Paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti.
      In altre parole: maggiore rischio equivale a maggiori accantonamenti, quindi
 

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per la banca un aggravio di costi; in particolare le banche si adegueranno, anzi lo hanno già fatto, ai nuovi sistemi di internal rating. Ciò comporterà una penalizzazione del finanziamento delle PMI, che rappresentano i clienti con più elevato rischio, nei confronti dei quali sarà concesso minore credito e a tassi più elevati.
      Le prevedibili restrizioni di concessioni di finanziamenti incideranno in modo negativo sulla liquidità delle PMI, in particolare di quelle poco capitalizzate.
      Inoltre, in seguito ai recenti episodi di crack finanziari di grandi gruppi e imprese, che hanno eroso una quota consistente di risparmio italiano accumulato in tanti anni, le banche si sono ulteriormente irrigidite in particolare nei casi in cui hanno deciso o decideranno di risarcire i risparmiatori «raggirati».
      In tale contesto per la sopravvivenza delle PMI è improcrastinabile un intervento politico che incentivi la capitalizzazione mediante capitale proprio.
      La presente proposta di legge è diretta in tale senso; in particolare è rivolta alle PMI, costituite in società di capitali, e prevede la defiscalizzazione delle risorse che gli imprenditori decidono di destinare per finanziare la propria impresa.
      Investire e sostenere le PMI dovrebbe meritare un riconoscimento in termini di agevolazioni fiscali, così determinanti nella nostra realtà economica. Invece l'attuale regime fiscale non premia chi, invece di acquistare un bene voluttuario costoso, quale una macchina di prestigio o un motoscafo, investe le medesime risorse nella propria azienda.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede la possibilità per il contribuente di dedurre dal proprio reddito complessivo il 50 per cento delle risorse destinate ad aumentare il capitale netto della società, di proprietà o partecipata, che rientra nella categoria delle PMI con contabilità ordinaria.
      La detassazione è prevista per tre periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, e l'importo massimo deducibile è fissato in 100.000 euro.
      Per evitare fittizi aumenti di capitale finalizzati esclusivamente a usufruire della defiscalizzazione, la norma prevede alcune condizioni da rispettare per avvalersi del beneficio fiscale.
      Con l'articolo 2 si prevede la copertura finanziaria delle disposizioni della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese).

      1. Finalità della presente legge è incentivare la capitalizzazione, con risorse proprie dei soci, delle società di capitali che rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese, con contabilità ordinaria, come definite nell'allegato I annesso al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
      2. Ai fini di cui al comma 1, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, i soci, titolari di quote o di partecipazioni nelle imprese di cui al comma 1 possono dedurre dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito il 50 per cento dell'importo destinato all'aumento del capitale netto dell'impresa, fino ad un importo massimo di 100.000 euro. L'importo deducibile è ridotto in misura pari ad eventuali distribuzioni di risorse ai soci, effettuate nel periodo di imposta precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei successivi periodi utili per usufruire del beneficio fiscale.
      3. L'importo massimo deducibile di cui al comma 2 può essere ripartito nel periodo di imposta utile e nei quattro successivi.
      4. Le somme versate dai soci destinate all'aumento di capitale netto devono essere annotate in apposito fondo del capitale proprio e in caso di successiva distribuzione concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del socio ai fini dell'imposta sul reddito.
      5. Il beneficio fiscale è revocato se nei periodi di imposta di cui al comma 3 si procede a riduzione di capitale netto dell'impresa con distribuzione del medesimo ai soci.

 

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      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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