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PDL 5689

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5689



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di adempimenti amministrativi delle imprese

Presentata il 3 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo principale della presente proposta di legge consiste nella semplificazione e nella riduzione degli adempimenti amministrativi a carico del mondo produttivo; si vuole, pertanto, realizzare un intervento normativo che deleghi il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle disposizioni di competenza statale.
      Fondamentale in tale contesto risulta essere il principio della liberalizzazione dell'attività d'impresa, non applicabile a tutti i settori. Con riferimento ai settori che saranno esclusi, la proposta di legge prevede che si proceda alla semplificazione e allo snellimento degli adempimenti amministrativi in riferimento alle fasi di avvio, di trasformazione e di cessazione dell'attività d'impresa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) liberalizzazione dell'attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività, da attuare mediante la determinazione, sulla base delle procedure di verifica dell'impatto regolatorio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, delle ipotesi tassative nelle quali l'attività d'impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati;

          b) per le ipotesi tassative di cui alla lettera a), previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

              1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa;

 

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              2) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

          c) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

      2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

          a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività d'impresa;

          b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

          c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

          d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

 

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      3. Le regioni adeguano, sulla base degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal presente articolo, in conformità alle disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 1.


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