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PDL 5681

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5681



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLLAVINI

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti in materia di alienazione o di costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli

Presentata il 2 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa italiana in materia di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli risale al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, epoca nella quale il numero di autoveicoli era estremamente limitato, la loro circolazione non veloce e non esistevano procedure diverse da quelle cartacee per la tenuta dei pubblici registri.
      Al fine di coniugare la certezza della proprietà e dei diritti reali sugli autoveicoli, nonché i loro trasferimenti, essenziale per ragioni di sicurezza pubblica, per evitare truffe ai danni delle compagnie di assicurazione e in generale per la garanzia di chiunque subisca un danno da un autoveicolo, è necessario che permanga l'intervento del notaio nei trasferimenti, soggetto capillarmente radicato su tutto il territorio nazionale, pubblico ufficiale terzo rispetto alle parti, provvisto del noto strumento di controllo del repertorio, registro a doppia vidimazione, controllato dall'Agenzia delle entrate e dagli archivi notarili, che ne ricevono mensilmente copia da ogni notaio, che impedisce alterazioni di date, mancate annotazioni e ogni altra forma di irregolarità, garanzia d'altronde che il notariato dà come conseguenza di un'attività millenaria costantemente aggiornata con modalità e tecniche superiori a quelle di ogni altra professione e pubblica amministrazione.
      L'intervento del notaio può, peraltro, costituire anche strumento di semplificazione, di certezza e di economicità dei trasferimenti di autoveicoli e di costituzione di diritti reali sugli stessi, applicando ai negozi giuridici relativi agli autoveicoli princìpi pubblicitari analoghi a quelli attuati in materia di atti societari e confermati dalla riforma del diritto delle società di capitali, che costituisce motivo di orgoglio per la maggioranza politica che sostiene l'attuale Governo, che ha avuto la capacità di portare a termine la riforma.
 

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      Analogamente al registro delle imprese, il Pubblico registro automobilistico dovrà essere aggiornato esclusivamente in via telematica dai notai che hanno ricevuto o autenticato gli atti o le dichiarazioni di trasferimento di autoveicoli o di costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi.
      Il notaio ha la competenza, la struttura, l'assistenza sempre pronta e tempestiva del Consiglio nazionale del notariato, per provvedere in termini precisi e tempestivi, previa verifica della legittimazione del disponente, all'aggiornamento telematico in termini brevissimi del Pubblico registro automobilistico, l'autorità per rilasciare un certificato provvisorio, l'affidabilità per gestire i certificati di proprietà trattenuti e da trasmettere al Pubblico registro automobilistico per la loro sostituzione. Il notaio è inoltre soggetto responsabile d'imposta in materia di imposte di registro, di trascrizione e catastali secondo le previsioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, imposte che provvede a versare all'Agenzia delle entrate, e analogamente potrebbe provvedere secondo la proposta di legge che ci si onora di presentare, alla riscossione e al versamento delle imposte per i trasferimenti di proprietà e per le altre formalità automobilistiche, il tutto con i costi estremamente ridotti per gli utenti propri dell'attività notarile in materia; va, infatti, doverosamente ricordato che l'onerosità dei trasferimenti di proprietà consegue in primo luogo alle imposte gravanti sugli stessi e in secondo luogo all'intervento di altri operatori, che diverrebbe inutile a seguito dell'approvazione della presente proposta di legge.
      Diversa è la problematica sulla sostituzione della carta di circolazione e del certificato di proprietà con un unico documento, problematica che richiede un adeguato approfondimento e che, comunque, non incide sui princìpi della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - 1. L'annotazione nel Pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un autoveicolo è eseguita, entro il termine di dieci giorni liberi, in via telematica dal notaio che ha autenticato l'atto che ha dato luogo al trasferimento di proprietà, ovvero che ha autenticato la dichiarazione di vendita redatta ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514.
      2. Il notaio richiesto dell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto di trasferimento o della dichiarazione di vendita verifica, anche mediante ispezione telematica, che il richiedente sia il soggetto legittimato alla sottoscrizione dell'atto.
      3. Gli autoveicoli pervenuti per successione possono essere trasferiti dagli eredi o dai legatari a seguito di controllo della loro legittimazione da parte del notaio autenticante, che ne fa menzione nell'autenticazione.
      4. Con le stesse modalità stabilite dal presente articolo sono effettuate le annotazioni relative alla costituzione di diritti di godimento o di garanzia sugli autoveicoli».

Art. 2.

      1. Le annotazioni di cui agli articoli 16 e 17 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono eseguite in via telematica dal notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto costituente il titolo per l'annotazione.

Art. 3.

      1. Il notaio che ha ricevuto o autenticato uno degli atti di cui agli articoli 13, 16 e 17 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, come da ultimo modificato dalla

 

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presente legge, ovvero che ha autenticato la dichiarazione verbale di cui al citato articolo 13, trattiene il documento stesso e, previo versamento delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, mediante utilizzo del modello di pagamento unificato F24, lo invia entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto o della dichiarazione all'ufficio del Pubblico registro automobilistico di iscrizione dell'autoveicolo.
      2. Il Pubblico registro automobilistico provvede nel termine di trenta giorni dall'annotazione effettuata in via telematica dal notaio ad inviare al soggetto legittimato il nuovo certificato di proprietà aggiornato in conseguenza dell'annotazione effettuata.

Art. 4.

      1. Il notaio che ha ricevuto o autenticato uno degli atti di cui agli articoli 13, 16 e 17 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, come da ultimo modificato dalla presente legge, ovvero che ha autenticato la dichiarazione verbale di cui al citato articolo 13, dopo aver trattenuto il certificato di proprietà rilascia, anche su appositi moduli approvati dal competente Ministero, una certificazione provvisoria sostitutiva del certificato stesso.

Art. 5.

      1. Le annotazioni in via telematica nel Pubblico registro automobilistico previste dalla presente legge sono effettuate secondo le modalità e con gli strumenti informatici previsti per le iscrizioni nel registro delle imprese, secondo un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro competente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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