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PDL 1858-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1858-2363-4076-4412-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 1858, d'iniziativa dei deputati

TURCO, FINOCCHIARO

Modifica dell'articolo 263 del codice civile, in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità

Presentata il 25 ottobre 2001

n. 2363, d'iniziativa dei deputati

SINISCALCHI, ANNUNZIATA, CARBONI, CENTO,
GRILLINI, MANCINI, MANTINI, CHIAROMONTE

Modifica all'articolo 258 del codice civile, in materia
di riconoscimento del figlio naturale

Presentata il 18 febbraio 2002


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), il 23 febbraio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1858, 2363, 4076 e 4412. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4076, d'iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, TARDITI

Disposizioni in materia di riconoscimento del figlio naturale

Presentata il 17 giugno 2003

n. 4412, d'iniziativa dei deputati

GARNERO SANTANCHÈ, CASTELLANI, ANGELA NAPOLI, ALBONI, BELLOTTI, DORINA BIANCHI, BUTTI, CANNELLA, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FATUZZO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, LA STARZA, LAMORTE, LANDOLFI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ONNIS, ANTONIO PEPE, PORCU, RICCIO, ROSITANI, SAGLIA, SCALIA, RAISI

Modifiche al codice civile in materia di tutela dei figli naturali

Presentata il 22 ottobre 2003

(Relatore: BONITO)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione permanente,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C.  1858 Turco ed abbinate, recante disposizioni in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità;

            rilevato che le disposizioni recate appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA


PARERI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 27 gennaio 2004)

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 9 novembre 2004)

 

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Testo
della Commissione

Disposizioni in materia di riconoscimento del figlio naturale e di impugnazione del riconoscimento.

Art. 1.

      1. All'articolo 148, secondo comma, del codice civile, le parole: «In caso di inadempimento» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Con il riconoscimento, il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del figlio legittimo nei confronti degli ascendenti, e acquisisce i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale».

Art. 3.

      1. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In ogni caso, il giudice, nell'emanare il provvedimento, deve tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore e della volontà dei genitori».

Art. 4.

      1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 263 - (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità). - Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.

 

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      Nel decidere sulla domanda di cui al primo comma il giudice deve tenere conto dell'interesse del figlio a mantenere o meno lo status derivante dal riconoscimento contestato.
      L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.
      L'azione è imprescrittibile».

Art. 5.

      1. Il primo comma dell'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione».

Art. 6.

      1. La sezione II del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è abrogata.

Art. 7.

      1. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: «o legittimati» sono sostituite dalle seguenti: «o naturali riconosciuti».

Art. 8.

      1. Al secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, anche in relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento».
      2. All'articolo 317-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 148, commi primo, secondo, quarto e quinto, in quanto compatibili».

 

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Art. 9.

      1. Al secondo comma dell'articolo 536 del codice civile, le parole: «i legittimati e» sono soppresse.

Art. 10.

      1. Il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme di cui all'articolo 732».

Art. 11.

      1. Al primo comma dell'articolo 538 del codice civile dopo le parole: «ascendenti legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali riconosciuti».
      2. Alla rubrica dell'articolo 538 del codice civile sono aggiunte le parole: «o naturali riconosciuti».

Art. 12.

      1. Il terzo comma dell'articolo 542 del codice civile è abrogato.
      2. Il secondo comma dell'articolo 566 del codice civile è abrogato.

Art. 13.

      1. Al primo comma dell'articolo 567 del codice civile, le parole: «i legittimati e» sono soppresse.
      2. Alla rubrica dell'articolo 567 del codice civile, le parole: «legittimati e» sono soppresse.

Art. 14.

      1. Il terzo comma dell'articolo 578 del codice civile è abrogato.

 

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Art. 15.

      1. All'articolo 582 del codice civile, dopo la parola: «legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali riconosciuti».
      2. Alla rubrica dell'articolo 582 del codice civile, dopo la parola: «legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali riconosciuti».

Art. 16.

      1. Al primo comma dell'articolo 687 del codice civile, le parole: «o legittimato» sono soppresse.
      2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e soltanto in seguito riconosciuto».


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