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PDL 5700 XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5700



 

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PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici Presentata il 7 marzo 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva 86/609/CEE, disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Quindi, come specifica il punto 1 delle linee di indirizzo per la sistemazione e la tutela degli animali (Allegato II), «Scopo del decreto è quello di garantire che gli animali da esperimento vengano adeguatamente trattati e che non vengano loro inflitti inutilmente dolori, sofferenze, angoscia o danni durevoli e garantire altresì che, laddove siano inevitabili, questi danni vengano limitati al minimo».
      Gli animali utilizzati o da utilizzare per gli esperimenti sono genericamente tutti i vertebrati vivi non umani. Si osserva come nella dizione generica di «animali» rientra anche la peculiare tipologia degli «animali da affezione», verso la quale il legislatore ha dimostrato di riconoscere particolari tutele. Si richiamano in merito sia la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», che enuncia il principio di condanna degli atti di crudeltà, di maltrattamento e di abbandono nei confronti degli animali di affezione e, in particolare, dei cani e dei gatti, sia le leggi regionali di recepimento di tale legge quadro (si veda, ad esempio, la legge regionale dell'Emilia-Romagna 7
 

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aprile 2000, n. 27, recante «Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina»). Lo stesso decreto legislativo n. 116 del 1992 prevede che per particolari specie o tipologie di animali gli esperimenti possano essere condotti solo previa autorizzazione del Ministro della salute (per esempio sui primati non umani, i cani ed i gatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b).
      Tenuto quindi conto della particolare attenzione che il legislatore rivolge agli animali da affezione, e, in particolare, ai cani ed ai gatti, si propongono alcune modifiche al decreto legislativo n. 116 del 1992 che, ferme restando le esigenze dello sviluppo e della ricerca scientifica, si sostanziano in un ampliamento della tutela degli animali da affezione, coinvolti nelle sperimentazioni.
      D'altronde la stessa direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, all'articolo 24 precisa che «La presente direttiva non limita il diritto degli Stati membri di applicare, o di adottare, misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o per il controllo e la limitazione dell'uso degli animali in esperimenti».
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).


        La proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato; si riportano comunque le analisi e le considerazioni svolte ai fini della verifica tecnico-finanziaria.
        La proposta di legge, ferme restando le esigenze dello sviluppo e della ricerca scientifica, amplia la tutela degli animali da affezione coinvolti nelle sperimentazioni, prevedendo il divieto di condurre esperimenti su cani e su gatti. Eventuali conseguenze indirette sul bilancio dello Stato per una riduzione del gettito fiscale causato dal minore fatturato realizzato dalle aziende operanti nel settore non possono ritenersi fondate; l'intervento legislativo prefigurato non tocca gli esperimenti condotti con altri tipi di animali, si può quindi prevedere, a fronte della riduzione dei proventi dalla cessione di cani e di gatti per esperimenti, un aumento della richiesta degli altri animali utilizzati a fini sperimentali. Già allo stato attuale il numero di cani e di gatti utilizzati in esperimenti è relativamente basso rispetto ad altre specie di animali. Il Ministero della salute, secondo quanto prevede l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 1992, raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentati ogni anno dai responsabili degli «stabilimenti utilizzatori». Sulla base degli ultimi dati pubblicati (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005) nel 2003 (ultimo anno rilevato) i cani ed i gatti utilizzati rappresentano lo 0,12 sul totale. Tabella 1 - Anno 2003, numero e specie di animali utilizzati in esperimenti (Fonte: Ministero della salute).

Specie
Anno 2003
%
Topi (Mus musculus) 514.896
58,08
Ratti (Rattus norvegicus) 292.078
32,95
Porcellini d'india (Cavia porcellus) 15.153
1,71
Criceti (Mesocricetus) 2.555
0,29
Altri roditori (altri Rodentia) 4.936
0,56
Conigli (Oryctolagus cuniculus) 12.096
1,36
Gatti (Felis catus) 13
0,00
Cani (Canis familiaris) 1.044
0,12
Furetti (Mustela putorius furo) 4
0,00
Altri carnivori (altri Carnivora) 0
0,00
Cavalli, asini e incroci (Equidae) 31
0,00
Suini (Sus) 1.680 0,19

 

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Specie
Anno 2003
%
Caprini (Capra) 30 0,00
Ovini (Ovis) 665 0,08
Bovini (Bos) 566
0,06
Proscimmie (Prosimia) 0
0,00
Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea) 35
0,00
Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea) 461
0,05
Altre scimmie (Hominoidea) 0
0,00
Altri mammiferi (altri Mammalia) 12
0,00
Quaglie (Coturnix coturnix) 20
0,00
Altri uccelli (altri Aves) 33.500
3,78
Rettili (Reptilia) 492
0,06
Anfibi (Amphibia) 2.834
0,32
Pesci (Pisces) 3.458
0,39
Totale  .  .  .
886.559
100

        Facendo riferimento ai dati pubblicati dal Ministero della salute, emerge inoltre che la «dipendenza» dall'estero per la fornitura di cani (per quanto riguarda i gatti il dato è poco significativo in quanto si tratta di sole 13 unità nel 2003) da utilizzare in Italia per fini scientifici o sperimentali è più elevata rispetto a quella relativa agli altri animali, a ulteriore conferma di un impatto in termini finanziari scarsamente significativo. Qualora gli esperimenti ora condotti su cani e gatti fossero invece effettuati su animali la cui percentuale di provenienza da stabilimenti italiani risulti superiore (ed è la maggioranza dei casi) si potrebbe anche riscontrare un effetto positivo per il bilancio dello Stato. Tabella 2 - Anno 2003, animali utilizzati in esperimenti in relazione alla provenienza (dato percentuale relativo a cani e gatti e relativo a tutti gli animali utilizzati per esperimenti) (Fonte: Ministero della salute).

Specie
Animali provenienti da
stabilimenti di
allevamento o da
stabilimenti fornitori
registrati nel Paese che
compila la statistica
(Italia)
Animali
provenienti da
altre fonti nella
CE
Animali provenienti
da Paesi membri del
Consiglio d'Europa
aderenti alla
Convenzione ETS
123 (Stati membri
dell'UE esclusi)
Animali
provenienti
da altre fonti
Tot.
Gatti
100%
  0%
0%
  0%
100%
Cani
  51%
27%
3%
19%
100%
Tot. cani e gatti
  52%
27%
3%
18%
100%
Totale animali
utilizzati per
esperimenti
  94%
  3%
0%
  3%
100%

 

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        Sempre con riferimento ai dati pubblicati dal Ministero della salute, si evince che già è in atto una riduzione del numero di cani e di gatti utilizzati per esperimenti scientifici. Una riduzione ancor più significativa della generale riduzione registrata sul totale degli animali impiegati; quantomeno facendo riferimento al periodo oggetto di pubblicazione da parte del Ministero della salute, il triennio 2001/2003.

Tabella 3 - Numero complessivo di animali utilizzati per esperimenti e numero di cani e gatti utilizzati. Variazione percentuale periodo 2003/2004 (Fonte: Ministero della salute).

Specie
Anno 2001
Anno 2002
Anno 2003
Variazione %
2003/2001
Gatti (Felis catus) 73 10 13 -82,19
Cani (Canis familiaris) 1.240 1.061 1.044 -15,81
Totale animali utilizzati per esperimenti 923.594 924.889 886.559 -4,01%

Entrando nello specifico di quanto previsto dall'articolato, si osserva quanto segue.

Articoli 1, 2, 4 e 5.

        Si prevede il divieto di condurre esperimenti su cani e gatti e si interviene, di conseguenza, sulle disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 1992 in contrasto con questa disposizione. Gli articoli citati non prevedono oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalla loro attuazione. Anche eventuali oneri indiretti derivanti da una riduzione delle entrate fiscali generate dal settore economico coinvolto sono da escludere per le considerazioni svolte in premessa.

Articolo 3.

        L'articolo 3 interviene in modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 116 del 1992 introducendo, coerentemente con le altre disposizioni della proposta di legge, il divieto di rilasciare l'autorizzazione per l'apertura di stabilimenti di allevamento e di fornitura di cani e di gatti. Si tratta quindi di una norma che avrà effetto per il futuro e che, comunque, per la sua attuazione non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato. Anche eventuali oneri indiretti derivanti da una riduzione delle entrate fiscali generate dal settore economico coinvolto sono da escludere per le considerazioni svolte in premessa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116).

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «, cani e gatti» sono soppresse.
        2. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo le parole: «Gli esperimenti sono vietati» sono inserite le seguenti: «sui cani, sui gatti e».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116).

        1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «sui cani e sui gatti» sono soppresse.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116).

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1 per l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti di fornitura di cani e di gatti».

 

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Art. 4.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116).

        1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «cane, gatto o» sono soppresse.
        2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «I cani, i gatti o» sono soppresse.
        3. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «i cani, i gatti o» sono soppresse.

Art. 5.
(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116).

        1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «Cane-Canis familiaris» e «Gatto-Felis catus» sono soppresse.


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