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PDL 3501

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3501



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRISTALDI, COLA, AIRAGHI, ALBONI, CANNELLA, CATANOSO, CIRIELLI, GIULIO CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FIORI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LEO, MAZZOCCHI, MESSA, NESPOLI, ONNIS, PORCU, RAISI, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, ZACCHERA

Norme per la salvaguardia del territorio e per l'adeguamento alle norme antisismiche di edifici ricadenti nel territorio nazionale

Presentata il 19 dicembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Una rapida cognizione dei dati diffusi da istituti specializzati dimostra che tutto il territorio nazionale risulta a rischio sismico.
      La distinzione di un territorio a rischio e di uno sicuramente fuori dal rischio sismico viene sistematicamente smentita dai tragici eventi che, negli ultimi tempi, hanno provocato morti ed ingenti danni ai quali lo Stato ha dovuto fare fronte con rilevanti stanziamenti economici e con provvedimenti d'urgenza.
      Appare evidente la necessità di regole idonee ad assicurare normative e criteri omogenei in tutto il territorio nazionale, sia per un'azione preventiva sia per porre rimedio a sistemi costruttivi precari che causano intollerabili tragedie come nel caso del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia.
      Fiumi di parole sono stati spesi nel dibattito, ancora in corso, in merito alla necessità che lo Stato agisca con azioni preventive piuttosto che con atti successivi al verificarsi degli eventi.
      Nel 1966 il Governo istituì una Commissione, presieduta dal professor De Marchi, al fine di valutare lo stato geologico del nostro Paese. Tale Commissione ha visto il coinvolgimento di 102 cattedratici
 

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che hanno redatto un documento, in otto volumi, con il quale sono stati individuati i gravi problemi idrogeologici che esistono in Italia. La suddetta Commissione propose l'attuazione di un piano d'intervento trentennale con una previsione di spesa di 9.700 miliardi di lire, ma ad oltre trent'anni da questa proposta l'Italia non ha fatto grandi progressi in questo campo.
      Dal 1o gennaio 1999 al 2 novembre 2002 sul territorio nazionale si sono verificate oltre 800 scosse sismiche di rilievo ed avvertite, in gran parte, dalle popolazioni dei territori interessati.
      In allegato alla presente relazione si riportano le tabelle descrittive di eventi sismici verificatisi dal 1999 al novembre del 2002. In particolare le tabelle riportano dati relativi agli eventi sismici, riguardanti il territorio italiano, del 1999, del 2001 e del 2002, mentre la tabella relativa al 2000 dimostra significativamente l'incidenza degli eventi nel territorio italiano in rapporto a quanto verificatosi nello stesso anno in tutto il pianeta.
      Onorevoli colleghi, nella prima parte della nostra iniziativa viene proposta l'estensione a tutto il territorio nazionale delle norme previste per le aree sismiche, di fatto affermando che tutto il territorio nazionale è da considerare a rischio sismico. Tale estensione non provoca sconvolgimenti, dando per scontato che un sistema costruttivo previsto per le aree sismiche non possa che essere utile anche in un'area a minore rischio sismico.
      La vicenda affrontata va posta in parallelo con una realtà che, per quanto illegale, pure deve essere affrontata in maniera responsabile e definitiva: si fa riferimento alla grande quantità di costruzioni realizzate in difformità alle norme edilizie e che pure risultano abitate da milioni di persone. Un calcolo sommario conduce a stimare in circa sei milioni i cittadini che occupano oltre un milione e duecentomila costruzioni non in regola con la normativa edilizia.
      La sola condanna - da parte della politica - contro le costruzioni realizzate in difformità alle norme edilizie non risolve, ovviamente, il problema: sei milioni di persone sono a rischio. Il 10 per cento della popolazione italiana rischia più degli altri in caso di terremoto, in quanto gli edifici occupati potrebbero essere stati realizzati senza il rispetto delle norme antisismiche.
      È compito dello Stato tutelare i territori e l'incolumità dei cittadini, e questo a prescindere dal rispetto o meno delle norme edilizie e urbanistiche. Uno Stato che non si preoccupasse dell'incolumità dei cittadini, di tutti i cittadini, sarebbe gravemente inadempiente.
      Nello specifico, la nostra proposta di legge si muove lungo alcune precise direttrici che prevedono:

          l'estensione delle norme antisismiche a tutto il territorio nazionale;

          l'applicabilità delle nuove norme a tutte le costruzioni pubbliche e private i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della legge;

          la possibilità di adeguare alle norme antisismiche gli edifici esistenti e realizzati nel rispetto delle norme edilizie, potendo ottenere dallo Stato contributi pari al 100 per cento degli interessi da pagare per eventuali mutui contratti con istituti bancari al fine di eseguire i lavori di adeguamento. In caso di opere realizzate senza la contrazione di mutui, ai cittadini che intendano eseguire le opere viene concesso un contributo pari al 30 per cento delle spese sostenute sino al limite massimo di 5.000 euro;

          l'iniziativa dei comuni al fine di predisporre progetti di recupero territoriale tendenti ad eliminare ogni condizione di pericolo pubblico derivante dalla presenza di edifici costituenti potenziale elemento di pericolo. A tale proposito i comuni possono contrarre mutui trentennali con istituti bancari ottenendo dallo Stato contributi nel limite massimo del costo degli interessi, fermo restando ogni possibile ricorso a fondi nazionali e comunitari;

          la possibilità per i proprietari degli edifici ricadenti nei piani di recupero

 

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comunali di adeguare le proprie costruzioni alle norme antisismiche, senza alcun onere per lo Stato, impegnandosi al pagamento degli oneri di urbanizzazione incrementati del 30 per cento;

          l'acquisizione al patrimonio del comune degli immobili realizzati in difformità alle norme urbanistiche, concedendo al proprietario il diritto di abitazione per 99 anni, diritto trasferibile agli eredi e non alienabile.

      In considerazione di quanto succintamente illustrato si confida nell'approvazione da parte del Parlamento della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni non compresi nell'elenco di prima categoria di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modificazioni, sono inclusi nell'elenco dei comuni di seconda categoria previsto dalla medesima legge.

Art. 2.

      1. Le costruzioni pubbliche e private, i cui lavori di realizzazione non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche in vigore per i comuni inclusi nell'elenco di seconda categoria di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. I proprietari di edifici esistenti, realizzati nel rispetto delle norme vigenti all'atto della realizzazione degli stessi, possono procedere all'adeguamento antisismico delle costruzioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere ai proprietari delle costruzioni per le quali si richiede l'adeguamento alle norme antisismiche contributi sino al 100 per cento degli interessi per mutui decennali contratti con istituti bancari. Nel caso in cui la ditta proprietaria non contragga mutui ma realizzi le opere con fondi propri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concede contributi pari al 30 per cento del costo di realizzazione e comunque sino al limite massimo di 5.000 euro.

Art. 4.

      1. Al fine di salvaguardare il territorio e l'incolumità dei cittadini, i comuni provvedono,

 

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entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare le aree sulle quali insistono consistenti aggregazioni di edifici realizzati entro il 31 dicembre 2001 in violazione delle norme edilizie e procedono alla predisposizione di progetti di recupero territoriale tendenti ad eliminare ogni condizione di pericolo pubblico derivante dalla presenza delle opere ricadenti nelle medesime aree.
      2. I comuni, ai fini di quanto previsto dal comma 1, in mancanza di altre risorse, sono autorizzati a contrarre mutui trentennali con istituti bancari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi ai comuni nel limite massimo del costo degli interessi bancari e con le modalità fissate con successivo decreto dello stesso Ministro.

Art. 5.

      1. I proprietari di edifici ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4 possono presentare istanza, rivolta al sindaco competente, per l'adeguamento alle norme antisismiche delle stesse costruzioni, senza alcun onere per lo Stato, impegnandosi al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dalle norme vigenti incrementati del 30 per cento.
      2. Possono avvalersi di quanto previsto dal comma 1 solo i cittadini che usano l'edificio come residenza abituale.
      3. Non possono avvalersi di quanto previsto dal comma 1 i cittadini che vengono in possesso degli edifici in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

      1. Gli immobili di cui all'articolo 5, rispetto ai quali i proprietari non hanno avviato le procedure di cui agli articoli 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e quelle

 

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previste da norme regionali, sono acquisiti al patrimonio del comune in cui insistono.
      2. A coloro che avevano la disponibilità degli immobili di cui al comma 1 all'atto dell'autodenuncia, è concesso il diritto di abitazione, trasmissibile agli eredi e non alienabile, per novantanove anni.
      3. L'autodenuncia sospende il decorso della prescrizione dei reati eventualmente ancora sussistenti, che si estinguono al momento del completamento dei lavori di adeguamento antisismico da realizzare entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e dopo una verifica di conformità effettuata dall'ufficio tecnico comunale.
      4. L'autorizzazione deve essere rilasciata previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 1.
      5. Per gli immobili realizzati in violazione delle norme edilizie e non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, l'autorizzazione è rilasciata previa delibera favorevole del consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3.
      6. Per gli oneri di urbanizzazione si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5.

Art. 7.

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano anche ai proprietari degli edifici realizzati in violazione delle norme edilizie ma nel rispetto di quelle antisismiche, sempre che gli stessi denuncino di avere realizzato l'immobile e comprovino con perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico abilitato, di avere rispettato le norme antisismiche prescritte.
      2. Per gli oneri di urbanizzazione si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5.

Art. 8.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 25.000.000 di euro per l'anno 2003 e 112.500.000 euro

 

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per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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